Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2007, n. 12292
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Sentenza 15 febbraio 2007

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Il ricorso per cassazione, proposto dal pubblico ministero per vizi di motivazione della sentenza di proscioglimento di primo grado, deve essere qualificato come atto di appello, per gli effetti retroattivi derivanti dalla sentenza della Corte cost. n. 26 del 2007 dichiarativa dell'illegittimità delle disposizioni della L. n. 46 del 2006, che avevano eliminato il potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento, con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte territoriale per lo svolgimento del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2007, n. 12292
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12292
    Data del deposito : 15 febbraio 2007

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