Sentenza 21 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di ragionevole durata del processo (art.2 della legge n.89 del 2001), la normativa interna, nel recepire il dettato dell'art.6, C.' 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non fissa, essa stessa, il lasso di tempo massimo superato il quale la durata del processo diviene irragionevole, ma demanda, per converso, all'interprete l'onere di determinarlo desumendolo, giusta disposto dell'art.2 comma 2 della citata legge 89/2001, dalla complessità del caso e dal comportamento del giudice e delle parti, nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione, - e cioè valutando, in concreto, la natura delle questioni giuridiche proposte, il numero delle parti in causa, la quantità e complessità degli scritti difensivi depositati in giudizio e delle prove da espletare, la necessità, a fini istruttori, dei rinvii ed il lasso di tempo intercorso fra un rinvio e l'udienza successiva (alla luce del disposto dell'art.81 disp. att. cod. proc. civ.), le carenze di organico causative dell'eventuale congelamento dei ruoli, l'eventuale tempo di congelamento dei processi a causa della soppressione delle preture, l'eventuale stasi determinata dagli scioperi degli avvocati (da valutarsi nella loro oggettività ed in riferimento alla mancanza, nel vigente ordinamento, di mezzi predisposti dallo Stato per ovviare alla paralisi degli uffici giudicanti a causa di tali, non rari fenomeni) -, il tutto depurato dai ritardi attribuibili alla condotta dilatoria delle parti, da identificarsi sia nell'uso (specie se capzioso) dei mezzi che l'ordinamento pone legittimamente a disposizione delle stesse, sia nell'utilizzo di strumenti che si pongono al di fuori dei normali schemi processuali, pur nell'ottica che ne' l'art.6 della Convenzione europea, ne' la legge 89/2001 prevedono un obbligo di collaborazione delle parti finalizzato a concorrere ad una rapida definizione dei processi, ricadendo tale incombenza esclusivamente sullo Stato che, se carente, deve in ogni caso rispondere della propria negligente inefficienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2003, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - rel. Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO MI & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, presso l'avvocato GIOVANNI CARLO PARENTE, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIO FERRARA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente - avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 20/12/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato FERRARA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato PALATIELLO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 8.3.2001 la s.a.s. RO MI e C., proponeva ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, registrato con il numero di riferimento PP15749, lamentando la violazione dell'art. 6 p. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, verificatasi nel corso di un giudizio incardinato avanti al Tribunale di Benevento e tutt'ora pendente.
A seguito dell'entrata in vigore della L. 24.3.2001 n 89 la citata s.a.s. riassumeva il giudizio avanti alla Corte di appello di Roma, competente a giudicare, ai sensi dell'art. 11 c.p.p., precisando che:
a) la data di inizio del processo andava fissata al 25.11.1996, data di emissione del decreto ingiuntivo;
b) successivamente alla proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, erano stati disposti tre rinvii d'ufficio, rispettivamente alle udienze del 21.11.1997, del 2.4.1998 e del 7.4.1998 con un periodo di inattività di mesi cinque e giorni 15;
c) ai rinvii era seguito un periodo di congelamento del processo, dal 9.7.1998 al 26.5.2000, con un periodo di inattività totale di anni uno e mesi 10;
d) gli intervalli fra un rinvio e l'altro superavano il limite temporale previsto dall'art. 81 disp. att. c.p.c.;
e) l'intervallo medio fra un'udienza e l'altra era stato di gg. 230. Al momento della presentazione del ricorso avanti alla Corte di appello il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo era durato ben cinque anni ed era ancora pendente.
Costituitosi in giudizio il Ministero della Giustizia eccepiva l'inammissibilità del ricorso e comunque l'infondatezza dello stesso;
in via subordinata, e in relazione al merito, chiedeva che il danno lamentato fosse liquidato equitativamente, tenendo conto dei limiti previsti dall'art. 3 L. n 89/2001. La Corte di appello di Roma, con decreto in data 20.12.2001, respingeva il ricorso condannando la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Per la cassazione del decreto propone ricorso, fondato su due motivi la s.a.s. RO MI e C..
Deposita atto di costituzione, non notificato alla ricorrente, l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha discusso oralmente la causa.
MOTIVI DALLA DECISIONE In ordine logico va per prima esaminata l'eccezione di immissibilità del ricorso, per la parte attinente all'omessa o insufficiente motivazione, eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato, sul presupposto che il ricorso in esame dovrebbe ritenersi proposto ex art. 111 della Costituzione, con i conseguenti limiti a questo tipo di ricorso connessi. L'eccezione è infondata e va quindi respinta.
