Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Y 0 1 2 11 / 02 REPUBBLICA ITALIAN IN NO EL OPOL ITALIA NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto POBER SERVITU SEZIONE SECONDA CIVILE PASSAGGIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo Presidente CALFAPIETRA R.G.N. 16379/99 Cron.3041 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. 351 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud.30/10/01 Rel. Consigliere- - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Consigliere- Dott. Umberto GOLDONI Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. ha pronunciato la seguente 3,10 per diritti 30 GEN 2002 SENTENZA il CANCELLIERE sul ricorso proposto da: SP NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 50, presso lo studio dell'avvocato CIRO 13000 CANCELLERIA INTINO, difeso dall'avvocato RAFFAELE PINTO, giusta - delega in atti;
- ricorrente DG717818 contro €135 13000 CANCELLERIA= LL IO, LL LL AN;
intimati avverso la sentenza n. 968/99 del Tribunale di BARI, 06717819 2001 depositata il 19/03/99; 1443 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 30/10/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso ex articolo 1168 c.c. del 31/3/1989 LA AN e Bel- lini AN, proprietari di un appezzamento di terreno in Bari-Torre a Mare, lamentavano di essere stati spogliati da SP NN del possesso di una servitù di passaggio carrabile esercitata sul fondo del medesimo il quale, verso la metà del precedente mese di giugno, aveva apposto un catenaccio al cancello di accesso al passaggio impedendo l'esercizio della servitù. Lo SP, costituitosi, eccepiva che i ricorrenti erano decaduti dall'azione - per essere decorsi due anni dai fatti dedotti a sostegno del preteso spoglio - e che difettava il requisito del possesso della servitù. Con sentenza 24/9/1993 l'adito pretore di Bari ordinava allo SP di re- integrare i ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio. Avverso la detta sentenza lo SP proponeva gravame al quale resiste- vano gli appellati. Il tribunale di Bari, con sentenza 19/3/1999, rigettava l'appello osservan- do: che l'inammissibilità dell'azione era stata giustamente esclusa dal preto- re il quale aveva correttamente valutato le risultanze probatorie acquisite;
che l'onere di fornire la prova della tempestività dell'azione di reintegrazio- ne soggetta al termine di decadenza ( e non di prescrizione) di un anno decorrente dallo spoglio o dalla sua scoperta - incombeva agli attori tenuti a dimostrare la sussistenza dei presupposti necessari all'esercizio di tale azio- ne;
che, dimostrato dai coniugi LA di aver agito tempestivamente, spettava all'appellante fornire la prova che lo spoglio era ricollegabile ad atti più remoti con conseguente decadenza dall'azione per il decorso del termine annuale;
che dei testimoni ascoltati due avevano dichiarato di essere 3 all'oscuro dei fatti, mentre OS NG aveva riferito di essere un fre- quentatore della località in questione, ove vi era un cancello chiuso con un filo di ferro, precisando di aver trovato nel giugno 1988 il detto cancello chiuso con un lucchetto;
che il teste TI IU aveva affermato che nell'anno 1987 i coniugi LA gli avevano detto di utilizzare, sin dal momento dell'acquisto del loro fondo, un passaggio carrabile attraversando il terreno dello SP;
che il citato teste aveva altresì dichiarato di aver, nella stessa occasione, verificato di persona l'esistenza dell'indicato passaggio constatando che era del tutto libero, mentre successivamente aveva prima rilevato che era stato messo un cancello non chiuso da un catenaccio ma da un filo di ferro e poi accertato, dopo diverso tempo, che il cancello era stato chiuso da un lucchetto;
che dalle deposizioni dei testi OS e TI risulta- va confermata l'esistenza del passaggio praticato dagli appellati nonché la sua libera transitabilità anche dopo l'apposizione del cancello, occorrendo solo rimuovere il filo di ferro che lo teneva chiuso e ciò fino alla chiusura con il catenaccio;
che, attraverso le citate deposizioni, i ricorrenti avevano soddisfatto l'onere probatorio su di essi incombente, dimostrando di aver agito tempestivamente, con conseguente spostamento sul resistente dell'onere di provare la ricollegabilità dello spoglio a fatti pregressi sì da giustificare l'eccezione di decadenza dall'azione per decorso del termine annuale;
che a tal fine l'appellante aveva invocato le circostanze desumibili da una lettera di diffida dell'avvocato TI, datata 5/5/1987, ove si affer- mava che i coniugi LA avevano chiesto allo SP le chiavi del can- cello installato da poco;
che con tale richiesta i detti coniugi non avevano lamentato un avvenuto impedimento o una privazione del passaggio, bensì - avevano tentato di ottenere un riconoscimento da parte dello SP del loro diritto a passare con la consegna di un esemplare di chiave idonea ad aprire il cancello, appena installato, ove fosse stato chiuso;
