Sentenza 21 marzo 2003
Massime • 4
Il nocumento rilevante, per il riconoscimento di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è quello provocato dal prolungarsi del processo oltre il termine ragionevole, indipendentemente dall'esito, e, quindi, non è identificabile con l'oggetto del diritto esercitato in causa, il quale non è in sè pregiudicato da detto prolungamento, e può trovare tutela, ove effettivamente sussista, con la definizione (sia pure tardiva) della causa stessa, o se del caso in separata sede (come nella specie, dato che l'estinzione del reato per prescrizione lascia integro il credito risarcitorio della parte offesa).
Nella determinazione dell'indennità di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 in caso di violazione del termine ragionevole del processo, la valutazione equitativa del giudice, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. (richiamato dall'art. 2056 cod. civ., a sua volta reso applicabile dal terzo comma dell'art. 2 della citata legge), è espressione di prudente apprezzamento del giudice del merito, e non richiede altro sostegno argomentativo, oltre ad un logico riferimento, esplicito od implicito, alle circostanze del caso concreto.
Con riguardo a ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'Amministrazione, la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto "ex tunc", dalla costituzione in giudizio dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale.
L'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in relazione alla cui inosservanza l'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 accorda equa riparazione (ove si sia prodotto un danno patrimoniale o non patrimoniale), stabilisce il diritto di ogni persona di ottenere entro un termine ragionevole una pronuncia sui diritti o doveri oggetto di dibattito civile, o sulla fondatezza dell'accusa penale che gli venga mossa. L'eccessiva durata del processo penale può essere dunque foriera di equa riparazione, oltre che per l'imputato sottoposto ad accusa, anche per la persona offesa dal reato, soltanto se ed a partire dal momento in cui quest'ultima abbia inserito nel processo stesso domanda di riconoscimento dei propri diritti di natura civile, con l'iniziativa prescritta dalla legge per l'insorgenza del potere - dovere del giudice penale di statuire su tali diritti, vale a dire con la costituzione di parte civile. L'irragionevole prolungarsi del processo penale, pertanto, può implicare spettanza di equa riparazione, in favore dell'offeso dal reato, solo in relazione al tempo successivo alla sua costituzione come parte civile, mediante atto idoneo a segnare esercizio della domanda di restituzione o risarcimento del danno inerente al reato (risulti poi fondata o meno la domanda medesima), non anche in relazione al periodo in cui tale costituzione manchi, ovvero sia da reputarsi "tamquam non esset", per inosservanza di formalità essenziali o termini perentori, e non possa così determinare la predetta estensione delle attribuzioni giurisdizionali del giudice penale nei rapporti civili derivanti dal reato.
Commentario • 1
- 1. Il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processoAccesso limitatoWalter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 14 aprile 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4138 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Gaetano LI, domiciliato in Roma, via Duilio n. 13, da se stesso difeso;
- ricorrente -
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro, per legge difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12;
- resistente - per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Catanzaro n. cron. 18 del 28 dicembre 2001-8 gennaio 2002;
sentiti:
il Cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Russo, per il resistente;
il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, il quale ha concluso per l'inammissibilità od il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con imputazione di usura continuata in danno dell'avv. Gaetano LI, CA TT è stato rinviato a giudizio davanti al ET di TI il 30 marzo 1993, poi, a seguito di annullamento per difetto di competenza della sentenza di condanna emessa da detto ET, nuovamente rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Reggio Calabria, ed infine, dopo declaratoria di nullità del relativo procedimento, ancora citato davanti al Giudice per l'udienza preliminare presso lo stesso Tribunale, il quale, il 1 dicembre 2000, ha emesso pronuncia di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Il Pretrelli, deducendo che il processo penale, nel quale si era costituito parte civile, aveva avuto durata eccessiva, con violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955 n. 848, ha chiesto l'attribuzione di un'equa riparazione, prima alla Corte di Strasburgo, e successivamente, a norma degli artt. 2 e 6 della legge 24 marzo 2001 n. 89, alla Corte d'appello di Catanzaro, citando il Ministero della giustizia.
La Corte d'appello, con decreto depositato l'8 gennaio 2002, ha condannato l'Amministrazione convenuta al pagamento di euro 1.000, oltre agli interessi ed alle spese processuali, fra l'altro osservando:
- che il LI aveva esercitato l'azione di risarcimento del danno nel processo penale soltanto il 31 marzo 1999, con costituzione di parte civile davanti al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, e che non si poteva tenere conto di una precedente costituzione dinanzi al ET di TI (del 19 ottobre 1994), in quanto inammissibile, essendo stata effettuata dopo la scadenza prevista dagli artt. 79 e 491 cod. proc. pen.;
- che il termine di ragionevole durata del processo era da fissarsi in un anno, ed era stato superato di un ulteriore anno circa, considerandosi il tempo intercorso dalla costituzione del 31 marzo 1999 fino alla definizione del processo medesimo;
- che il pregiudizio subito dal LI per detto superamento era diverso e distinto da quello addotto come conseguenza del reato di usura, e si esauriva nel danno morale, da determinarsi equitativamente in relazione al "valore della posta in gioco". Il LI, con ricorso notificato il 9 febbraio 2002 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Catanzaro, ha chiesto la cassazione del predetto decreto, formulando tre censure. Il Ministero della giustizia ha replicato con controricorso, deducendo anche l'inammissibilità del ricorso per inosservanza dell'art. 366 primo comma n. 3 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si rileva:
- che la nullità della notificazione del ricorso, derivante dall'esecuzione presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato (art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611), è stata sanata con effetto ex tunc dalla costituzione del
Ministero della giustizia per il tramite di detta Avvocatura generale (v. Cass. 3 marzo 1999 n. 1774 e 15 maggio 2001 n. 6659);
- che le lacune del ricorso, nella parte dedicata all'esposizione sommaria dei fatti di causa, non ne implicano inammissibilità, in quanto la lettura coordinata di tale esposizione con il complessivo contenuto dei motivi del ricorso stesso consente di cogliere, anche senza l'ausilio di altri documenti, le vicende del dibattito processuale essenziali per i temi investiti dall'impugnazione. Con il primo motivo del ricorso, denunciandosi la violazione dell'art. 2056 cod. civ., si addebita alla Corte d'appello di non aver considerato il grave danno patrimoniale subito dal LI (perdite e spese per oltre ottocento milioni di lire, ed inoltre mancato guadagno quantificabile secondo equità), per il venir meno, a causa dell'abnorme protrarsi del processo penale, dei diritti connessi all'affermazione della responsabilità penale dell'autore dell'usura.
