Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/09/1999, n. 14481
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Sentenza 23 settembre 1999

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È manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità dell'art. 458, primo comma, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui la norma prevede che il termine di sette giorni previsto a pena di decadenza per formulare la richiesta di giudizio abbreviato decorre dalla notifica dell'atto di citazione per il giudizio immediato e non quale termine libero dalla data dell'udienza stessa; e inoltre laddove non prevede che la richiesta di giudizio abbreviato possa essere formulata anche negli atti preliminari alla udienza fissata per il giudizio immediato. Ciò in quanto il termine concesso nel giudizio immediato all'imputato per chiedere il giudizio abbreviato è frutto di una scelta legislativa non irrazionale n' illogica, ma caratterizzata da una interna coerenza con un sistema di giudizi, diversi da quello ordinario, in cui la speditezza è il canone principale nella delimitazione della normativa positiva. E tale scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore anche sotto il profilo della mancata decorrenza del termine di sette giorni quale termine libero dalla data della udienza fissata per il giudizio immediato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/09/1999, n. 14481
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14481
    Data del deposito : 23 settembre 1999

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