che la prova dell'esercizio del passaggio da parte dei ricorrenti si ritrovava nelle dichia- razioni dei testi OS e TI, oltre che nella constatazione dell'esistenza del passaggio effettuata dal TI e dal c.t.u. La cassazione della sentenza del tribunale di Bari è stata chiesta da SP NN con ricorso affidato a quattro motivi. LA AN e IN AN non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso SP NN denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1168 e 2697 c.c., nonché omessa decisione su un punto decisivo della controversia. Deduce il ricorrente che incombeva ai coniugi LA l'onere della prova della tempestività dell'azione dagli stessi proposta. Infatti, nell'ipotesi di spoglio clandestino, l'attore ha l'onere di provare la clandestinità dell'atto violatore del possesso e la data della scoperta da parte sua di tale atto. Nella specie il tribunale ha ritenuto tempe- stiva l'azione senza qualificare la natura del preteso spoglio e senza accerta- re con precisione la data dello spoglio e, se clandestino, la data della sco- perta da parte degli spogliati. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applica- zione degli articoli 1168 e 2697 c.c. e insufficiente o contraddittoria motiva- zione su punti decisivi della controversia. Lo SP sostiene che il tribunale avrebbe dovuto ritenere irrilevante la deposizione del teste OS in quanto inidonea a dimostrare la data della conoscenza da parte degli LA del 5 preteso spoglio. La deposizione del teste TI sta poi a dimostrare la fonda- tezza dell'eccezione di decadenza avendo il teste ammesso di non essere in grado di precisare in quale epoca aveva visto il catenaccio al cancello in questione. La testimonianza è comunque ininfluente ai fini dell'acquisizione prova della conoscenza dello spoglio da parte degli LA.della Con il terzo motivo lo SP, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, deduce che i giudici del merito hanno interpretato le risultanze probatorie ponendosi in contrasto con dati documentali e modificando gli stessi fatti descritti dai coniugi LA nell'atto introduttivo del giudizio e in tutte le difese. Infatti, secondo il ricor- rente, dai documenti esibiti ( in particolare la diffida del 5/5/1987 dell'avvocato TI) e dalle prove orali, risulta superato il termine annuale in questione. Inoltre il c.t.u. ha rilevato che il cancello era stato apposto tre anni prima del sopralluogo ( avvenuto nel luglio 1989 ). Il teste OS ha poi dichiarato che al rientro in Puglia nel 1988 aveva visto il catenaccio, ma non è stato in grado di riferire quando era stato apposto. In ogni caso, se- condo il ricorrente, non è dato conoscere le date del preteso spoglio e della conoscenza di tale spoglio da parte degli LA. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazio- ne degli articoli 1168 e 2697 c.c., oltre che omessa, insufficiente e contrad- dittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Secondo lo SP gli LA non hanno provato il possesso della servitù essendo a tal fine inidonee le prove raccolte e la c.t.u.: il difetto di prova risulta dalle deposi- zioni dei testi TI e OS e dalla considerazione della esistenza e della utilizzazione di altri passaggi per l'accesso alla proprietà degli LA. 150 Le dette censure da esaminare insieme per la loro evidente e stretta sono infondate risolvendosi tutte essen-connessione o interdipendenza zialmente, quale più quale meno e pur se titolate come violazione di legge e come vizi di motivazione, nella prospettazione di una diversa analisi del me- rito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché nella pretesa di contrastare valutazione ed apprezzamenti dei fatti e delle risultanze probato- rie che sono prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione non è sindacabile in sede di legittimità se come nella specie - sufficiente ed - esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esau- riente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risul- tanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Né per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri ri- lievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Inoltre si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il pro- 7 prio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle cir- costanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte. Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva defi- cienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formula- zione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sor- reggere e ad individuare con chiarezza la “ratio decidendi", ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito. Nel caso in esame non sono ravvisabili né il lamentato difetto di motiva- zione, né le asserite violazione di legge: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. Come riportato nell'esposizione in fatto che precede, il tribunale ha pro- ceduto alla disamina di tutti gli elementi acquisiti al processo e, sulla base di fatti qualificanti, ha coerentemente ritenuto infondata l'eccezione di deca- denza dall'azione possessoria esercitata dai coniugi LA affermando che questi ultimi avevano "soddisfatto l'onere probatorio ad essi facente ca- rico, dimostrando di aver agito tempestivamente", con conseguente sposta- mento sullo SP dell'onere di provare la fondatezza della detta eccezione. Il giudice di secondo grado ha anche ritenuto raggiunta la prova dell'esercizio del passaggio in questione da parte degli LA. Il tribunale è pervenuto alle dette conclusioni attraverso complete argo- mentazioni, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di 8 un'indagine accurata e puntuale delle risultanze di causa e delle prove ac- quisite con particolare riferimento alle deposizioni dei testi escussi, alla let- tera-diffida dell'avvocato TI del 5/5/1987 ed alla relazione del c.t.u. