Sentenza 10 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/08/2001, n. 11050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11050 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
1 1050 /0 1 I L 9 L 8 O 6 B . E N e E l , a N 1 n O 8 I e Z 9 p A 1 a R 1 T m S 1 e I t - s G 4 i E 2 s R l . a A L e D IN NOM POL ITALIANO 3 h E 2 c i T f . i N T d E LA CORTE PREMA DI CASSAZIONE S R o E A m 1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: termine emissione Presidente ordinanza ingiunzione dr. Vincenzo Carbone R.G. N. 1 124/99 Consigliere dr. Giovanni Losavio dr. US Salmè Consigliere Consigliere rel. Cron. 2:3670 dr. Fabrizio Forte Consigliere Rep. dr. Bruno Spagna Musso Ud. 16.05.2001 ha pronunciato la seguente: S E N T ENZA sul ricorso iscritto al n° 11124 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto DA RM US RU, elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza Sallustio n. 9, presso l'avv. Bartolo Spallina che, con l'avv. Pantaleo Ernesto Bacile da Lecce, lo rappresenta e difende, per procura a margine go del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
PREFETTURA DI FERRARA, in persona del prefetto p.t. INTIMATA avverso la sentenza del Pretore di Ferrara n. 352 del 1297 2001 2 - 29 maggio 30 luglio 1998. Udita, all'udienza del 16 maggio 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. dr. Umberto Apice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 30 luglio 1998 il Pretore di Ferrara ha rigettato l'opposizione di AR US RU all'ordinanza del locale prefetto che aveva ingiunto di pagare una sanzione pecuniaria per violazione dei limiti di velocità del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), ritenendo motivato per relationem con i verbali di accertamento l'atto impugnato, legittimo anche se emesso oltre il termine dell'art. 204 C.d.S., considerato non perentorio in assenza di qualsiasi de- cadenza dal potere di decidere per il prefetto che, nei sessanta giorni, può disporre anche l'archiviazione. In ordine alla mancata contestazione immediata il pre- tore ha ritenuto che essa era stata impossibile a cau- sa dell'organizzazione del servizio incensurabile di- nanzi all'A.G.O. e per la quale non si era potuta ave- re la disponibilità d'una seconda pattuglia per conte- stare la violazione dopo la sua rilevazione e segnala- zione da altri agenti con l'autovelox; l'opponente è stato anche condannato alle spese di causa. 3 Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso il RU con due motivi, illustrati da menoria. La Prefettura di Ferrara non ha svolto attività difen- siva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 204 C.d.S., pure per difetto di motivazione, non avendo il pretore rilevato l'illegittimità dell' ordinanza ingiunzione emessa dopo la scadenza del ter- mine di cui alla predetta norma, il 2 novembre 1996, a seguito del ricorso del RU al prefetto del 16 ot- tobre 1995 contro il verbale di accertamento, con vio- lazione del termine perentorio di cui a detta norma di sessanta giorni dall'impugnazione amministrativa cui si devono aggiungere i trenta giorni per la trasmis- sione degli atti di cui all'art. 203 C.d.S.
2. Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accol- to perchè l'emissione dell'ordinanza prefettizia oltre un anno dopo il ricorso avverso il verbale d'accerta- mento dell'infrazione viola il limite temporale di cui all'art. 204 C.d.S. per il procedimento di irrogazione della sanzione e quindi contrasta con il requisito di legittimità temporale fissato in detta norma, pur non potendosi qualificare perentorio il termine in essa fissato che non ha natura processuale (in tal senso Cass. 9 agosto 2000 n. 10541, che supera Cass. 19 gen- naio 1999 n. 468, per la quale il termine di cui sopra è invece da definirsi perentorio). L'ordinanza ingiunzione è quindi illegittima e annul- labile per violazione dell'art. 204 C.d.S. anche se il termine de quo non è perentorio, dovendosi comunque al procedimento d'irrogazione della sanzione applicare la durata prevista da detta norma, così come sancito per ogni procedimento amministrativo (art. 2 L. 7 agosto 1990 n. 241).
2. In secondo luogo si censura la decisione impugnata per violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere il preto- re condannato il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, senza liquidarle, in favore della Prefettura di Ferrara, che non era stata difesa da un avvocato ma da un funzionario delegato del prefetto e non le aveva richieste, dimostrando quali spese diverse da quelle generali avesse sostenuto per il processo. ур Anche questo motivo di ricorso appare fondato, sia per il profilo della mancata liquidazione, che per quello della condanna alle spese, dovendosi escludere l'esi- stenza di onorari da liquidare nell'assenza di difesa tecnica del Prefetto, rappresentato da un funzionario appositamente delegato e non risultando documentate e richieste con apposita nota le spese di causa specifi- - 5- camente sostenute per il giudizio di merito.
3. L'accoglimento di entrambi i motivi di ricorso com- porta la cassazione della sentenza del pretore. Questa Corte, non essendovi necessità di altri accer- tamenti di fatto, può decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c. e accogliere l'opposizione del RU all'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Ferrara, e- messa oltre i termini di novanta giorni fissati dagli artt. 203 (gg. trenta) e 204 (gg. sessanta) del C.d.S. per la conclusione del procedimento. Soccorrono giusti motivi, in rapporto all'incontestata commissione della violazione da parte del ricorrente, per compensare interamente le spese del giudizio, sia nella fase di merito che in quella di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza im- pugnata;
decidendo nel merito, accoglie l'opposizione e compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso nella Camera di consiglio del 16 maggio 2001. Ilpresidente e l 9 a 8 n 3 I e L . p L N O a B , I consigliere estonsore m 1 E e 8 t E s 9 Y i dup The N 1 s - O i I 1 s Z 1 A e - R 4 h T 2 c S I . i G L d E o 3 R m 2 A . D T E R T A N E S E ww 600 2001