Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 119
CASS
Sentenza 9 gennaio 2004

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Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, le attività difensive dei contendenti possono influire nella determinazione della ragionevole durata della causa, giustificandone una consistenza superiore a quella media, se ed in quanto evidenzino una maggiore complessità del caso concreto. I tempi richiesti da tali attività non sono dunque suscettibili di essere globalmente aggiunti alla durata normalmente ragionevole del processo stesso, sul mero rilievo che la parte avrebbe potuto contenere ed orientare in un modo più appropriato le sue deduzioni, giacché esclusivamente nell'eventualità di un uso volutamente distorto del diritto di difesa, a scopi dilatori, si verifica un protrarsi della contesa non riferibile alla struttura organizzativa preposta al suo svolgimento ed alla sua definizione.

L'equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 spetta in dipendenza di ogni prolungamento della lite provocato da obiettive disfunzioni ed inefficienze del sistema (al quale appartengono anche gli ausiliari e i collaboratori del giudice) cui è affidato il compito di dare risposta sulla domanda di giustizia, mentre prescinde da specifiche manchevolezze o colpe. Ne deriva che l'arco temporale assorbito da una consulenza tecnica, che il giudice abbia ritenuto doveroso od opportuno disporre sulla scorta del tema del dibattito, e che quindi integri momento fisiologico del processo, non può essere puramente e semplicemente sommato, quale ne sia l'entità, alla durata normalmente ragionevole del processo stesso, restando rilevante sotto il diverso profilo di un'eventuale dilatazione di detta durata normale per effetto di argomentato apprezzamento della complessità del caso. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha cassato il decreto della corte territoriale, il quale aveva individuato il termine di durata ragionevole del processo calcolandovi l'intero tempo richiesto dalla consulenza tecnica, senza accertare se essa avesse incontrato ostacoli esterni ed estranei all'organizzazione giudiziaria).

Il documento rilevante per il riconoscimento di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è quello provocato dal prolungarsi della causa oltre il termine ragionevole, quale ne sia l'esito, non quello che la posizione sostanziale della parte in essa vittoriosa subisca per il protrarsi del fatto lesivo della parte soccombente. Tale ultimo pregiudizio deriva non dalla lungaggine del processo, ma dal comportamento del soggetto passivo del rapporto allegato in giudizio, e trova tutela piena (non soltanto di tipo indennitario) nel rapporto con quel soggetto, mediante richieste da formularsi nello stesso giudizio od in separata sede (facendo valere, ove si tratti di obbligazione pecuniaria, il diritto agli interessi ed all'eventuale maggior danno provocato dall'inadempimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 119
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 119
    Data del deposito : 9 gennaio 2004

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