Sentenza 25 novembre 2004
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine, con riferimento all'ipotesi di sentenza contumaciale notificata mediante consegna al difensore, deve ritenersi ostativa all'applicazione dell'istituto soltanto la condotta dell'imputato che sia consistita in azioni di ostacolo deliberatamente poste all'esplicarsi del meccanismo legale di comunicazione degli atti processuali, condotta che non va confusa con un atteggiamento passivo di mero disinteresse, non sanzionabile in quanto, in linea di principio, espressione di legittima scelta processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2004, n. 48738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48738 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 25/11/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 4640
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 011834/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di FIRENZE;
nei confronti di:
1) AT RI RE N. IL 29/07/1961;
avverso ORDINANZA del 27/02/2003 TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MOCALI PIERO;
lette le conclusioni del P.G. per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Così argomenta, nella sua requisitoria scritta, il p.g. presso questa Corte:
1. Nel procedimento penale a carico di LD IA SA, la sentenza contumaciale fu notificata a mani del difensore d'ufficio. Il provvedimento impugnato ha accolto la richiesta di rimessione in termini, osservando che dagli atti non risultava che la condannata si fosse volontariamente sottratta alla conoscenza degli atti del procedimento. A tale conclusione il giudice dell'esecuzione giungeva sulla base dei seguenti argomenti: a) la richiedente risulta essere stata catturata nel luogo che aveva dichiarato come domicilio;
b) dagli atti del processo risultava che più di una volta si era dovuto ricorrere alla nomina di un difensore ex art. 97 c. 4 c.p.p., perché il difensore di ufficio nominato non era presente;
c) la richiedente aveva un lavoro continuativo in Firenze;
d) la LD aveva presentato numerose dichiarazioni scritte dei propri familiari, i quali negavano che la richiedente avesse mai ricevuto notizia della sentenza contumaciale da parte del difensore d'ufficio. Nel suo ricorso il pubblico ministero obietta che non risultava dagli atti che la LD si fosse adoperata per venire a conoscenza delle fasi del procedimento. Anzi, essa era ben consapevole della pendenza e, se avesse voluto, avrebbe ben potuto interessarsene. Quindi, il disinteresse della LD era non solo colpevole, ma addirittura volontario.
2. L'esegesi dell'art. 175 c.p.p., relativamente alla notifica della sentenza contumaciale, consente di approdare alle seguenti conclusioni. Perché si abbia restituzione in termini occorre che ricorrano congiuntamente due condizioni: 1) l'imputato non deve avere avuto notizia del procedimento;
2) l'imputato non si deve essere sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento. Il primo elemento va provato dall'imputato e il rischio della prova è a suo carico. Qualora sia provata tale mancata conoscenza, scatta la seconda condizione negativa (cioè la mancata sottrazione volontaria alla conoscenza), che non deve essere provata dall'imputato, ma dal pubblico ministero o dal giudice. Quindi, la mancata prova giova all'imputato.
3. Quanto al primo elemento, il provvedimento impugnato - con valutazione di fatto non impugnata dal ricorrente pubblico ministero - ha ritenuto provata la mancata conoscenza della sentenza contumaciale da parte dell'imputata.
Con uguale giudizio di fatto, il provvedimento impugnato ha ritenuto che l'imputata non si sia sottratta alla conoscenza della sentenza. Il pubblico ministero (cui compete l'onere di provare la volontarietà della condotta dell'imputata) desume tale volontarietà dal disinteresse manifestato dall'imputata medesima. Ma tale equiparazione tra disinteresse e volontaria sottrazione non appare corretta.
Il disinteresse è una situazione di inerzia, la volontaria sottrazione è una situazione caratterizzata da un'azione deliberatamente volta a frustrare la possibilità della conoscenza degli atti del procedimento. Trattasi di situazioni non assimilabili, perché strutturalmente e funzionalmente diverse: la prima è una scelta processuale che non ostacola il processo, la seconda sì. A carico dell'imputato non c'è un onere di diligenza, a suo carico c'è invece (non l'obbligo ma) l'onere di non frapporre ostacoli all'azione dei meccanismi legali di comunicazione degli atti del processo. In tal senso, del resto, appare orientata la giurisprudenza di legittimità. Si veda Cass. Sez. 2^, 16.4.2003, n. 18107, secondo cui 'in tema di restituzione in termini, se la sentenza e' stata notificata personalmente al contumace, l'imputato ha l'onere di provare la propria incolpevole ignoranza del provvedimento impugnato, mentre, se vi è stata la notifica al difensore, ai sensi degli artt. 159, 161 c. 4^ e 169 c.p.p., è compito del giudice verificare se l'imputato contumace si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti". E ancora Cass. Sez. 1^, 4.5.2000, n. 1671, secondo cui perché possa legittimamente negarsi la restituzione in termini, richiesta per impugnare sentenza resa in contumacia, allorché quest'ultima sia stata notificata al difensore, non è sufficiente un semplice atteggiamento di trascuratezza e di disinteresse per la vicenda processuale da parte dell'imputato, ma occorre la prova di un suo comportamento intenzionalmente diretto a sottrarsi alla conoscenza degli atti".
Questa Corte condivide pienamente tali considerazioni, che ha proprie, decidendo in conformità.
Il ricorso va dunque rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2004