Sentenza 15 febbraio 2007
Massime • 1
Il ricorso per cassazione, proposto dal pubblico ministero per vizi di motivazione della sentenza di proscioglimento di primo grado, deve essere qualificato come atto di appello, per gli effetti retroattivi derivanti dalla sentenza della Corte cost. n. 26 del 2007 dichiarativa dell'illegittimità delle disposizioni della L. n. 46 del 2006, che avevano eliminato il potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento, con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte territoriale per lo svolgimento del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2007, n. 12292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12292 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/02/2007
Dott. DE MAIO Giudo - Consigliere - ORDINANZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 541
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 39622/2006
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Salerno;
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno in data 6 giugno 2006, che ha assolto perché il fatto non sussiste Sow Balla, nato a [...] il [...], dall'imputazione di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis e L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, come novellati dalla L. 18 agosto 2000, n. 248 e dal D.Lgs. n. 68 del 2003, art. 26, comma 1;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentito il P.G. nella persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto la conversione del ricorso per cassazione in appello. OSSERVA
Premesso che con sentenza del 6 giugno 2006, il Tribunale di Salerno ha assolto, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, Sow Balla, perché il fatto non sussiste, dalla contestazione del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis e L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2 come novellato dalla L. n. 248 del 2000, artt. 13 e 14 e dal D.Lgs. n. 68 del 2003, art. 26, comma 1,
per avere detenuto illegalmente per la vendita n. 56 CD, alcuni dei quali musicali ed altri contenenti programmi per elaboratore, sprovvisti del contrassegno SIAE (fatto commesso in Salerno il 14 ottobre 2003);
che il Tribunale ha al riguardo osservato che era mancata la prova che l'accertata detenzione fosse finalizzata alla vendita nonché l'accertamento del contenuto dei supporti sequestrati, quanto a brani protetti dalla normativa sul diritto di autore;
che avverso tale sentenza la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Salerno ha proposto in data 28 giugno 2006 ricorso per cassazione, deducendo la mera apparenza e la manifesta illogicità della motivazione (quanto alla detenzione per la vendita, questa risulterebbe infatti dalla descrizione dell'accertamento fatta dallo stesso giudice in sentenza;
quanto al contenuto dei supporti, il Tribunale non motiverebbe in ordine alla mancata attivazione di poteri di cui all'art. 507 c.p.p.);
che il ricorrente ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza, con rinvio al Tribunale di Salerno;
rilevato che con sentenza in data 6 febbraio 2007 n. 26 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 46 del 2006, art. 1 nella parte in cui, sostituendo l'art.593 c.p.p., aveva escluso il potere del Pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603 c.p.p., comma 2 nonché della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2, nella parte in cui aveva previsto che l'appello proposto dal P.M. contro una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della medesima legge dovesse essere dichiarato inammissibile;
considerato che a norma della L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 3 "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione", con salvezza delle sole situazioni giuridiche già esaurite;
ritenuto che nel caso in esame non può ritenersi esaurita, con il ricorso del P.G. del 28 giugno 2006, la fase della impugnazione avverso la sentenza citata del Tribunale di Salerno, stante l'unitarietà della fase che ha inizio con la proposizione del gravame e che si esaurisce con la decisione di esso;
che pertanto all'impugnazione in parola, proposta in data successiva all'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 (9 marzo 2006), non sono applicabili le norme di tale legge dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza citata del 6 febbraio 2007;
ritenuto che tale impugnazione, in ragione del suo contenuto che rimanda alla violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non può essere qualificata come ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 c.p.p. e che, avendo ad oggetto una sentenza appellabile ai sensi dell'art. 593 c.p.p. deve, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, essere qualificata come appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Salerno.
P.Q.M.
La Corte, qualificata l'impugnazione del P.M. come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Salerno. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2007