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i ri- portati accertamenti in fatto, esponendo le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della mag- giore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che il tribuna- le, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi dei coniu- gi LA, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi dello SP. Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. In particolare è inconsistente la tesi del ricorrente (sulla quale lo SP ha più volte insistito nelle censure in esame) relativa alla lamentata viola- zione degli articoli 1168 e. 2697 c.c. e del principio dell'onere della prova - in tema di azione di reintegra del possesso - incombente su chi agisce al fine di dimostrare la tempestività della proposta azione. In proposito è sufficiente osservare che, come rilevato, secondo il tribu- nale i coniugi LA hanno fornito la prova di aver agito entro l'anno dallo spoglio del possesso della servitù di passaggio avvenuto nel giugno del 9 1987 con l'apposizione da parte dello SP di un catenaccio al cancello in questione (da ciò l'impedimento dell'esercizio del passaggio). Detta circo- stanza è stata ritenuta provata dal giudice di appello sulla base delle prove raccolte (non risultando da tali prove l'apposizione del lucchetto al cancello in data anteriore al giugno 1987) e di un motivato procedimento logico di deduzione tenendo conto del complesso degli elementi probatori acquisiti e della pluralità dei fatti accertati in istruttoria coordinati e sottoposti a valuta- zione critica globale e sintetica, nel loro insieme, alla stregua di canoni di ragionevolezza e di coerenza. Del pari ineccepibile e logicamente conseguenziale è poi l'affermazione del tribunale secondo cui, una volta fornita la prova da parte degli LA di aver agito tempestivamente, ricadeva sullo SP l'onere di provare la ri- collegabilità dello spoglio a fatti pregressi al giugno 1988, sì da dimostrare l'intempestività dell'azione proposta e giustificare la sollevata eccezione di decadenza per il decorso del termine annuale. In definitiva, poiché resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può il ricor- rente pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle accer- tate circostanze di fatto come operata dal tribunale non collima con le sue aspettative e confutazioni. Occorre infine segnalare che le censure e le critiche concernenti l'asserito omesso o errato esame delle risultanze istruttorie ( prove testimoniali, citata lettera dell'avvocato TI e relazione peritale) indicate in ricorso non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per l'incidenza in ambito di apprezza- menti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità in relazione 10 all'erroneità in cui sarebbe incorso il tribunale nell'interpretare e nel valuta- re le risultanze probatorie. Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere ( in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal ( o non) esaminate, indicando le ragioni del ca- rattere decisivo dell'asserito errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare sulla base esclusivamente delle deduzioni - esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione ( in quanto omessa, insufficiente o con- traddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relati- ve a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia di- versa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contra- stanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risul- tanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la “ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base. Al riguardo è sufficiente ribadire che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostan- za se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa. Nella specie il ricorso è carente sotto l'indicato aspetto in quanto non ri- porta il contenuto specifico e completo delle prove documentali e testimo- 11 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 12.1.2012 serie 4 al n. versate € 178.10 2166 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) niali cui si fa cenno nelle censure in esame e non fornisce alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo di tali ri- sultanze probatorie. La detta omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dal ricorrente. Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di appello nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sa- 109T 129.11 rebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una mera svista materiale degli atti di causa. Trat- 456T 30 pe tasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperi- TOT. 160,10 bile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento 8061 18,0 giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, 178,10 quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legit- timità ( sentenze 27/3/1999; 28/11/1998 n. 12089; 16/2/1998 n. 1604). Il ricorso deve pertanto essere rigettato senza necessità di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma 30 ottobre 2001 Il presidente Il consigliere extensore IL CANCELLERE C1 Frances Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 30 GEN 2002 - 01 SSC Citania