Invero il ricorso ex art. 111 della Costituzione è ipotizzabile qualora il legislatore non abbia previsto uno specifico mezzo di impugnazione.
Nella specie l'art. 3 comma 6 della L. n 89/2001 prevede espressamente che avverso il decreto della corte di appello che abbia definito il giudizio per l'equa riparazione, da irragionevole durata del processo, proposto avanti a sè, la parte interessata possa proporre ricorso per cassazione.
Ne consegue pertanto che essendo possibile proporre, per espressa disposizione di legge, ricorso ordinario per cassazione, il ricorso, così proposto, non può incontrare i limiti propri del ricorso ex art. 111 della Costituzione e ciò a prescindere dalla forma camerale stabilita per il procedimento e dalla forma di decreto prevista per il provvedimento che definisce il giudizio. L'eccezione di inammissibilità del ricorso va pertanto disattesa. Passando quindi all'esame del ricorso si osserva che con il primo motivo la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. n. 89/2001, dell'art. 6 p. 1 e dell'art. 53 della convenzione dei diritti dell'uomo, ratificata con la L. n. 848/1955, dell'art. 111 della Costituzione, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 comma 1 nn 3 e 5 c.p.c.. Rileva la ricorrente che il richiamo all'art. 6 p. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, contenuto nell'art. 2 della L. n. 89/2001, impone di rintracciare i canoni ermeneutici di quest'ultima norma nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha già avuto modo di emettere diverse pronunzie, anche nei confronti dello Stato italiano. La Corte territoriale, nel decidere il ricorso sottoposto al suo esame, non si è, immotivatamente, attenuta a tali principi. Al fine di stabilire la ragionevole durata del procedimento non ha tenuto conto infatti che i rinvii concessi nel corso del giudizio, pendente avanti al Tribunale di Benevento, non erano stati disposti nel rispetto dell'art. 81 disp. att. c.p.c.; non ha motivato in ordine a concreti comportamenti processuali espressamente indicati;
non ha valutato la complessità del caso sottoposto all'esame del Tribunale di Benevento.
Con il secondo motivo la società ricorrente censura l'impugnato decreto per violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. n. 89/2001 nonché degli artt. 6 p. 1 e dell'art. 53 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, nonché per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto rilevante della controversia, in relazione all'art. 360 comma 1 nn 3 e 5 c.p.c.. Osserva la società ricorrente che, in primo luogo, oggetto dell'esame del giudice di merito avrebbe dovuto essere "la macchina processuale" intesa nella sua operatività oggettiva, depurata da eventuali intralci di carattere soggettivo, addebitabili ai vari operatori del settore.
Nell'operatività oggettiva del sistema andavano ricompresi i ritardi addebitabili all'insufficienza dell'organico e degli strumenti necessari per un rapido svolgimento dell'attività giudiziaria, alle astensioni degli avvocati, alle sospensioni per le ricorrenze elettorali, ritardi tutti addebitabili allo Stato, per non essere stato in grado di prevedere ed ovviare a tali inconvenienti.
Nel caso di specie il ritardo dipendente dal difettoso funzionamento della macchina processuale ha determinato una stasi di ben due anni, tre mesi e quindici giorni pari a quasi la metà dell'intero ritardo lamentato.
Immediatamente dopo la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare la complessità del caso ed il rispetto delle norme processuali, mentre in relazione all'uno e all'altro profilo non è rintracciabile, nell'arco dell'intera motivazione, neppure un accenno.
In ordine quindi alla condotta delle parti private la ricorrente assume che la Corte di Strasburgo ha sempre escluso che fosse necessaria la cooperazione attiva delle parti stesse, essendo sufficiente che queste non ponessero in essere comportamenti obbiettivamente dilatori, mentre, secondo l'ordinamento interno la condotta del giudice va valutata in relazione ai compiti, agli obblighi ed ai poteri che l'ordinamento stesso gli affida, quali il compito di dettare la tempistica del processo, l'obbligo di non concedere rinvii che siano superiori al lasso di tempo stabilito dall'art. 81 disp. att. c.p.c., il potere di negare richieste manifestamente irrazionali e fuori degli schemi processuali. Tale indagine non è stata effettuata dalla Corte territoriale nel caso in esame.
