Sentenza 23 settembre 1999
Massime • 1
È manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità dell'art. 458, primo comma, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui la norma prevede che il termine di sette giorni previsto a pena di decadenza per formulare la richiesta di giudizio abbreviato decorre dalla notifica dell'atto di citazione per il giudizio immediato e non quale termine libero dalla data dell'udienza stessa; e inoltre laddove non prevede che la richiesta di giudizio abbreviato possa essere formulata anche negli atti preliminari alla udienza fissata per il giudizio immediato. Ciò in quanto il termine concesso nel giudizio immediato all'imputato per chiedere il giudizio abbreviato è frutto di una scelta legislativa non irrazionale n' illogica, ma caratterizzata da una interna coerenza con un sistema di giudizi, diversi da quello ordinario, in cui la speditezza è il canone principale nella delimitazione della normativa positiva. E tale scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore anche sotto il profilo della mancata decorrenza del termine di sette giorni quale termine libero dalla data della udienza fissata per il giudizio immediato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/09/1999, n. 14481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14481 |
| Data del deposito : | 23 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Losapio M. DOMENICO Presidente del 23/09/99
1.Dott. Olivieri RENATO Consigliere SENTENZA
2. " De grazia B. ROMANO Consigliere N. 2252
3. " Sepe P. ANTONIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Romis VINCENZO Consigliere N. 49253/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) AR IO n. il 15.08.1948
avverso la sentenza del 24.09.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. SEPE PAOLO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. M. Favalli che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
AT NN è ricorrente avverso sentenza 24/9/1998 della Corte d'Appello di Venezia, che, dichiarata manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, Cod. proc. pen, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., confermava la sentenza 1/12/97 del Tribunale di Padova, che lo condannava alla pena di anni sei di reclusione e lire 60 milioni di multa per illecita detenzione per scopo di commercio di gr. 82,046 di polvere contenente gr. 29,109 di eroina (principio attivo).
Nel ricorso, con il quale chiede ritenersi rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art.458, co. 1, C.P.P., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. e, in subordine, l'annullamento della sentenza impugnata, deduce:
I) Art. 606, I comma lett. C) C.p.p.: mancanza di motivazione in relazione alla proposta eccezione di incostituzionalità dell'art. 458, co. I, C.P.P., per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui la norma prevede che il termine di sette giorni previsto a pena di decadenza per formulare la richiesta di giudizio abbreviato decorre dalla notifica dell'atto di citazione per il giudizio immediato e non quale termine libero dalla data dell'udienza stessa;
e inoltre laddove non prevede che la richiesta di giudizio abbreviato possa essere formulata anche negli atti preliminari alla udienza fissata per il giudizio immediato;
II) Art. 606, co. I lett. c), C.p.p.: mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90: contrariamente a quanto indicato in sentenza,
per escludere l'applicabilità di detta attenuante, risulta dagli atti, e il Tribunale ne aveva dato atto, lo stato di tossicodipendenza, e di portatore di seria patologia, del AT. Sicché il dato quantitativo deve essere di gran lunga ridimensionato.
Il ricorso va rigettato per infondatezza dei proposti motivi. Quanto al primo di questi, relativo a dedotta mancanza di motivazione in relazione alla proposta eccezione di incostituzionalità dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., anche in questa sede sollevata, ritiene la Corte che la sentenza impugnata non risulti affetta dal vizio denunciato, ma, anzi, abbia esplicitato diffusamente e correttamente le coordinate motivazionali intese ad escludere i lamentati profili di incostituzionalità e già contenenti adeguata e logica risposta alle prospettazioni offerte dal ricorrente.
Premesso che già la Corte Costituzionale - con la sentenza n. 122 del 1997 - dichiarò non fondata una questione di incostituzionalità del termine di sette giorni previsto per la richiesta di giudizio abbreviato, rispetto al diverso termine di quindici giorni desumibile dalla disciplina dettata per il rito pretorile, ritenuti del tutto incomparabili i due modelli processuali, non potendo essi considerarsi omologabili sol perché entrambi sforniti della fase dell'udienza preliminare, vanno a maggior ragione condivise le considerazioni svolte dalla Corte di merito circa l'impossibilità di addurre a dimostrazione di disparità di trattamento la differente disciplina rispetto all'ipotesi in cui si proceda a udienza preliminare, trattandosi di situazioni non confrontabili, caratterizzate dalle rispettive peculiarità di rito, che nel "giudizio immediato si caratterizza proprio per l'assenza dell'udienza preliminare", sicché è coerente con la logica del sistema che, analogamente al caso del rito ordinario, la richiesta non possa essere formulata all'udienza dibattimentale, pena la palese disparità di trattamento "per tutti gli imputati, rispetto a quelli, per i quali venga chiesto il giudizio immediato".
