Sentenza 25 gennaio 2017
Massime • 1
Non sussiste la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - "sub specie" di esposizione per consuetudine alla pubblica fede - nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta, abbandonata senza alcuna custodia in una pubblica via, in quanto non può qualificarsi radicata abitudine del ciclista quella di lasciare la bicicletta sulla pubblica via senza avere cura di assicurarla mediante l'utilizzo della chiave di chiusura in originaria dotazione ovvero della catena anti-furto ordinariamente commercializzata come accessorio.
Commentario • 1
- 1. Che succede se rubano bici non legata e senza catena?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/01/2017, n. 9401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9401 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2017 |
Testo completo
0940 1-17 D REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.190 /2017 Rocco Marco BLAIOTTA - Presidente - Mariapia Gaetana SAVINO UP - 25/01/2017 R.G.N. 27013/2016 Emanuele DI SALVO Andrea MONTAGNI Antonio Leonardo TANGA -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia nei confronti di 1. IO OR, nato in [...] il [...], 2. KA LA, nato in [...] il [...], avverso la sentenza n. 1680 del 21/03/2016, del Tribunale di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. ии р RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 1680 del 21/03/2016, il Tribunale di Brescia dichiarava di non doversi procedere nei confronti di IO OR e CE LA in ordine al reato di cui agli artt. 81, 56, 110, 624, 625, comma 1, n. 7 c.p., esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., essendosi il reato estinto a seguito dell'intervenuta remissione della querela accettata.
2. Avverso tale sentenza, propone ricorso immediato per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): I) Violazione di legge. Deduce l'erroneità dell'assunto, in sentenza, secondo cui "l'installazione del sistema di videosorveglianza ha contribuito a potenziare, per il legittimo detentore, le possibilità di tutela di tali beni" posto che la recente giurisprudenza della S.C. ha pregevolmente chiarito che "nel furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma delitto, di un sistema di videoregistrazione, che non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza" (Cass. pen. n. 45172 del 15/05/2015 Rv. 265681 Cacopardo e altri. Sostanzialmente conforme Cass. pen. n. 2724 del 26/11/2015 Rv. 265808 Scalambrieri). Afferma che, nel caso di specie il sistema di videosorveglianza ha soltanto consentito di ravvisare il numero di targa del veicolo utilizzato per commettere il furto ma non ha affatto impedito né avrebbe potuto impedire furto. Sostiene, inoltre, che, come ricostruisce anche il Tribunale, la persona offesa aveva presentato denuncia-querela avanti i Carabinieri della cittadina di Montichiari (Brescia) lamentando l'avvenuta sottrazione di una bicicletta di colore nero tipo mountain bike che aveva lasciato davanti alla porta di ingresso della sua abitazione precisando che i ladri non erano riusciti a sottrarre anche l'altra bicicletta ivi parcheggiata in quanto sorpresi dal proprietario AR PP;
quest'ultimo ha riferito di essersi il giorno del fatto trovato all'esterno della abitazione e di avere visto un uomo caricare una bicicletta su una vettura Audi A6. Insospettito chiedeva spiegazioni e non convinto dalle stesse diceva di lasciare la bicicletta al che l'uomo lasciava la bicicletta e si allontanava con la vettura a forte velocità con il bagagliaio aperto. Conclude che il AR non aveva affatto funzioni di vigilanza ed ancor ти meno di diretta e continua vigilanza. Viceversa ciò che risulta è che il predetto, 2 trovandosi in loco, ha avuto modo di notare almeno parte della condotta illecita ed è intervenuto potendo così evitare la consumazione di uno dei due furti di che trattasi. Secondo il ricorrente ciò non significa affatto che i beni costituenti oggetto delle condotte illecite di cui al capo d'imputazione non fossero esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede essendo parcheggiate vicino alla porta dell'immobile in luogo accessibile a chiunque tanto è vero che i malfattori hanno potuto accostarsi alle biciclette con la predetta vettura. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato.
4. Mette conto osservare che non sussiste la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. "sub specie" di esposizione per - consuetudine alla pubblica fede nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta, lasciata senza alcuna custodia in una pubblica via, in quanto non può qualificarsi radicata abitudine del proprietario quella di lasciare la bicicletta sulla pubblica via senza avere cura di assicurarla mediante l'utilizzo della chiave di chiusura in originaria dotazione ovvero della catena anti-furto ordinariamente commercializzata come accessorio (cfr. Sez. 4, n. 38532 del 22/09/2010, Rv. 248836; Sez. 5, n. 8450 del 17/01/2006, Rv. 233765).
4.1. Nella specie, inoltre, la motivazione appare congrua e, comunque, contiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno determinato la decisione né si rilevano difetti o contraddittorietà della motivazione stessa ovvero illogicità evidenti (cfr. sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
5. Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 25/01/2017 اسماء sidente Il Presidente Il Consigliere estensore Rocco Marco Blaiotta Antonio Leonardo Tanga imp Depositata in Cancelleria Oggi. 27 FEB. 2017 HEMA E II Funzionari Giudiziario I N R O A Patricia Ciorra