Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2016, n. 47211
CASS
Sentenza 25 maggio 2016

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La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, ha esaminato un ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Milano che aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un amministratore di società di autotrasporto, imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv., 437 co. 1, 61 n. 2, cod. pen. L'imputato era accusato di aver omesso di collocare impianti diretti a prevenire infortuni sul lavoro, imponendo ai conducenti l'utilizzo di dispositivi (magneti) per eludere la corretta registrazione dei dati sui cronotachigrafi digitali, occultando così il mancato rispetto dei periodi di riposo e violando i diritti dei lavoratori. Il G.u.p. aveva ritenuto che i fatti dovessero essere sussunti nella violazione amministrativa di cui all'art. 179 del Codice della Strada, anziché nell'art. 437 del Codice Penale, in applicazione del principio di specialità ex art. 9 L. n. 689/1981, argomentando sulla base di una presunta maggiore specificità della norma amministrativa in relazione ai soggetti, alla condotta e all'oggetto materiale.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica, annullando senza rinvio la sentenza impugnata. Il Supremo Collegio ha ritenuto che il G.u.p. avesse erroneamente applicato il principio di specialità, poiché le fattispecie astratte dell'art. 437 cod. pen. e dell'art. 179 c.d.s. presentano diversità strutturali tali da escludere un concorso apparente e l'operatività del principio stesso. In particolare, la Corte ha evidenziato la diversità dei beni giuridici tutelati: l'art. 179 c.d.s. tutela la sicurezza della circolazione stradale, mentre l'art. 437 cod. pen. tutela primariamente la sicurezza dei lavoratori e, per estensione, l'incolumità pubblica. Inoltre, il reato penale è punito esclusivamente a titolo di dolo, mentre la violazione amministrativa può essere sanzionata sia a titolo di dolo che di colpa. La Corte ha altresì sottolineato le differenze nella tipologia dei soggetti attivi e delle condotte sanzionate, concludendo che la norma del Codice della Strada non può considerarsi speciale rispetto al delitto previsto dal Codice Penale. Pertanto, la sentenza di non luogo a procedere è stata annullata, con trasmissione degli atti al G.u.p. per l'ulteriore corso.

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Massime1

Non sussiste rapporto di specialità tra la disposizione di cui all'art. 179 cod. della strada - che punisce con una sanzione amministrativa colui che mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo manomesso - e quella di cui all'art. 437 cod. pen. - che sanziona l'omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro - stante la diversità non solo dei beni giuridici tutelati - rispettivamente la sicurezza della circolazione stradale, la prima, e la sicurezza dei lavoratori, la seconda - ma anche strutturale tra le fattispecie, sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato la decisione che aveva ritenuto che fosse configurabile il solo illecito amministrativo stradale nella condotta del datore di lavoro, amministratore di una società di autotrasporti, che imponeva ai conducenti degli automezzi di utilizzare accorgimenti per eludere la corretta registrazione dei dati dei cronotachigrafi istallati sui medesimi).

Commentario1

  • 1Codice della Strada - Art. 179. Cronotachigrafo.
    https://www.studiocataldi.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2016, n. 47211
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47211
Data del deposito : 25 maggio 2016

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