Sentenza 15 maggio 2008
Massime • 1
La sospensione feriale dei termini opera anche con riguardo al termine di 10 giorni previsto dall'art. 69 bis, comma 3, della legge 26 luglio 1975 n. 354 per la proposizione del reclamo avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2008, n. 21904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21904 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2008 |
Testo completo
2 1904/08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 15/05/2008
SENTENZA
N. 1472/08 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. MOCALI PIERO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott.SILVESTRI GIOVANNI
N. 041612/2007 2. Dott.CANZIO GIOVANNI Th
3. Dott. ROMBOLA' MARCELLO 11
"4. Dott. CASSANO MARGHERITA se ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) IC RL ER N. IL 12/10/1941
avverso ORDINANZA del 31/10/2007
TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
ROMBOLA MARCELLO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Sou sal che ha diesto параднатоO annullassen to def from time to refugiatsprovvedimento бо esan altas la Round ivio forст либо гило
L'istanza del CC aveva ad oggetto la liberazione anticipata relativa al semestre
23/12/06-23/6/07 ed era stata rigettata per via di un rapporto disciplinare dell'1/2/07. Il provvedimento del MdS, emesso il 17/8/07 e notificato all'interessato il 22/8/07, era stato da questo reclamato il giorno successivo con riserva dei motivi ai difensori di fiducia contestualmente nominati. I motivi, tuttavia, erano stati depositati dalla difesa solo il 18/9/07 (oltre i 10 giorni di legge). Poiché alla materia in questione
(relativa a detenuti e per la quale l'art. 69 bis op prevedeva una procedura accelerata) non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, il ricorso era tardivo e perciò inammissibile.
Ricorreva per cassazione l'interessato, deducendo violazione di legge: erroneamente il giudice di sorveglianza aveva ritenuto che la materia della liberazione anticipata facesse eccezione alla regola generale della sospensione dei termini processuali, non essendovi per essa nessuna speciale deroga legislativa. Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. aderiva alla tesi sostenuta nel ricorso e, citando giurisprudenza ad essa favorevole, chiedeva l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato. Appropriato infatti il richiamo giurisprudenziale in caso analogo contenuto nel parere del PG (Cass., sez. I, cc. 25/3/98, dep. 20/6/98, n. 1777, Ronci):
“La sospensione feriale dei termini, in difetto di espressa previsione in contrario, deve ritenersi operante anche con riguardo al termine di trenta giorni entro il quale, in caso di sospensione cautelativa di misure alternative alla detenzione da parte del magistrato di sorveglianza, deve intervenire la decisione del tribunale di sorveglianza (art. 51 dell'ordinamento penitenziario).
Il principio vale anche per il caso in esame. La previsione contraria alla regola deve essere espressa, laddove il Tribunale di Sorveglianza ha dedotto la deroga alla norma dall'oggetto del procedimento e dalla natura semplificata della relativa procedura. Il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per l'esame del reclamo.
Pqm
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per l'esame del reclamo. Roma, 15/5/08
DEPOSITATA
Il cons. \est. IN CANCELLERIA
Il Presidente 30 MAG 2008
CANCELLIERE T
Pietro Di Med R
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