Nè la dedotta non conformità del termine di sette giorni- sotto il profilo della insufficienza di esso in quanto decorrente "dalla notifica dell'atto di citazione per il giudizio immediato e non quale termine libero dalla data dell'udienza stessa", nonché la censurata mancata previsione che la richiesta di giudizio abbreviato possa essere formulata anche negli atti preliminari alla udienza fissata per il giudizio immediato" risultano sfornite di adeguate, condivisibili considerazioni. Correttamente sostanziate, intanto, dal rilievo che la pretesa di fissazione di un diverso termine si risolve nella richiesta, al giudice delle leggi, di "un intervento additivo implicante una discrezionale valutazione di opportunità, come tale riservata al legislatore", con l'ulteriore osservazione che il termine dato nel giudizio immediato alla possibilità dell'imputato di chiedere il giudizio abbreviato è frutto di una scelta legislativa non irrazionale ne' illogica", ma caratterizzata da una interna coerenza con un sistema di giudizi, diversi da quello ordinario, in cui la speditezza è il canone principale nella delimitazione della normativa positiva". E tale scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore anche sotto il profilo - asseritamente incostituzionale - della mancata decorrenza del termine di sette giorni quale termine libero dalla data della udienza fissata per il giudizio immediato.
La speditezza, poi, è considerata dalla Corte di merito laddove argomenta che, caratterizzandosi il giudizio immediato per la rapidità, "è evidente che il legislatore non poteva fissare per la richiesta di giudizio abbreviato un termine maggiore, per non compromettere il coordinamento e l'armonizzazione dei termini processuali", e per non frustrare "lo scopo precipuo del giudizio abbreviato, consistente nell'evitare appunto l'udienza dibattimentale".
Prive di pregio risultano altresì le ulteriori deduzioni del ricorrente laddove questi ravvisa violazione delle garanzie difensive in un termine decorrente - per formulare la richiesta di rito abbreviato - dalla notifica dell'atto di citazione per il giudizio immediato e non quale termine libero dalla data dell'udienza. A parte le considerazioni già esposte, è stato correttamente ritenuto non incongruo il termine di legge, date le peculiarità del giudizio immediato - evidenza della prova ed avvenuto interrogatorio dell'indagato - in cui "l'imputato è posto in condizione di conoscere anticipatamente la probabilità o almeno la possibilità che detto speciale giudizio venga chiesto dal P.M., talché è anche in grado di predisporre per tempo la decisione di chiedere il giudizio abbreviato". Così come correttamente è stata ritenuta infondata l'asserita lesione delle garanzie difensive per l'imputato detenuto sul rilievo che non potrebbe aver modo di consultarsi con il difensore poiché il decreto di giudizio immediato, potrebbe essere notificato a quest'ultimo persino dopo la scadenza del termine per formulare la richiesta di giudizio abbreviato. E cio perché:
- il rito speciale del giudizio immediato è preceduto dall'interrogatorio (o, almeno, dall'invito rivolto all'imputato a comparire), sicché "in occasione di questo previo contatto l'indagato può chiedere e il difensore può dare tutta l'assistenza tecnica che occorre in ordine alla scelta del rito";
- l'intervallo previsto non è così breve da impedire o rendere particolarmente difficoltoso all'imputato il contatto con il difensore;
- l'imputato in custodia cautelare non versa in situazione deteriore, ma, a parte l'accentuata attenzione per le vicende processuali, egli fruisce - argomenta dalla già citata sentenza costituzionale 122/97 - di garanzie ulteriori (notifica semplificata, ex art. 123 cod. proc. pen., al P.M. della richiesta di giudizio abbreviato;
notifica necessariamente a mani proprie del decreto di giudizio immediato "con intuibili riflessi anche sul piano del tempestivo approntamento della conseguente difesa tecnica");
- la notazione relativa al fatto che l'esercizio della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato presuppone la conoscenza degli atti, possibile solo dopo la richiesta del decreto formulata dal P.M., vale per tutte le ipotesi di richiesta di giudizio abbreviato, sicché non sussiste disparità di trattamento ne' lesione del diritto di difesa.
Anche in questa sede, pertanto, va dichiarata manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 458, co. 1, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Infondato risulta altresì l'altro motivo di ricorso, relativo a mancanza di motivazione in ordine alla denegata concessione della attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, avendo la Corte veneta fornito esauriente e corretta motivazione con l'ancorare detto diniego - dopo avere analiticamente indicato le circostanze dalle quali risultava la destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio - a precisi indici ostativi, anche a voler ammettere che parte della sostanza medesima fosse destinata al consumo del AT, costituiti dalle modalità dell'azione - commessa da soggetto gravato da precedenti penali anche specifici e che si trovava agli arresti domiciliari, così approfittando della misura cautelare minore fondata anche sull'affidamento dell'imputato, per continuare a svolgere la delittuosa attività - e dal rilevante quantitativo della droga: indici correttamente considerati "di gravità tale da escludere l'attenuante", ne' superabili dalle deduzioni del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1999