Sentenza 21 febbraio 2001
Massime • 1
La pensione e l'assegno di inabilità civile di cui agli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 non possono essere riconosciuti a favore di soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ne' tali benefici possono essere mantenuti da coloro, cui siano stati attribuiti, dopo il compimento dell'età suindicata, come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, e come è stato confermato dall'art. 8 del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
NA OS
- intimata -
avverso la sentenza n. 5613 del Tribunale di Napoli in data 1^ ottobre 1997, depositata il 12 novembre 1997 (R.G. n. 7313192). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell'Interno ricorre a questa Corte per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli 1^ ottobre/12 novembre 1997, che riformando la decisione in data 30 novembre 1991 del TO della stessa sede, aveva accolto la domanda proposta dalla sig.ra OS PA diretta ad ottenere la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento, fissando la decorrenza di entrambe le prestazioni dal 1^ febbraio 1996.
Il Tribunale, condividendo le conclusioni espresse dal consulente tecnico nominato in quel grado del giudizio, aveva ritenuto che dalla data suindicata la PA, per le patologie da cui era affetta, e in particolare per le alterazioni del sistema respiratorio e cardiocircolatorio, aveva perso totalmente la sua capacità lavorativa ed era nell'impossibilità di svolgere in modo autonomo i comuni atti della vita.
In questa fase del giudizio l'intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2-12, 13-19 legge n. 118 del 1971, in quanto esse stabiliscono che la pensione d'inabilità e l'assegno d'invalidità possono essere concessi a coloro che in presenza del requisito sanitario richiesto, abbiano un'età inferiore ai sessantacinque anni. La PA, essendo nata l'[...], aveva da tempo superato tale limite di età al momento in cui aveva perso completamente la capacità lavorativa e perciò il Tribunale ha errato nel riconoscere alla stessa la pensione d'inabilità. La doglianza è fondata. Requisito per la concessione della pensione d'inabilità di cui all'art. 12 legge 30 marzo 1971 n. 118, è, fra gli altri, l'età anagrafica dell'assistibile che, secondo quanto espressamente dispone l'art. 8, primo comma, del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509, deve essere compresa fra il diciottesimo e il sessantacinquesimo anno. Il medesimo art. 8, al secondo comma, prevede poi che al compimento di tale anno, in sostituzione della d'inabilità nonché pensione dell'assegno d'invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, è corrisposta, da parte dell'Inps, la pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 26 legge 30 aprile 1969 n. 153, ai sensi degli artt. 10 e 11 legge 18 dicembre 1973 n. 854. La chiara lettera della legge non consente diversa interpretazione quanto al detto requisito in tema di benefici per i mutilati ed invalidi civili: come già evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. sentenze 17 giugno 2000 n. 8272, 23 marzo 1999 n. 2760, 12 marzo 1996 n. 2011), tali benefici non possono essere perciò riconosciuti a soggetti per i quali lo stato d'invalidità sia stato raggiunto, nella misura richiesta dalla legge, dopo il compimento dei sessantacinque anni di età, o mantenuti da coloro, cui siano stati attribuiti, dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, operando in tal caso la sostituzione dei benefici suddetti con la pensione sociale a norma delle richiamate disposizioni della legge 18 dicembre 1973 n. 854. Essendo accertato in atti, come risulta pure dalla indicazione della data di nascita di OS PA - 8 maggio 1927 - riportata nella intestazione della sentenza impugnata, che la stessa al 1^ febbraio 1996, decorrenza della pensione d'inabilità in questione, aveva da tempo superato il limite massimo di età del beneficio medesimo, questo non poteva essere concesso.
La sentenza impugnata va dunque cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., deve essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta dalla PA con il ricorso al TO e limitatamente alla pensione d'inabilità (l'assistibile aveva infatti richiesto anche l'indennità di accompagnamento, la quale, congiuntamente alla pensione d'inabilità, non è oggetto di contestazione nel presente giudizio).
Quanto alle spese processuali, vanno confermate le statuizioni sul punto contenute nelle decisioni di merito, mentre non si deve provvedere per quelle del presente giudizio di legittimità a norma dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda della PA limitatamente alla pensione d'inabilità; nulla per le spese del presente giudizio e conferma le statuizioni delle spese delle precedenti fasi di merito.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2001