I due motivi del ricorso, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati ed accolti, per quanto di ragione, con le precisazioni che saranno in prosieguo indicate. Invero anche se non può essere accolto nella assolutezza esposta dal ricorrente il principio della trasferibilità tout court dei canoni ermeneutici elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo nell'ambito del giudizio regolato dalla L. n 89/2001, a tali principi è certamente necessario fare riferimento,
tenuto conto del richiamo all'art. 6 p. 1 della C.E.D.U., contenuto nella L. n 89/2001, la cui diretta interpretazione è compito della Corte di Strasburgo.
Tali principi devono però essere valutati e, se del caso, temperati in base all'ordinamento interno, comunque cogente per il giudice italiano, che non può non tenere conto, ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo, delle norme vigenti, che impongono al giudice ed alle parti determinati obblighi processuali e non processuali, qualora tale norme siano state correttamente applicate.
Ciò premesso si osserva che effettivamente la L. 89/2001 non fissa essa stessa quale sia il lasso di tempo massimo superato il quale la durata del processo diventa irragionevole, ma lascia all'interprete l'onere di determinare la ragionevole durata, desumendola, come previsto dall'art. 2 comma 2:
1) dalla complessità del caso;
2) dal comportamento del giudice e delle parti nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione.
Il giudizio in ordine alla ragionevole durata è quindi sempre il risultato della valutazione di più elementi e circostanze, valutazione alla quale il giudice chiamato a decidere non può sottrarsi.
La Corte di appello di Roma non si è attenuta all'indicato principio, essendosi limitata ad esaminare esclusivamente la durata del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ritenuta apoditticamente ragionevole per non avere superato il lasso di tempo di cinque anni.
Siffatta decisione si pone in netto contrasto con l'art. 2 comma 2 della L. 89/2001 posto che, come detto, secondo l'impianto normativo previsto da tale articolo non è logicamente possibile formulare un giudizio in ordine alla ragionevole durata di un procedimento se non si accertano le circostanze che hanno determinato la durata complessiva del giudizio stesso, individuate specificamente dalla legge n 89/2001 ed indicate ai nn. 1 e 2 in precedenza precisati, da valutarsi sempre ed esclusivamente in riferimento alle deduzioni delle parti e non in astratto e d'ufficio, sicché il giudice di merito non è tenuto, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente i a valutare la funzionalità "della macchina processuale" nel suo complesso ma solo i difetti di funzionamento rilevati, indicati e precisati dal ricorrente, previa valutazione della complessità del caso.
In ordine logico pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la complessità del caso sottoposto al suo esame, desumendola oltre che dalle questioni giuridiche proposte, soprattutto dal numero delle parti in causa, dalla quantità e complessità degli scritti difensivi depositati in giudizio e delle prove da espletare, quindi nella specie avrebbe dovuto esaminare, in particolare, in quanto dedotti dalla società ricorrente:
a) la necessità, ai fini istruttori, dei rinvii concessi dal giudice e il lasso di tempo intercorso fra un rinvio e l'udienza successiva, alla luce del disposto dell'art. 81 disp. att. c.p.c.;
b) le carenze di organico, causative del congelamento dei ruoli;
c) il tempo di congelamento dei processi, a causa della soppressione delle preture;
d) la stasi determinata dagli scioperi degli avvocati, da valutarsi nella loro oggettività ed in riferimento alla mancanza, nel vigente ordinamento, di mezzi, predisposti dallo Stato, per ovviare alla paralisi dei tribunali, a causa di tali non rari fenomeni. Il tutto depurato dei ritardi attribuibili alla condotta dilatoria delle parti, da identificarsi sia nell'uso, specie se capzioso, dei mezzi che l'ordinamento pone legittimamente a disposizione delle stesse, sia nell'uso di mezzi che sì pongano fuori dei normali schemi processuali fermo restando che ne' l'art. 6 p. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ne' la L. n 89/2001 prevedono un obbligo di collaborazione delle parti, finalizzata a concorrere ad una rapida definizione dei processi, ricadendo tale incombenza esclusivamente sullo Stato che, se carente, deve rispondere della propria negligente inefficienza. Pertanto il ricorse va accolto, nei limiti indicati, l'impugnato decreto va cassato con rinvio alla Corte di appello di Roma, diversa composizione, affinché proceda alla determinazione della ragionevole o irragionevole durata del processo, in base ai principi di diritto su indicati e successivamente, nell'ipotesi di durata irragionevole, all'accertamento, nei limiti del provato, della sussistenza, in concreto, del danno patrimoniale e non patrimoniale, lamentato dalla società ricorrente.
Al giudice di rinvio va riservata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l'impugnato decreto e rinvia alla Corte di appello di Roma, diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2003