Sentenza 17 maggio 2016
Massime • 1
In tema di diffamazione tramite intervista televisiva diffusa successivamente su rete internet, sussiste la responsabilità penale del giornalista che non manifesti distacco dalle affermazioni dell'intervistato che risultino prive di verosimiglianza e tali da indurre discredito sulla persona offesa. (Nella specie, in cui l'intervistato aveva dichiarato che, per ottenere un mutuo quale vittima di estorsione, aveva dovuto versare denaro al rappresentante di un'associazione proprio a tutela delle vittime di estorsione ed usura, la Corte ha disatteso l'argomento difensivo secondo cui si trattava di intervista "in diretta" con impossibilità di intervenire, precisando, peraltro, che tale responsabilità non sarebbe stata esclusa neppure in quest'ultimo caso, in quanto il giornalista sarebbe stato comunque tenuto ad intervenire con richieste di chiarimenti e precisazioni, dopo essersi reso conto della offensività delle dichiarazioni).
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di Alessandro D'Andrea Sommario: 1 Premessa 2 L'esimente del diritto di cronaca 3 Il diritto di critica 4 Questioni ulteriori Indice delle sentenze citate 1. Premessa Il reato di diffamazione, in particolar modo nella forma aggravata di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., è stato reiteratamente oggetto di considerazione nella giurisprudenza della Corte ancora nell'anno di riferimento, durante il quale sono state pronunciate numerose decisioni sul tema. La maggior parte di esse ha riguardato l'individuazione dei limiti ermeneutici entro cui consentire la configurazione delle esimenti putative del diritto di cronaca e del diritto di critica, idonee ad escludere la responsabilità penale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2016, n. 42755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42755 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2016 |
Testo completo
427 5 5 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 17/05/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1561/2016 MAURIZIO FUMO -Presidente REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.5959/2016 SILVANA DE BERARDINIS LO ZA EN IO AN LI AO MICHELI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DO CA LI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 26/05/2015 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere SILVANA DE BERARDINIS Udito il Procuratore Generale in persona del NI DI LEO I 'Mammissibilità del wearso che ha concluso per ON GR per Gulva les chieste accopliments del wears welwangu la memor Udit i difensor Avv. ett, Delivered in quelita di procuratore peeple, -fer the Paste Cowle, l'Am Amsto Housto Hewa chiede il ripetto di wenusieve alla presenone;
des wears RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 26.5.15, la Corte di Appello di Roma pronunziava la parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale del luogo, in data 28.2.2014, appellata da ZI SE, DO OG EL,e IU ES, ritenuti dal primo giudice responsabili del reato di cui all'art.595 CP.ai danni di BUSA' UA e dell'impresa A.L.I.L.A.c.c.o.SOS IMPRESA. L'imputazione riguardava dichiarazioni rilasciate dal GU nel corso di una intervista al giornalista DO, (trasmessa da una emittente televisiva-Teleakragas-della quale era amministratore unico il NA e poi diffusa su rete internet), ritenuta lesiva della reputazione del US, legale rappresentante della associazione per le vittime di estorsione ed usura,in quanto il dichiarante aveva affermato di aver dovuto versare denaro al predetto BU ed altri collaboratori al fine di ottenere il mutuo concessogli nella qualità di vittima di estorsione,definendo i componenti della predetta associazione come persone che facevano parte di un'organizzazione finalizzata alla corruzione. Era stata disattesa nel merito la richiesta di assoluzione del DO, osservando che non era provata la circostanza che l'intervista fosse stata resa in diretta televisiva>; peraltro la Corte evidenziava che- quand'anche il fatto si fosse verificato in una diretta, il predetto imputato, nella qualità di giornalista,avrebbe dovuto manifestare cautela,e prendere le distanze dalle gravi affermazioni del soggetto intervistato, (citando sul dovere di intervento del giornalista, Cass.Sez. V,del 20.12.2007, n.3597-) mentre, nella specie, l'imputato aveva affermato di essere stupito perché i soggetti ai quali si attribuivano i comportamenti corruttivi non erano stati ancora tratti in arresto- -In secondo luogo la Corte evidenziava che l'imputato si era astenuto anche dall'eseguire un controllo successivo all'intervista di cui si tratta, che era stata diffusa il giorno seguente. Per tale reato la Corte aveva accolto le richieste inerenti alla riduzione di pena,concedendo al ZI ed al IU le attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante (contestata per l'attribuzione di un fatto determinato), ed aveva rideterminato la pena per GU in €20.000,00 di multa e per NA in €5.000,00 di multa;
