Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2003, n. 2643
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Sentenza 21 febbraio 2003

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In tema di ragionevole durata del processo (art.2 della legge n.89 del 2001), la normativa interna, nel recepire il dettato dell'art.6, C.' 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non fissa, essa stessa, il lasso di tempo massimo superato il quale la durata del processo diviene irragionevole, ma demanda, per converso, all'interprete l'onere di determinarlo desumendolo, giusta disposto dell'art.2 comma 2 della citata legge 89/2001, dalla complessità del caso e dal comportamento del giudice e delle parti, nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione, - e cioè valutando, in concreto, la natura delle questioni giuridiche proposte, il numero delle parti in causa, la quantità e complessità degli scritti difensivi depositati in giudizio e delle prove da espletare, la necessità, a fini istruttori, dei rinvii ed il lasso di tempo intercorso fra un rinvio e l'udienza successiva (alla luce del disposto dell'art.81 disp. att. cod. proc. civ.), le carenze di organico causative dell'eventuale congelamento dei ruoli, l'eventuale tempo di congelamento dei processi a causa della soppressione delle preture, l'eventuale stasi determinata dagli scioperi degli avvocati (da valutarsi nella loro oggettività ed in riferimento alla mancanza, nel vigente ordinamento, di mezzi predisposti dallo Stato per ovviare alla paralisi degli uffici giudicanti a causa di tali, non rari fenomeni) -, il tutto depurato dai ritardi attribuibili alla condotta dilatoria delle parti, da identificarsi sia nell'uso (specie se capzioso) dei mezzi che l'ordinamento pone legittimamente a disposizione delle stesse, sia nell'utilizzo di strumenti che si pongono al di fuori dei normali schemi processuali, pur nell'ottica che ne' l'art.6 della Convenzione europea, ne' la legge 89/2001 prevedono un obbligo di collaborazione delle parti finalizzato a concorrere ad una rapida definizione dei processi, ricadendo tale incombenza esclusivamente sullo Stato che, se carente, deve in ogni caso rispondere della propria negligente inefficienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2003, n. 2643
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2643
    Data del deposito : 21 febbraio 2003

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