Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2009, n. 3915
CASS
Sentenza 3 dicembre 2009

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L'ordine con cui il P.M. dispone lo sgombero di un immobile abusivo, in attuazione del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p., è censurabile in sede esecutiva solo per l'inesistenza del titolo e per l'indispensabilità dello sgombero quale modalità esecutiva del sequestro. (Nella specie, i ricorrenti sostenevano che lo sgombero violasse i diritti fondamentali dell'uomo tutelati dalla CEDU e dalla Costituzione, incidendo negativamente su soggetti incolpevoli quali i minori; la Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha precisato che detti motivi tendevano a sollevare "generiche problematiche logistiche").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2009, n. 3915
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3915
    Data del deposito : 3 dicembre 2009

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