confermava nel resto l'impugnata : sentenza,con la quale era stata pronunziata la condanna degli imputati al risarcimento del danno a favore delle costituite parti civili,ed al versamento di una provvisionale. (la CA aveva disatteso le richieste avanzate nell'interesse del NA, di sospensione della condanna al pagamento della provvisionale con motivazione a fl.6, rilevando che non risultavano dimostrati i gravi motivi addotti dall'appellante,e che in ogni caso, la richiesta doveva ritenersi collegata ad una statuizione ancora sub sudice, mentre-la pronunzia di appello rendeva immediatamente esecutiva la condanna). 1 कदि Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di DO OG EL, deducendo: -1-erronea applicazione della legge penale in riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis CP. Rilevava di avere avanzato richiesta alla Corte territoriale, al termine della discussione, chiedendo, in via subordinata, la declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis CP.,e censurava la sentenza in quanto il giudice di appello non aveva reso motivazione sul punto.
2-erronea applicazione della legge penale in relazione all'ipotesi prevista dall'art.595 CP.-e carenza della motivazione, che aveva disatteso apoditticamente la tesi della difesa,che evidenziava l'assenza di responsabilità dell'imputato in quanto l'intervista di cui all'imputazione era avvenuta nel corso di una trasmissione televisiva "in diretta". Richiamava sul punto l'indirizzo della dottrina secondo cui l'obbligo di controllo di veridicità che grava sul giornalista in ordine all'intervista "in differita" non è applicabile al giornalista che effettui l'intervista "in diretta", trattandosi di condotta inesigibile, posto che non si può controllare ciò che ancora non si conosce". In base a tali rilievi, il ricorrente censurava la decisione, osservando che mancava la prova dell'elemento psicologico del reato di cui si tratta. La difesa argomentava citando a sostegno dei motivi Cass. Sez. V-20.12.2007, n.3597-nonché SU,n.37140 del 2001, Galiero,ove si enuncia il principio secondo cui l'obbligo di controllo di veridicità che grava sul giornalista in ordine all'intervista "in differita"non è applicabile al giornalista che effettui l'intervista "in diretta". -In conclusione il ricorrente chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza, rilevando il difetto di dolo- Nell'interesse di IU ES proponeva ricorso il difensore, deducendo: in via preliminare,che intendeva richiamare i motivi di ricorso articolati dal difensore di DO EL. Inoltre evidenziava di non aver potuto produrre innanzi alla Corte di Appello la certificazione richiamata nei motivi di gravame, dalla quale si desumeva che l'intervista era avvenuta nel corso di trasmissione in diretta televisiva - Tanto premesso rilevava che la sentenza risulta viziata dalla erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità inerente al controllo delle trasmissioni televisive. Rilevava, infatti,di aver rappresentato al giudice di appello che, nella specie, le trasmissioni dell'emittente televisiva erano sottoposte al controllo dello stesso DO OG EL. Censurava infine la decisione, in quanto la Corte di Appello aveva osservato-in contrasto con i principi che regolano la responsabilità dei direttori di trasmissioni quali i .tg- che il giornalista responsabile di una trasmissione non può essere responsabile della testata, ai sensi della legge n. 223/90. 2 RILEVATO IN DIRITTO Il ricorso proposto dal DO risulta privo di fondamento.
1-Il primo motivo risulta inammissibile. Invero non si configura il difetto di motivazione della sentenza in riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis CP.,atteso che la richiesta difensiva,proposta nelle conclusioni rassegnate in sede di discussione del gravame, viene solo genericamente richiamata dal ricorrente,senza alcun riferimento ad elementi oggettivi riferibili alla condotta ascritta all'imputato,tali da rendere applicabile la causa di non punibilità. Nè dal testo della sentenza è dato desumere che il fatto, globalmente valutato in conformità a quanto ritenuto dal primo giudice che era soffermato nell'analisi della condotta ascritta al ricorrente,sia stato considerato rispondente ai presupposti per l'applicazione ex officio della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis CP.
