Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4138
CASS
Sentenza 21 marzo 2003

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Il nocumento rilevante, per il riconoscimento di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è quello provocato dal prolungarsi del processo oltre il termine ragionevole, indipendentemente dall'esito, e, quindi, non è identificabile con l'oggetto del diritto esercitato in causa, il quale non è in sè pregiudicato da detto prolungamento, e può trovare tutela, ove effettivamente sussista, con la definizione (sia pure tardiva) della causa stessa, o se del caso in separata sede (come nella specie, dato che l'estinzione del reato per prescrizione lascia integro il credito risarcitorio della parte offesa).

Nella determinazione dell'indennità di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 in caso di violazione del termine ragionevole del processo, la valutazione equitativa del giudice, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. (richiamato dall'art. 2056 cod. civ., a sua volta reso applicabile dal terzo comma dell'art. 2 della citata legge), è espressione di prudente apprezzamento del giudice del merito, e non richiede altro sostegno argomentativo, oltre ad un logico riferimento, esplicito od implicito, alle circostanze del caso concreto.

Con riguardo a ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'Amministrazione, la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto "ex tunc", dalla costituzione in giudizio dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale.

L'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in relazione alla cui inosservanza l'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 accorda equa riparazione (ove si sia prodotto un danno patrimoniale o non patrimoniale), stabilisce il diritto di ogni persona di ottenere entro un termine ragionevole una pronuncia sui diritti o doveri oggetto di dibattito civile, o sulla fondatezza dell'accusa penale che gli venga mossa. L'eccessiva durata del processo penale può essere dunque foriera di equa riparazione, oltre che per l'imputato sottoposto ad accusa, anche per la persona offesa dal reato, soltanto se ed a partire dal momento in cui quest'ultima abbia inserito nel processo stesso domanda di riconoscimento dei propri diritti di natura civile, con l'iniziativa prescritta dalla legge per l'insorgenza del potere - dovere del giudice penale di statuire su tali diritti, vale a dire con la costituzione di parte civile. L'irragionevole prolungarsi del processo penale, pertanto, può implicare spettanza di equa riparazione, in favore dell'offeso dal reato, solo in relazione al tempo successivo alla sua costituzione come parte civile, mediante atto idoneo a segnare esercizio della domanda di restituzione o risarcimento del danno inerente al reato (risulti poi fondata o meno la domanda medesima), non anche in relazione al periodo in cui tale costituzione manchi, ovvero sia da reputarsi "tamquam non esset", per inosservanza di formalità essenziali o termini perentori, e non possa così determinare la predetta estensione delle attribuzioni giurisdizionali del giudice penale nei rapporti civili derivanti dal reato.

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  • 1Il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processoAccesso limitato
    Walter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 14 aprile 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4138
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4138
Data del deposito : 21 marzo 2003

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