Sentenza 8 maggio 2002
Massime • 1
La Corte di cassazione deve dichiarare la estinzione del reato conseguente a remissione di querela anche in presenza di ricorso da qualificarsi inammissibile, atteso che l'art. 152 comma III cod. pen. prevede che la remissione possa intervenire fino a che non sia stata pronunciata condanna, e deve intendersi per tale solo quella che abbia acquistato carattere di irrevocabilità; il che, nel caso sia stato proposto ricorso per cassazione, si verifica, ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. proc. pen., solo "dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2002, n. 21520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21520 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE RENATO LUIGI Presidente del 08/05/2002
1. Dott. MARINI PIER FRANCESCO Consigliere SENTENZA
2. Dott. FERRUA GIULIANA Consigliere N. 01446
3. Dott. CICCHETTI NUNZIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROTELLA MARIO Consigliere N. 047661/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TT RU N. IL 04/12/1946
avverso SENTENZA del 09/06/2000 TRIBUNALE di ASTI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO nel senso dell'inammissibilità del ricorso
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza del pretore di Asti 09.6.2000 impugnata condannava AT UN alla pena di L. 200.000 di multa per i reati di minaccia ed ingiuria dal nesso di continuazione.
Il ricorrente allegava i seguenti motivi.
1) Violazione art. c.p. in relazione all'art. 191 c.p.p., per erronea valutazione di risultanze processuali.
2) Erronea applicazione art. 612 c.p. in relazione all'art. 42 c.p., per essere la frase pronunciata inidonea ad integrare minaccia. Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. Richiedeva la trattazione in C.C., nelle more interveniva remissione di querela debitamente accettata.
La Corte rimetteva la decisione alle Sezioni Unite, sulla base di un potenziale contratto tra decisioni che ritengono prevalente la inammissibilità sulla remissione di querela e quelle in senso contrario.
Le sezioni Unite restituivano il ricorso a questa sezione, ritenendo non ricorrere l'ipotesi di contrasto previsto dall'art. 618 c.p.p. Ha depositato memoria difensiva la difesa dell'imputato. Ritiene questa Corte di dover dichiarare estinto il reato per remissione di querela, nonostante il ricorso sia inammissibile per censure in punto di fatto.
Invero, entrambi i motivi sono basati su valutazioni di risultanze processuali, per giungere alla conclusione alternativa di mancanza di prova sul fatto e inidoneità della frase pronunciata ad intimidire la p.o.
La rimessione di querela è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, ma questo non è sufficiente a far prevalere - nella specie - la causa di inammissibilità su quella di estinzione del reato.
L'art. 152 comma 3 c.p. precisa che la remissione "può intervenire sola prima della condanna", salva diversa disposizione speciale. Nella dinamica del processo per "condanna" deve intendersi la irrevocabilità della pronuncia penale, ai sensi dell'art. 648 c.p.p. Nel caso sia stato proposto ricorso per cassazione, la sentenza diviene irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso". Appare evidente, pertanto che nel caso di remissione di querela (pure definita causa di estinzione del reato) non può valere il principio, ripetutamente affermato da parte delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un.11.11.1994, Cresci;
30.6.1999, Piepoli;
22.11.2000, De Luca;
27.6.2001, Cavalera) secondo cui la pronuncia d'inammissibilità del ricorso preclude l'applicazione della causa di estinzione del reato. Tale principio, infatti, trova il suo fondamento nel "giudicato sostanziale" (cosa diversa dalla sentenza "irrevocabile" nel dato testuale dell'art. 648 comma 2 c.p.p.), che si realizza non nel momento in cui viene dichiarata l'inammissibilità bensì in quello, anteriore, della pronuncia gravata da impugnazione da considerarsi "tamquam non esset".
Ne consegue la necessità di annullare l'impugnata sentenza perché i reati sono estinti per remissione di querela.
P.T.M.
Annulla la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela.
Condanna il querelato al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 8 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2002