2-In riferimento al secondo motivo, si osserva che, secondo quanto è dato desumere dalla sentenza impugnata e da quella emessa dal Tribunale, non risulta fornita documentazione attestante il fatto che l'intervista alla quale si riferisce il capo di imputazione si fosse svolta nel corso di una trasmissione "in diretta" televisiva. Va peraltro evidenziato che l'intervista è stata diffusa in rete,e pertanto non è pertinente il riferimento alla trasmissione in diretta . Risulta dunque legittimamente affermata la penale responsabilità di colui che era tenuto a manifestare un distacco dalle dichiarazioni ,non dotate di verosimiglianza, che erano di contenuto tale da indurre discredito nei confronti della persona offesa, accusata dal dichiarante di condotta penalmente rilevante. Va rilevato a riguardo che , anche in relazione all'ipotesi di intervista in diretta televisiva, secondo i principi enunciati da questa Corte, il giornalista conduttore deve intervenire,se possibile, nel corso dell'intervista, (chiarendo, chiedendo precisazioni, ecc.), ove si renda conto che il dichiarante ecceda i limiti della continenza o sconfini in settori privi di rilevanza sociale. (Sez.V-n.3597 del 23.1.2008-RV238872-)- Conseguentemente devono ritenersi prive di fondamento le censure articolate sul punto dalla difesa del ricorrente, in presenza di esaustiva motivazione resa dalla Corte territoriale, che ha stigmatizzato le modalità di condotta assunta dall'imputato. Sono dunque non condivisibili le argomentazioni svolte dalla difesa, che rileva la mancata rinnovazione del dibattimento , non richiesta al giudice di appello, al fine di accertare se l'intervista di cui si tratta era avvenuta in diretta,non versandosi nell'ipotesi di impossibilità di decidere allo stato degli atti. Devono dunque ritenersi prive di fondamento, nella specie, le censure inerenti al difetto di dolo nel comportamento tenuto dall'imputato, che in un primo tempo, non si era discostato dalle dichiarazioni dell'intervistato, successivamente, aveva consentito (o comunque non contrastato) 3 la diffusione dell'intervista su Youtube,come contestato nel capo di imputazione, senza alcun controllo della veridicità delle gravi accuse formulate dal GU. Per quanto riguarda il ricorso proposto dell'interesse di IU ES,si osserva che valgono a carico del ricorrente(che opera richiamo alle censure formulate nel ricorso per il DO) i rilievi già esposti a carico del coimputato, mentre deve ritenersi ininfluente la circostanza dedotta con memoria dal difensore, che rappresenta di non aver potuto depositare documentazione attestante le modalità di trasmissione della intervista oggetto di contestazione. Vale al riguardo osservare, nei confronti del ricorrente, che il predetto risulta investito della qualità di soggetto delegato dal titolare della concessione: come tale il predetto era tenuto al controllo della trasmissione,e sul punto si rivela adeguata la motivazione resa dal giudice di merito. Pertanto la posizione dell'imputato deve ritenersi correttamente inquadrata dal giudice di merito, secondo le risultanze illustrate in sentenza, non contrastate validamente dalla difesa. Risulta inoltre correttamente richiamato dalla Corte territoriale il disposto dell'art. 30, comma IV 1.6/8/1990,n.223, avendo l'imputato il potere di controllo della trasmissione televisiva;
nè lo stesso ha dato dimostrazione, in tutto il corso del procedimento, dell'assunto in base al quale l'addetto al controllo sarebbe stato lo stesso DO . -In conclusione va pronunziato il rigetto dei ricorsi a cui consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in solido, al rimborso delle spese sostenute dalle costituite parti civili,che vengono liquidate in complessivi €3.200,00, oltre accessori dovuti per legge.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso,in solido, delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili,che liquida in complessivi €3.200,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 17 maggio 2016. f Il Consigliere relatore Il Presidente Sobrance dependrag exuizimyев ізіту DEPOSITATA IN CANCELLINA addl (от 2016 au vise "CONDIZIA IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise