Sentenza 9 gennaio 2004
Massime • 3
Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, le attività difensive dei contendenti possono influire nella determinazione della ragionevole durata della causa, giustificandone una consistenza superiore a quella media, se ed in quanto evidenzino una maggiore complessità del caso concreto. I tempi richiesti da tali attività non sono dunque suscettibili di essere globalmente aggiunti alla durata normalmente ragionevole del processo stesso, sul mero rilievo che la parte avrebbe potuto contenere ed orientare in un modo più appropriato le sue deduzioni, giacché esclusivamente nell'eventualità di un uso volutamente distorto del diritto di difesa, a scopi dilatori, si verifica un protrarsi della contesa non riferibile alla struttura organizzativa preposta al suo svolgimento ed alla sua definizione.
L'equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 spetta in dipendenza di ogni prolungamento della lite provocato da obiettive disfunzioni ed inefficienze del sistema (al quale appartengono anche gli ausiliari e i collaboratori del giudice) cui è affidato il compito di dare risposta sulla domanda di giustizia, mentre prescinde da specifiche manchevolezze o colpe. Ne deriva che l'arco temporale assorbito da una consulenza tecnica, che il giudice abbia ritenuto doveroso od opportuno disporre sulla scorta del tema del dibattito, e che quindi integri momento fisiologico del processo, non può essere puramente e semplicemente sommato, quale ne sia l'entità, alla durata normalmente ragionevole del processo stesso, restando rilevante sotto il diverso profilo di un'eventuale dilatazione di detta durata normale per effetto di argomentato apprezzamento della complessità del caso. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha cassato il decreto della corte territoriale, il quale aveva individuato il termine di durata ragionevole del processo calcolandovi l'intero tempo richiesto dalla consulenza tecnica, senza accertare se essa avesse incontrato ostacoli esterni ed estranei all'organizzazione giudiziaria).
Il documento rilevante per il riconoscimento di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è quello provocato dal prolungarsi della causa oltre il termine ragionevole, quale ne sia l'esito, non quello che la posizione sostanziale della parte in essa vittoriosa subisca per il protrarsi del fatto lesivo della parte soccombente. Tale ultimo pregiudizio deriva non dalla lungaggine del processo, ma dal comportamento del soggetto passivo del rapporto allegato in giudizio, e trova tutela piena (non soltanto di tipo indennitario) nel rapporto con quel soggetto, mediante richieste da formularsi nello stesso giudizio od in separata sede (facendo valere, ove si tratti di obbligazione pecuniaria, il diritto agli interessi ed all'eventuale maggior danno provocato dall'inadempimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. MARIA FIORETTI Francesco - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RL MO, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Filattiera n. 49, presso l'avv. Simona Martinelli, difeso dall'avv. Carmen Cavuoto per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro, per legge difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12;
- resistente -
ed inoltre sul ricorso incidentale proposto dal Ministero della giustizia, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
- ricorrente -
contro
RL MO;
- intimato -
per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Lecce n. 976 dell'11 gennaio-28 febbraio 2002, notificato il 24 maggio successivo;
sentiti il Cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Palatiello, per il resistente e ricorrente incidentale;
il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, il quale ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RL MO, con ricorso proposto il 5 ottobre 2001 ai sensi degli artt. 2 e 6 della legge 24 marzo 2001 n. 89, ha chiesto alla Corte d'appello di Lecce la condanna del Ministero della giustizia al pagamento di riparazione, in relazione all'eccessiva durata di una causa promossa davanti al Tribunale di Lucera al fine di ottenere il soddisfacimento di credito contrattuale (saldo dovutogli dalla Ditta CI M. & FI per la costruzione di un capannone); tale causa, ha dedotto l'istante, era stata definita in primo grado dopo tredici anni, con la condanna della parte convenuta, nel frattempo fallita, al pagamento di lire 11.932.540, oltre agli interessi ed alle spese in lire 7.688.000.
