Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
VARIE DCV DIRITTI 020 79 /0 1 UBBLICA ITA IN BC265459 G795909 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE G795904 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 11912/99 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron.4375 Dott. RA FELICETTI Consigliere Rep. 644 Consigliere Ud. 16/10/00 Dott. GI SALME' Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 3000 per diritti L. # 1.4 FEB 2001. BOSCO FRANCESCO, RIZZA RITA, elettivamente domiciliati IL CANCELLIERE presso l'avvocato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 99, LIRE 3000 D'ALESSIO A.. rappresentati e difesi dall'avvocato CANCELLERIA MARIO, giusta mandato a margine del FIACCAVENTO ricorso;
ricorrenti CG068760 -
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CURATELA DEL FALLIMENTO ADERNO' GIUSEPPE ed ALLEGREZZA UFFICIO COPIE elettivamente Richiesta copia esecutiva MARIA, in persona del Curatore, dal Sig. Discica presso per diritti L. 3.6.000+9 domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, 21.5.01 il 2000 l'avvocato ANTONIO RAPPAZZO, rappresentato e difeso IL CANCELLIERE 1836 dall'avvocato GIOACCHINO RISCICA, giusta procura in -1- calce al ricorso notificato;
- controricorrente avverso la sentenza n. 2/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 15/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il resistente, l'Avvocato Riscica, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO sentenza del 5.3.1996 il Tribunale di Con Siracusa dichiarava inefficace nei confronti della massa dei creditori concorsuali l'atto di compravendita del 5.7.1989 con cui DE GI e ZZ IA, sucessivamente falliti, avevano trasferito ai coniugi OS RA e RI TA un appartamento sito in località Pizzuta-Eloro di Noto, con la conseguente condanna degli acquirenti alla consegna dell'immobile in favore del curatore. Proponevano impugnazione gli acquirenti ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva il Fallimento, la Corte d'Appello di Catania con sentenza del 23.6.1998-15.1.1999 rigettava il gravame, condannando gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado. Relativamente alla sussistenza della "scientia decoctionis", dopo aver evidenziato che incombeva agli acquirenti l'onere di provare il contrario, vertendosi nell'ambito dell'art. 67 comma 1 L.F. per la notevole sproporzione fra il valore effettivo e quello risultante dall'atto, rilevava la Corte d'Appello che non poteva essere condiviso l'assunto degli appellanti, secondo cui non avrebbero potuto essere a conoscenza dello stato 3 d'insolvenza dell'DE in quanto costui non era imprenditore nè risultava iscritto al relativo albo, emergendo invece dallo stesso atto di compravendita che l'DE si era qualificato come imprenditore ed aveva dichiarato di essere proprietario dell'immobile per averlo costruito direttamente sul proprio terreno e di aver ricevuto la relativa imposta quale soggetto IVA. Per quanto riguarda poi il valore sosteneva che, contrariamente dell'immobile, la stima di £all'assunto degli appellanti, 56.000.000 era stata espressa dal C.T.U. con specifico riferimento alla data di stipulazione dell'atto e non già a quella della relazione della consulenza, come risultava dall'elaborato peritale in cui il riferimento temporale alla data del 5.7.1989 è ribadito ben quattro volte. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione OS RA e RI TA, deducendo due motivi di censura illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso il Fallimento di DE GI ed ZZ IA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso OS RA e RI TA denunciano violazione e falsa 4 applicazione degli artt. 2901 e 2902 C.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C.. Sostengono che in base all'art. 2902 C.C. l'azione revocatoria non ha finalità ed effetti restitutori ma è volta solo a ricostituire la garanzia del patrimonio del debitore, assicurata dall'art. 2740 C.C., con la conseguenza che l'acquirente non è soggetto alla restituzione materiale del bene ma all'azione esecutiva nelle forme previste dall'art. 602 C.P.C. contro il terzo proprietario. La censura è inammissibile per la novità della questione, essendo stato prospettato per la prima volta in questa sede il problema relativo agli effetti restitutori conseguenti all'azione revocatoria. Peraltro, mentre nella successiva memoria i ricorrenti fanno espresso riferimento, a tal fine, alla revocatoria fallimentare, vale a dire allo specifico istituto che era stato invocato ed applicato nei precedenti gradi di merito, con il presente motivo di ricorso la doglianza invece è stata espressa nell'ambito della revocatoria ordinaria con esplicito richiamo agli artt. 2901 e segg. C.C.. Un duplice ordine di ragioni, costituito dalla 5 novità della questione e dalla diversità dell'istituto giuridico richiamato, preclude quindi l'esame della censura. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano omessa ed insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C.. Lamentano che la Corte d'Appello, in ordine alla consapevolezza da parte loro dello stato d'insolvenza del venditore, si sia limitata a rilevare che risulta provata dagli atti la qualità di imprenditore del venditore medesimo, omettendo di motivare sulla idoneità probatoria delle eccezioni e deduzioni da loro avanzate per dimostrare la mancata conoscenza dello stato d'insolvenza. Anche tale censura è inammissibile per l'estrema genericità del suo contenuto, non essendo state indicate le omissioni in cui la Corte d'Appello sia incorsa in ordine alla valutazione sull'elemento soggettivo della conoscenza da parte degli acquirenti dello stato d'insolvenza dei venditori, poi falliti. Nel denunciare il difetto di motivazione, i ricorrenti hanno infatti lamentato il mancato esame da parte dell'impugnata sentenza delle "eccezioni e deduzioni" da loro avanzate per dimostrare che non 6 fossero a conoscenza di detto stato d'insolvenza, sul loro ma nulla hanno precisato in concreto contenuto, al di là di un generico riferimento all'impossibilità da parte dei privati di accedere ai registri del Tribunale per verificare la presenza di eventuali istanze di fallimento. nel considerare che la Corte Peraltro d'Appello si sarebbe limitata a rilevare sul punto in esame che dagli atti risultava la qualità di imprenditori commerciali dei venditori i ricorrenti non hanno tenuto conto, omettendo oltre tutto in tal modo un'eventuale specifica censura al riguardo, che il riferimento a tale qualità era stato operato dall'impugnata sentenza, nell'ambito della valutazione dell'elemento soggettivo, proprio con riferimento al contenuto del gravame proposto in quella sede dagli attuali ricorrenti che avevano basato la loro tesi, volta а superare la presunzione posta a loro carico dall'art. 67 comma 1 L.F., sulla convinzione che l'DE non fosse un imprenditore. La Corte d'Appello, invece, esaminando il contenuto dell'atto di compravendita, ha escluso con una motivazione immune da vizi logici e giuridici che gli acquirenti potessero da ciò 7 trarre un tale convincimento, tenuto conto cho sia la qualità di dallo stesso atto risultavano imprenditore dell'DE che il versamento al medesimo dell'IVA. Non essendo stato dedotto nulla al riguardo di sufficientemente specifico, anche la censura in esame va dichiarata quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. hizoa
P.Q.M.
292000 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento dell'onorario che liquida in £ 4.000.000 oltre alle spese liquidate in £.. 167.400 -- Roma, 16.10.2000 Il Presidente Il Consigliere est. рочие Поег Mg. Riunde famesiacyмдо RIA IL CANCELLIERE C 14 FEB. 2001 DEPOSITATA IA Di ZO Nuoro Mane Di Oggi, IL CANCELLIERE IA Di ZO 17 Пино 9 APR. 2001 cin16979 : (lire. QUES p. (D.coa M 11 Respons ludiziari O R I D