CASS
Sentenza 7 aprile 2023
Sentenza 7 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 14858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14858 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TA NA nato a [...] il [...] TO VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/11/2020 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale, nella persona di FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato senza rinvio per intervenuta prescrizione RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 04/11/2020 il Tribunale di Vibo Valentia confermava la sentenza emessa in data 27/03/2018 dal Giudice di pace di Vibo Valentia in forza della quale ZA GL e LV DO erano stati ritenuti responsabili in relazione al reato di cui all' art. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 14858 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 08/02/2023 636 comma 1 c.p. e condannati rispettivamente alla pena di euro 774,00 di multa ed euro 500,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede. 2. Avverso detta pronunzia propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con un unico atto deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Lamentano che il tribunale aveva adottato sul punto una motivazione gravemente carente, non esaminando le specifiche censure formulate. 2.2. Con il secondo motivo il solo LV DO si suole della mancata declaratoria della prescrizione maturata in data antecedente alla deliberazione della sentenza di appello. 3. Osserva il Collegio che il secondo motivo proposto dal solo LV DO è fondato. Tenuto conto del tempus commissi delicti (6 gennaio 2013) e dei tempi ordinari di prescrizione (sette anni e mezzo) alla data della decisione in appello era già maturata la prescrizione nei confronti del predetto, prescrizione va aggiunto non maturata in favore della GL tenuto conto della riconosciuta recidiva. Pertanto va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di DO LV per essere il reato estinto per prescrizione, con conferma le statuizioni civili. 4. Il ricorso di ZA GL è inammissibile. In ordine alla graduazione della pena va sottolineato che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro). Ciò premesso deve rilevarsi che il motivo in questione è manifestamente infondato dal momento che il Tribunale ha applicato una pena assai mite costituita dalla sola multa computata in misura, comunque, contenuta. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso di ZA GL deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 2 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di DO LV perchè il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Dichiara inammissibile il ricorso GL ZA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, in data 8 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale, nella persona di FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato senza rinvio per intervenuta prescrizione RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 04/11/2020 il Tribunale di Vibo Valentia confermava la sentenza emessa in data 27/03/2018 dal Giudice di pace di Vibo Valentia in forza della quale ZA GL e LV DO erano stati ritenuti responsabili in relazione al reato di cui all' art. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 14858 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 08/02/2023 636 comma 1 c.p. e condannati rispettivamente alla pena di euro 774,00 di multa ed euro 500,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede. 2. Avverso detta pronunzia propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con un unico atto deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Lamentano che il tribunale aveva adottato sul punto una motivazione gravemente carente, non esaminando le specifiche censure formulate. 2.2. Con il secondo motivo il solo LV DO si suole della mancata declaratoria della prescrizione maturata in data antecedente alla deliberazione della sentenza di appello. 3. Osserva il Collegio che il secondo motivo proposto dal solo LV DO è fondato. Tenuto conto del tempus commissi delicti (6 gennaio 2013) e dei tempi ordinari di prescrizione (sette anni e mezzo) alla data della decisione in appello era già maturata la prescrizione nei confronti del predetto, prescrizione va aggiunto non maturata in favore della GL tenuto conto della riconosciuta recidiva. Pertanto va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di DO LV per essere il reato estinto per prescrizione, con conferma le statuizioni civili. 4. Il ricorso di ZA GL è inammissibile. In ordine alla graduazione della pena va sottolineato che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro). Ciò premesso deve rilevarsi che il motivo in questione è manifestamente infondato dal momento che il Tribunale ha applicato una pena assai mite costituita dalla sola multa computata in misura, comunque, contenuta. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso di ZA GL deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 2 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di DO LV perchè il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Dichiara inammissibile il ricorso GL ZA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, in data 8 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente