Sentenza 10 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2002, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
O T A T 0 S 1 . 1 O I 1 L R L . E E I T D N R A A O R REPUBBLICA ITALIANA C T I % R 5 - A 3 - C IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 6 A SSAZION92 - E OggettoCASSAZIOCORTE SUPREMA DI C S E P S SE INE CIVILE ESPULSIONE STRANIERO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 15498/00 Dott. Mario CORDA Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron.440 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere BONOMO Consigliere Rep. Dott. Massimo SALVAGO Rel. Consigliere Ud.05/07/2001 Dott. Salvatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL IC OT MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FARNESINA 322, presso l'avvocato FRANCESCO COLUCCI, che 10 rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTURA DI ROMA;
intimata avverso il decreto del Tribunale di ROMA, depositato il 26/06/00; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1787 udienza del 05/07/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con decreto del 10 giugno 2000, il Prefetto di Roma disponeva l'espulsione del cittadino peruviano Valen- zuela CE OT Mauro, per essersi sottratto ai controlli di frontiera, in quanto proveniente da un paese sottoposto ad obbligo di visto per l'ingresso in Italia. Con provvedimento del 26 giugno 2000,il Giudice unico presso il Tribunale di Roma ha respinto il ricor- SO del Valenzuela, osservando che lo stesso straniero sentito in camera di consiglio aveva ammessO di essere entrato in Italia senza regolare visto. Per la cassazione del provvedimento, il Valenzuela ha proposto ricorso per un motivo. La Prefettura di Ro- ma non ha spiegato difese. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso, il Valenzuela ecce- pisce la nullità del provvedimento impugnato perché emesso dopo la scadenza del termine perentorio di 10 giorni dal deposito del ricorso, stabilito dall'art. 13, comma 9° del T.U. 286/1998. 2 Il ricorso è del tutto pretestuoso. A prescindere, infatti, da quanto questa Corte ha affermato con pronunce di pari data emesse nelle con- troversie recanti i n. R.G. 17146/00 e 18706/00 in me- rito al carattere non perentorio del termine in que- stione, va rilevato che nella fattispecie detto termine come riconosce lo stessoè stato osservato, in quanto, ricorrente, il ricorso è stato presentato il 15 giugno 2000 ed il provvedimento impugnato emesso il 26 giugno successivo: il 25 giugno, infatti, data di naturale scadenza del termine era un giorno festivo (domenica), sicchè detta scadenza per il disposto dell'art. 153, ult.comma cod. proc. civ., è stata automaticamente proro- gata al primo giorno seguente non festivo, nel caso CO- incidente con il 26 giugno;
che è proprio quello in cui è stata depositata la decisione. Nessuna pronuncia va emessa per le spese processua- li perché la Prefettura di Roma, cui l'esito del giudi- zio è stato favorevole non si è costituita. Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese processuali perché la Prefettura di Roma, cui l'esito del giudizio è stato favorevole, non ha spiegato dife- se.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. 3 Così deciso in Roma il 5 luglio 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Consigliere Mario Corda Salvatore Salvago t u o V Prime Sezione Civile IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria lause formined! Luisa Passinetti 10 GEN. сёст IL CANCELLIERE 11 O 0 T I 1 A R . T E 1 I S 1 N A . O T R L L T R S E A D E N O O C I I S R L A U C P L S E E A D E A I S 0 R E 4 E P T . S A L M 4