Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2554
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Sentenza 21 febbraio 2001

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La pensione e l'assegno di inabilità civile di cui agli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 non possono essere riconosciuti a favore di soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ne' tali benefici possono essere mantenuti da coloro, cui siano stati attribuiti, dopo il compimento dell'età suindicata, come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, e come è stato confermato dall'art. 8 del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2554
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2554
    Data del deposito : 21 febbraio 2001

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