Il motivo è infondato.
Il nocumento rilevante, per il riconoscimento di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, è quello provocato dal prolungarsi del processo oltre il termine ragionevole, indipendentemente dall'esito, e, quindi, non è identificabile con l'oggetto del diritto esercitato in causa, il quale non è in sè pregiudicato da detto prolungamento, e potrà trovare tutela, ove effettivamente sussista, con la definizione (sia pure tardiva) della causa stessa, o se del caso in separata sede (come nella specie, dato che l'estinzione del reato per prescrizione lascia integro il credito risarcitorio della parte offesa).
Il secondo motivo del ricorso, da integrarsi con le osservazioni svolte dal LI in via di premessa alle censure poi distintamente sviluppate, attiene all'individuazione della durata del processo influente ai fini in discorso.
La Corte d'appello, deduce il ricorrente, non poteva prescindere dalla durata dell'intera procedura, caratterizzata da ritardi ed inadempienze, tali da vanificare, per effetto del maturare della prescrizione estintiva, le proprie posizioni di denunciante e di vittima del reato di usura, mentre non doveva tenere conto della data in cui la costituzione di parte civile, con esercizio del credito risarcitorio nei confronti dell'imputato, era stata "accettata" dal Giudice penale, in quanto la Convenzione europea tutela il diritto ad una risposta in tempo ragionevole sull'istanza di giustizia, quale sia il tenore della risposta stessa. Il motivo è infondato.
L'art. 6 paragrafo 1 della citata Convenzione, in relazione alla cui inosservanza l'art. 2 della legge n. 89 del 2001 accorda equa riparazione (ove si sia prodotto un danno patrimoniale o non patrimoniale), stabilisce il diritto di ogni persona di ottenere entro un termine ragionevole una pronuncia sui diritti o doveri oggetto di dibattito civile, o sulla fondatezza dell'accusa penale che gli venga mossa.
L'eccessiva durata del processo penale può essere dunque foriera di equa riparazione, oltre che per l'imputato sottoposto ad accusa, anche per la parte offesa del reato, soltanto se ed a partire dal momento in cui abbia inserito nel processo stesso domanda di riconoscimento dei propri diritti di natura civile, con l'iniziativa prescritta dalla legge per l'insorgenza del potere-dovere del giudice penale di statuire su tali diritti, vale a dire con la costituzione di parte civile.
L'irragionevole prolungarsi del processo penale, pertanto, può implicare spettanza di equa riparazione, in favore dell'offeso dal reato, solo in relazione al tempo successivo alla sua costituzione come parte civile, mediante atto idoneo a segnare esercizio della domanda di restituzione o risarcimento del danno inerente al reato (risulti poi fondata o meno la domanda medesima), non anche in relazione al periodo in cui tale costituzione manchi, ovvero sia da reputarsi tamquam non esset, per inosservanza di formalità essenziali o termini perentori, e non possa così determinare la predetta estensione delle attribuzioni giurisdizionali del giudice penale nei rapporti civili derivanti dal reato.
A questo principio si è attenuta la Corte di Catanzaro, in assenza di pertinenti contestazioni del LI avverso il rilievo dell'effettuazione di valida costituzione di parte civile solo nel 1999, non anche nel corso della pregressa fase processuale (poi travolta da dichiarazione d'incompetenza).
Il terzo motivo del ricorso, riguardante il quantum dell'indennizzo accordato in relazione al danno non patrimoniale, è rivolto a denunciare la violazione dell'art. 2056 cod. civ., per l'esiguità dell'importo liquidato e l'omessa indicazione dei criteri all'uopo adottati.
Anche tale motivo è infondato.
La valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. (richiamato dall'art. 2056 cod. civ., a sua volta reso applicabile nella materia in discussione dal terzo comma dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001), è espressione di prudente apprezzamento del giudice del merito, e non richiede altro sostegno argomentativo oltre ad un logico riferimento (esplicito od implicito) alle circostanze del caso concreto.
Nella decisione impugnata è presente detto riferimento, sia pure con la sinteticità che è propria dei provvedimenti camerali, e che del resto è coerente, in relazione alla specifica vicenda, con la modesta entità del superamento del termine ragionevole per la pronuncia sulle posizioni civilistiche del LI. La mera enunciazione d'inadeguatezza della riparazione per danno non patrimoniale, senza l'indicazione di specifici elementi potenzialmente atti a determinare una decisione della Corte d'appello più favorevole al LI (tali non potendosi considerare, come si è detto, gli effetti del reato di usura), resta sul piano della sollecitazione di un riesame nel merito, non consentito in sede di legittimità.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
La sostanziale novità della problematica affrontata rende equa la compensazione delle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di cassazione, il 11 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2003