Sentenza 20 novembre 2000
Massime • 1
Una volta intervenuta condanna, anche non definitiva, la possibilità, nei confronti dell'imputato, di valutare in sede cautelare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza residua soltanto nei limiti della prospettazione di nuovi e diversi elementi probatori, restando esclusa la rivalutabilità del profilo meramente indiziario di un quadro di risultanze già apprezzato, nella sua più ampia e rigorosa estensione, propria delle prove, da parte del giudice che le ha acquisite nella sede, massimamente garantita, del dibattimento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2000, n. 8926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8926 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMILLO LOSANNA Presidente del 20/11/2000
1. Dott. SEVERO CHIEFFI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIORGIO SANTACROCE " N. 6629
3. Dott. OVNI SILVESTRI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIANFRANCO RIGGIO " N. 023276/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AC OV IS N. il 29/09/1964 avverso ORDINANZA del 19/04/2000 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO sentite le conclusioni del P.G. Dott. Antonio Gennaro Abbate, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Gregorio AC, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Fatto e diritto
Con ordinanza del 19 aprile 2000 il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, confermava l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palmi il 4 aprile 2000, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di OL ST.
Secondo il Giudice del riesame, la natura, le modalità e il movente dei reati (tentato omicidio, detenzione e porto di arma) per i quali era stata pronunciata condanna alla pena di anni quattordici di reclusione, nonché i gravissimi precedenti penali risultanti a carico del OL denotavano una elevata pericolosità sociale, che configurava il pericolo di reiterazione criminosa, mentre lo stato di latitanza dell'imputato e l'entità della pena inflitta evidenziavano la concretezza del pericolo di fuga.
Ricorre per cassazione il difensore del OL, denunciando violazione di legge, sul rilievo che gli elementi valutati dal Giudice del riesame solo in astratto sono indicativi di pericolosità sociale, mentre l'imputato aveva tenuto una condotta di vita ineccepibile per tutta la durata del processo. L'unico elemento di novità è costituito dalla sentenza di condanna, che poteva, al più, comportare l'adozione della più attenuata misura degli arresti domiciliari, già applicata ai due imputati che si erano autoaccusati dei reati contestati al OL.
Il pericolo di fuga, poi, non è stato neppure preso in considerazione nell'ordinanza emessa dal Giudice del merito, mentre lo stato di latitanza è un fatto sopravvenuto alla pronuncia della sentenza di condanna.
Il ricorso è infondato.
La sentenza di condanna pronunciata nel giudizio di primo grado a carico del OL ha una valenza processuale in nessun modo equiparabile al decreto che dispone il giudizio, che costituisce specifico oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 15 marzo 1996, trattandosi di un provvedimento potenzialmente idoneo, in assenza di impugnazione o per rinuncia alla stessa, a definire irretrattabilmente, con autorità di giudicato, l'intera vicenda processuale nei suoi contenuti fattuali e giuridici: l'accertamento sotteso ad una sentenza dibattimentale postula, invero, una valutazione degli elementi probatori alla stregua del criterio di ragionevole certezza circa la sussistenza del fatto-reato e la responsabilità dell'imputato.
Ne consegue che, se in osservanza del "dictum" del Giudice delle leggi, in presenza di un decreto che dispone il giudizio, a norma dell'art. 429 c.p.p., permane in sede di procedimento cautelare la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, una tale possibilità residua soltanto nei limiti della prospettazione di nuovi e diversi elementi probatori, ove sia intervenuta una sentenza, non definitiva, di condanna a carico dell'imputato, per l'evidente differenza di natura, funzione e contenuto dei due provvedimenti: l'uno (il rinvio a giudizio) meramente delibativo e diretto alla "translatio iudicii", l'altro (la sentenza dibattimentale) decisorio e fondato sul compiuto esame delle prove.
Ferma restando l'autonomia del procedimento incidentale "de libertate", si pone in contrasto con l'unitarietà del processo la rivalutabilità del profilo meramente indiziario di un quadro di risultanze già apprezzato nella sua più ampia e rigorosa estensione, propria delle prove, da parte del giudice che le ha acquisite nella sede, massimamente garantita, del dibattimento. Va, dunque, pienamente condivisa l'argomentazione svolta sul punto dal Tribunale del riesame e posta come premessa del provvedimento impugnato, fondato sulla verificata assenza di elementi di segno contrario, nonché sulla sussistenza delle esigenze di cautela connesse al pericolo di reiterazione di reati e sul pericolo di fuga, elemento quest'ultimo a cui conferisce emergente concretezza l'attuale stato di latitanza dell'imputato.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001