Sentenza 5 giugno 2000
Massime • 1
In tema di documentazione degli atti, quando il verbale è redatto in forma stenotipica e alla sua formazione non abbia provveduto l'ausiliario del giudice, bensì un tecnico autorizzato, è sufficiente che esso sia sottoscritto da chi lo ha redatto (essendo il tecnico - limitatamente alla redazione ed eventuale trascrizione dell'atto - considerato pubblico ufficiale), e non è per contro necessaria la sottoscrizione anche dell'ausiliario del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2000, n. 8128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8128 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 5.6.2000
1.Dott. Giovanni De Roberto Consigliere SENTENZA
2. " Adolfo Di Virginio " N. 1148
3. " IT BA " REGISTRO GENERALE
4. " IL LA " N. 8771/00
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EL TE PE
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 11.1.2000, con la quale veni va confermata la sua condanna per il reato di cui all'art. 314 c.l. c.p.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Adolfo Di Virginio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Carmine Di Zenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Emidio ELla Pietra, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
Con sentenza in data 11.1.2000 la Corte d'Appello di Napoli confermava la condanna di EL TE PE, imputato del reato di cui all'art. 314 c.p. perché, nella qualità di ufficiale giudiziario, si appropriava della somma di L.
8.000.000 ricevuta dal debitore esecutato MA Andrea, in luogo di rimetterla al creditore Basso Nicola. La Corte riteneva infondata l'eccezione di nullità del verbale di dibattimento redatto in forma stenotipica e superflua la rinnovazione del dibattimento richiesta con l'atto di appello;
riteneva pienamente provata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la responsabilità dell'imputato; riteneva che il fatto integrasse gli estremi del reato contestato e non già quelli di reati meno gravi (artt. 314 c.29 316, 323 c.p.); che non potessero essere concesse altre attenuanti oltre a quelle previste dall'art. 62 bis c.p. e già concesse.
Ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore. Deduce preliminarmente la nullità della sentenza per la mancata sottoscrizione del verbale di udienza redatto in forma stenotipica da parte dell'ausiliario del giudice di primo grado. Deduce poi erronea applicazione dell'art. 368 c.p. nonché difetto e manifesta illogicità della motivazione: il suo comportamento sarebbe stato conforme ad una prassi comunemente accettata. come avrebbe potuto dimostrare la rinnovazione del dibattimento;
ed il ritardo nella rimessione del danaro al creditore sarebbe stato dovuto a disfunzioni dell'ufficio e comunque a mera colpa. Erroneamente sarebbe stata esclusa la configurabilità del peculato d'uso previsto dal secondo comma dell'art. 314 c.p.; ovvero quella del reato di cui all'art. 316 c.p. o del reato di cui all'art. 323 c.p. Deduce infine inosservanza degli artt. 323 bis e 62 n.4 c.p., dovendosi a suo avviso ritenere sia la ridotta gravità del fatto, stà la lieve entità del danno. Non sussiste la nullità denunciata. Ed invero, quando il verbale è redatto in forma stenotipica ed alla sua formazione non abbia provveduto l'ausiliario del giudice, bensì un tecnico autorizzato a norma dell'art. 135 c.p.p., si richiede semplicemente (art. 50 c.1 disp. att. c.p.p.) che esso sia sottoscritto da chi lo ha redatto. Nel caso di specie, era perciò necessaria la sottoscrizione del tecnico autorizzato (considerato anch'egli dalla legge come pubblico ufficiale limitatamente alla redazione e alla eventuale trascrizione dell'atto), e non anche quella dell'ausiliario del giudice;
e tale sottoscrizione figura in effetti sulla trascrizione del verbale di udienza, come attestato dalla sentenza di appello.
Parimenti infondati sono gli altri rilievi.
È pacifico che l'imputato, avendo ricevuto dal debitore la somma dovuta al creditore procedente, versò la somma stessa sul proprio conto corrente nel luglio del 1992 e trasmise un proprio assegno di pari importo al legale del creditore soltanto nel successivo mese di dicembre. Vi è quindi stata indiscutibilmente quella interversione del possesso in proprietà nella quale si identifica l'elemento oggettivo del reato in esame;
ne' può essere posto ragionevolmente in discussione l'elemento soggettivo del reato stesso, che consiste nella coscienza e volontà dell'appropriazione accompagnata dalla consapevolezza dell'altruità della cosa. Il reato si semplice ritardo. purché temporalmente apprezzabile, nella consegna all'avente diritto della cosa su cui cada il possesso o la disponibilità dell'agente (cf. Sez. VI, 15.12.1998, Rutigliano); e nessuna prassi può essere fondatamente invocata per giustificare un ritardo protrattosi addirittura, come nel caso in esame, per diversi mesi.
Non può configurarsi l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art, 314 c.p. sia perché, come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, Sez. VI, 10.6.1993, Perolla), sulla base del diverso tenore letterale del primo comma (che parla di danaro o di altra cosa mobile) e del secondo (che parla soltanto di cosa), la configurabilità della fattispecie è ristretta al solo uso temporaneo di cose mobili e non anche del danaro, sia perché nel caso non si può parlare di uso momentaneo, avendo l'imputato versato sul proprio conto corrente le somme riscosse e provveduto alla restituzione solo a notevole distanza di tempo e a seguito di sollecito da parte dell'avente diritto. Le giustificazioni del ritardo addotte dall'imputato sono state, d'altronde, disattese in sede di merito sulla base di una motivazione del tutto congrua e logicamente corretta, attinente al fatto e come tale insuscettibile di censura in sede di giudizio di legittimità.
EL tutto fuori luogo appare, poi, il richiamo all'art. 316 c.p., non essendoci stato pacificamente alcun errore da parte del debitore, che versò l'importo del debito belle mani dell'ufficiale giudiziario per gli effetti di cui all'art. 494 c.p.c.; così come il richiamo all'art. 323 c.p., che è norma tipicamente residuale e come tale applicabile solo quando non si configuri un reato più grave, come nel caso dell'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale su danaro o cose possedute per ragione del suo ufficio.
Le attenuanti di cui agli artt. 62 n.4 e 323 bis c.p infine, vengono invocate dal ricorrente senza il fondamento di qualsiasi apprezzabile argomentazione;
onde i rilievi sul punto non possono essere presi in considerazione per difetto della richiesta specificità.
Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, all'udienza, il 5 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2000