La Corte d'appello, con decreto depositato il 28 febbraio 2002, in parziale accoglimento della domanda, ha liquidato in favore del MO la somma di euro 3.600, fra l'altro osservando:
- che il giudizio dinanzi al Tribunale di Lucera aveva superato di quattro anni il termine ragionevole, tenendosi conto che il suo prolungamento oltre la durata media di tre anni era in parte giustificato dalla complessità del caso, dalle richieste di attività istruttoria, dall'errore commesso dalla difesa dell'istante nel formulare la prova testimoniale (errore poi rimediato con reclamo al Collegio), dalla laboriosità della consulenza tecnica (disposta il 10 luglio 1991, depositata il 5 aprile 1994 e successivamente integrata con relazione del 23 gennaio 1996), e dal disconoscimento di un documento prodotto dalla parte convenuta (comportante la necessità di ordinare l'esibizione dell'originale);
- che, in relazione al danno patrimoniale, era da accordarsi riparazione nei limiti di euro 1.600, per il notorio pregiudizio economico che subisce un commerciante in dipendenza di ritardi nei pagamenti, non essendo stata provata l'asserita perdita del credito a seguito di sopravvenuto fallimento dell'obbligato;
- che il disagio del MO per la lunga attesa prima del riconoscimento del suo diritto era equitativamente indennizzabile in ragione di euro 500 per ciascuno dei quattro anni di eccedenza rispetto al termine ragionevole.
Il MO, con atto notificato l'11 luglio 2002 al Ministero della giustizia presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Lecce, ha chiesto la cassazione del predetto decreto, formulando due motivi.
Il Ministero ha replicato con controricorso, ed ha contestualmente proposto ricorso incidentale, con un unico motivo d'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. In via pregiudiziale si rileva che la nullità della notificazione del ricorso principale, derivante dall'effettuazione presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso quella generale dello Stato (art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611), è stata sanata con effetto ex tunc dalla costituzione del Ministero della giustizia per il tramite dell'Avvocatura generale (v. Cass. 3 marzo 1999 n. 1774 e 15 maggio 2001 n. 6659). Il primo motivo del ricorso principale è rivolto a sostenere che la Corte di Lecce è incorsa in omissione di pronuncia, con violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per non aver dichiarato, nonostante la presenza di un'esplicita richiesta in tal senso, l'intervenuta inosservanza dell'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Il motivo è infondato.
La declaratoria reclamata dal MO è inequivocamente contenuta nella motivazione del decreto impugnato (v. pag. 4), che ne è parte integrante, e non abbisognava di rinnovazione nel dispositivo. La prima parte del secondo motivo del ricorso principale attiene all'entità del superamento del periodo di ragionevole durata. Con denuncia di violazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, in relazione agli artt. 175 cod. proc. civ. ed 81 disp. att cod. proc. civ., nonché di vizio della motivazione, si critica la Corte
d'appello per aver incrementato quel periodo di quasi sei anni, indebitamente includendovi i tempi connessi a fatti non imputabili alla parte attrice (il menzionato reclamo al Collegio non dipendeva da errore difensivo e comunque si era risolto nell'arco di un mese), e trascurando che l'abnorme durata della consulenza tecnica era riferibile ad ausiliare del Tribunale, nonché al Tribunale stesso, il quale aveva il dovere di vigilare e comunque di disporre rinvii più brevi.
La censura è fondata, sulla scorta e nei limiti delle considerazioni seguenti.
L'art. 2 secondo comma della legge n. 89 del 2001, al fine di stabilire se ed in quale misura vi sia stata violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, da rilevanza alla complessità del caso, e, in relazione alla stessa, al comportamento delle parti, del giudice, delle autorità chiamate a concorrere nel procedimento o comunque a contribuire alla sua definizione.
Le attività difensive dei contendenti, pertanto, possono influire nella determinazione della ragionevole durata della causa, giustificandone una consistenza superiore a quella media, se ed in quanto evidenzino una maggiore complessità del caso concreto. I tempi richiesti da tali attività non sono dunque suscettibili di essere globalmente aggiunti, sul mero rilievo che la parte avrebbe potuto contenere od orientare in un modo più appropriato le sue deduzioni.
Esclusivamente nell'eventualità di un uso volutamente distorto del diritto di difesa, a scopi dilatori, si verifica un protrarsi della contesa non riferibile alla struttura organizzativa preposta al suo svolgimento ed alla sua definizione.
