Sentenza 3 dicembre 2009
Massime • 1
L'ordine con cui il P.M. dispone lo sgombero di un immobile abusivo, in attuazione del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p., è censurabile in sede esecutiva solo per l'inesistenza del titolo e per l'indispensabilità dello sgombero quale modalità esecutiva del sequestro. (Nella specie, i ricorrenti sostenevano che lo sgombero violasse i diritti fondamentali dell'uomo tutelati dalla CEDU e dalla Costituzione, incidendo negativamente su soggetti incolpevoli quali i minori; la Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha precisato che detti motivi tendevano a sollevare "generiche problematiche logistiche").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2009, n. 3915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3915 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 03/12/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 1566
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 12056/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI UA, nato a [...] il [...], e da US OV, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 22.12,2008 con cui il GIP del Tribunale di Napoli ha rigettato le domande di revoca dello sgombero o, in subordine, di sospensione dell'esecutività dello sgombero dell'immobile abusivo, oggetto di sequestro preventivo emesso in data 29.08.2009;
Visti gli atti, il decreto denunciato, il ricorso e la memoria difensiva;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. TERESI Alfredo;
Lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
OSSERVA
Avverso il provvedimento di sgombero di un immobile abusivo sottoposto a sequestro preventivo emesso dal PM gli interessati hanno proposto incidente di esecuzione chiedendo la revoca o la sospensione dell'esecutività dello provvedimento.
Il GIP ha rigettato le domande rilevando che in sede esecutiva è inibita ogni doglianza sul merito dell'imposto sequestro;
che lo sgombero del manufatto costituisce un'eliminabile modalità di esecuzione della misura cautelare finalizzata a impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori;
che solo con lo sgombero dell'immobile si realizza il trasferimento della disponibilità del bene dal proprietario o dal possessore o dal detentore all'AG e, quindi, la cessazione della situazione d'illiceità. Avverso l'ordinanza del GIP gli interessati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo che lo sgombero viola i diritti fondamentali dell'uomo tutelati dalla CEDU e dalla Costituzione perché incide negativamente su soggetti incolpevoli, quali i minori meritevoli di particolare tutela.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Per pacifico orientamento di questa Corte è legittimo il provvedimento con il quale il PM disponga lo sgombero di un edificio sequestrato, trattandosi di atto di esercizio del potere di determinare le modalità esecutive del sequestro ai sensi dell'art.655 c.p.p., come tale assoggettabile alla procedura d'incidente di esecuzione (Cassazione Sezione 3^ n. 21735/2003, Massa;
Cassazione Sezione 3^ n. 22665/2001, PM in proc. Bagnasco). Il PM, infatti, è titolare del potere di ordinare lo sgombero dell'immobile, costituendo tale attività una ineliminabile modalità di attuazione del sequestro.
In sede esecutiva è possibile solo censurare il provvedimento con cui il PM ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo, o deducendo l'inesistenza del titolo ovvero contestando le modalità dell'esecuzione, con riguardo alla loro indispensabilità ai fini dell'attuazione.
Nella specie va osservato che il PM ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro che è valido ed efficace e che esattamente il GIP ha affermato che lo sgombero del manufatto costituisca un'ineliminabile modalità di esecuzione della misura di cautela applicata, finalizzata proprio a impedire che gli indagati possano occupare e abitare un immobile abusivamente realizzato. Pertanto le censure dei ricorrenti sono manifestamente infondate perché non segnalano alcuna violazione di legge ma soltanto generiche problematiche logistiche inidonee a incidere sulla ritenuta necessità di assicurare le finalità preventive del provvedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2009. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010