Sentenza 20 febbraio 2001
Massime • 1
Nel delitto di uso di atto falso, la nozione di uso comprende qualsiasi modalità di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura -quantomeno apparente- dell'atto; ne consegue che, ad integrare il reato, basta la semplice esibizione del documento falso. (Fattispecie relativa alla esibizione di una falsa patente rilasciata da uno stato extraeuropeo e non abilitante alla guida di veicoli in Italia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2001, n. 21231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21231 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 20/02/2001
Dott. PIER FRANCESCO MARINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - N. 414
Dott. ANGELO DI POPOLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - N. 32411/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 6.7.2000 da BA SA, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza del 7/14.6.2000 della Corte di Appello di Cagliari. Letti il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Marcello Mattera, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21.4.1998, il Pretore di Cagliari dichiarava MB SA colpevole dei reati di cui all'art. 116 c.d.s. (guida senza patente) ed artt. 482 e 489 c.p. (uso di patente falsa della Repubblica del Senegal) e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.
L'addebito in contestazione consisteva nel fatto che il prevenuto, sorpreso alla guida di un autoveicolo in compagnia di un connazionale, aveva esibito agli agenti di polizia, impegnati in un ordinario pattugliamento stradale, una patente senegalese palesemente falsa. Dai successivi accertamenti era emerso che egli era sprovvisto di patente per non averla mai conseguita.
Pronunciando sull'appello proposto nell'interesse dell'imputato la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine alla violazione del codice della strada in quanto estinto per prescrizione e confermava nel resto riducendo la pena da irrogare.
Avverso tale pronuncia, l'imputato propone ricorso per cassazione, che affida ai motivi di seguito specificati. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e), sotto il profilo della violazione degli artt. 477, 482, 489 e 49 comma secondo c.p. e dell'art. 136, comma secondo, della l. 30.4.1992, n. 295 (nuovo codice della strada) e della manifesta illogicità della motivazione. Opina in proposito che i giudici di appello sarebbero incorsi in una patente contraddizione nella parte in cui hanno ritenuto che esso istante, nell'esibire un documento palesemente falso (la patente del Senegal), avrebbe commesso il reato di uso di atto falso. Sostiene, infatti, che ai fini della configurazione di siffatta ipotesi delittuosa è, quantomeno, necessaria l'esistenza di un documento che sia valido in Italia o, comunque, idoneo a servire allo scopo per il quale viene esibito. Invece, nel caso di specie, la patente senegalese non aveva alcun valore sia perché non ricorreva la condizione di reciprocità richiesta dall'art. 136, comma secondo, della l. 30.4.1992, n. 285, sia perché non esisteva alcun accordo internazionale o bilaterale che riconoscesse la validità di quel documento in Italia. Dunque, la patente esibita era atto privo di valore documentale ed inidoneo sia ad abilitare alla guida che all'identificazione del suo portatore.
Soggiunge, poi, che, risultando pacifica in processo l'evidente grossolanità, il falso era riconoscibile ictu oculi e dunque incapace di produrre l'evento dannoso o penalmente rilevante, di talché, il diverso avviso dei giudici di merito integrava violazione dell'art. 49 c.p.
2 - La complessa doglianza è infondata in entrambi i profili nei quali si articola.
In relazione al primo argomento, afferente all'asserita irrilevanza dell'atto in ragione della pretesa insussistenza della qualità intrinseca di documento, nella duplice prospettiva indicata in ricorso, è sufficiente considerare che si tratta di un argomento di mero fatto, improponibile in questa sede di legittimità. D'altro canto, la valutazione del giudice di appello appare ineccepibile nella parte in cui ravvisa gli estremi del reato nell'esibizione della falsa patente agli agenti di polizia stradale e, dunque, in una condotta che, nell'intendimento del suo autore - il quale confidava evidentemente nell'apparente idoneità dell'atto - non poteva che essere intesa a giustificate la guida dell'autoveicolo e ad identificare il conducente.
Del pari ineccepibile, in quanto conforme a condivisibile interpretazione di legittimità, risulta poi l'assunto secondo il quale, nel delitto in contestazione, la nozione di uso comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura - quantomeno apparente - dell'atto. Pertanto, ai fini dell'integrazione dello stesso reato, è certamente sufficiente la semplice esibizione del falso documento (cfr. Cass. 20.10.1983, n. 8693). È infondato, in quanto attiene a valutazione di merito, anche il profilo riguardante la pretesa violazione dell'art. 49 c.p., in ragione della pretesa grossolanità del falso. D'altro canto, il rilievo dell'evidenza è stato plausibilmente rapportato, nell'impugnata pronuncia, alla professionalità ed alla competenza specifica degli agenti rilevatori, che, peraltro, non erano state, evidentemente, ritenute sufficienti ad avallare l'immediata percezione della falsità, se è vero che gli stessi organi di polizia avvertirono l'esigenza investigativa di compiere ulteriori accertamenti, dai quali sarebbe poi emerso che l'imputato era sprovvisto di patente per non averla mai conseguita. Non è poi ravvisabile il denunciato difetto motivazionale in quanto la sentenza in esame appare assistita da motivazione da reputarsi idonea e sufficiente a suffragare una pronuncia di colpevolezza, siccome immune da errori od incongruenze di sorta.
3 - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con le consequenziali statuizioni contenute in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2001