Con analoghe limitazioni sono computabili i tempi delle incombenze istruttorie, tenendosi conto che l'equa riparazione spetta in dipendenza di ogni prolungamento della lite provocato da obiettive disfunzioni ed inefficienze del sistema cui è affidato il compito di dare risposta sulla domanda di giustizia (ed al quale appartengono anche gli ausiliari ed i collaboratori del giudice), mentre prescinde da specifiche manchevolezze o colpe.
Ne deriva che l'arco temporale assorbito da una consulenza tecnica, che il giudice abbia ritenuto doveroso od opportuno disporre sulla scorta del tema del dibattito, e che quindi integri momento fisiologico del processo, non può essere puramente e semplicemente sommato, quale ne sia l'entità, alla durata normalmente ragionevole del processo stesso, restando rilevante sotto il diverso profilo di un'eventuale dilatazione di detta durata normale per effetto di argomentato apprezzamento della complessità del caso. A questi principi, in linea con consolidato indirizzo (v. Cass. 12 novembre 2002 n. 15852, 21 febbraio 2003 n. 2643, 21 marzo 2003 n. 4142), non si è conformata la Corte di Lecce, quando ha individuato in circa nove anni la ragionevole durata della causa con il calcolo dell'intero tempo richiesto dalle iniziative difensive del MO e dalla consulenza tecnica, senza accertare se le une configurassero abuso del diritto di difesa, nel senso sopra specificato, e se l'altra avesse incontrato ostacoli esterni ed estranei all'organizzazione giudiziaria.
L'accoglimento del ricorso principale, nella censura attinente ai criteri con i quali è stato individuato il termine ragionevole della causa e la conseguenziale entità del periodo eccedente, assorbe la seconda parte del motivo in esame, con cui si denuncia l'insufficienza del ristoro riconosciuto in dipendenza di danno non patrimoniale, trattandosi di problematica condizionata all'esito della definizione dell'indicata questione prioritaria. L'ultima parte di detto motivo, con cui si rinnova l'assunto della computabilità nel danno patrimoniale della sostanziale perdita del credito per sopravvenienza del fallimento del debitore, non è scrutinatale, in quanto si esaurisce in una enunciazione, senza pertinenti critiche contro il rilievo del decreto impugnato in ordine alla mancata dimostrazione di quel fatto.
Il ricorso incidentale, assorbito, per le osservazioni già svolte, nella deduzione inerente al danno non patrimoniale (rivolta ad opporre la carenza di prova del suo verificarsi), resta da esaminare nella censura attinente al danno patrimoniale, con cui si sostiene la radicale irrilevanza, ai fini dell'equa riparazione, del pregiudizio arrecato dal ritardato adempimento del debitore (questione influente a prescindere dalla soluzione del quesito relativo all'entità del superamento del termine ragionevole).
La censura è fondata.
Il nocumento rilevante per l'indennizzo in discorso è quello arrecato dall'eccessiva durata della causa, quale ne sia l'esito, non quello che la posizione sostanziale della parte in essa vittoriosa subisca per il protrarsi del fatto lesivo della parte soccombente (v. Cass. 21 marzo 2003 n. 4138). Tale ultimo pregiudizio deriva non dalla lungaggine del processo, ma dal comportamento del soggetto passivo del rapporto allegato in giudizio, e trova tutela piena (non soltanto di tipo indennitario) nel rapporto con quel soggetto, mediante richieste da formularsi nello stesso giudizio od in separata sede (facendo valere, ove si tratti di obbligatone pecuniaria, il diritto agli interessi ed al ristoro dell'eventuale maggior danno provocato dall'inadempimento). In conclusione, con raccoglimento di entrambi i ricorsi nei limiti dinanzi specificati e con la cassazione del decreto impugnato in relazione alle censure accolte, si deve disporre la prosecuzione della causa in fase di rinvio, per un riesame, sulla determinazione del periodo di eccessiva durata e sulla riparazione correlata al danno non patrimoniale, che colmi le evidenziate lacune e si conformi ai principi dinanzi enunciati.
Al Giudice di rinvio, da designarsi in altra Sezione della medesima Corte d'appello, si affida anche la pronuncia sulle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo dello stesso ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 settembre 2003. Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004