Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 1
In tema di prova documentale, ha tale natura, a norma dell'art. 234, comma primo, cod. proc. pen., il verbale di ricognizione dei beni pignorati redatto dall'incaricato dell'Istituto Vendite Giudiziarie, trattandosi di atto che contiene la rappresentazione di un fatto preprocessuale (nella specie, accesso sul luogo di custodia e mancato rinvenimento del compendio pignorato); sicché esso legittimamente può essere acquisito al fascicolo per il dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/06/1999, n. 9448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9448 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. GIOVANNI TRANFO Presidente del 30/06/1999
1. Dott. LUCIANO DERIU Consigliere SENTENZA
2. Dott. ILARIO SALVATORE MARTELLA Consigliere N. 1250
3. Dott. FRANCESCO SERPICO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI ON Consigliere N. 19168/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1) ON BE GA, n. a Tortorici il 26 febbraio 1963 2) CH SA, n. a Raccuia il 22 agosto 1967
avverso la sentenza in data 15 febbraio 1999 della Corte di appello di Catania Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore degli imputati, avv. Placido Di Salvo, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Fatto
Con sentenza in data 15 febbraio 1999, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza in data 11 marzo 1997 del Pretore di Paternò, appellata da ON BE GA e CH SA, con la quale i medesimi venivano condannati alla pena di un mese di reclusione e lire 300.000 di multa ciascuno in quanto responsabili del reato di cui all'art. 388 comma terzo c.p., per avere, in concorso tra loro, sottratto o altrimenti disperso i beni mobili pignorati a istanza di NE UM in data 5 novembre 1990 (in S. Maria di Licodia, accertato il 28 marzo 1992).
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, deducendo entrambi, con separati atti di ricorso, in primo luogo, la tardività della presentazione della querela;
inoltre, la irrituale mancata espunzione dal fascicolo del dibattimento della notizia di reato dell'I.V.G. (erroneamente ritenuta atto irripetibile), la erroneità della motivazione in punto di valutazione dell'operato dell'ufficiale giudiziario (posto che non era stato questo pubblico ufficiale a intervenire, ma l'addetto all'I.V.G.), la violazione di legge e il difetto di motivazione in punto di affermazione della loro qualità di custodi e di proprietari dei beni nonché circa la loro condotta di sottrazione dei medesimi, e, infine, l'avvenuto decorso del termine prescrizionale. Il Conti LL si duole ancora della inesatta indicazione in querela del nome del querelato ("Conti TI GA"). All'odierno dibattimento il difensore d'ufficio dei ricorrenti ha eccepito la irregolare notificazione dell'avviso di udienza alla imputata Schepis, essendo stato l'atto ricevuto dal marito senza attestazione della convivenza.
Diritto
Va preliminarmente osservato che la eccezione oggi formulata dal difensore circa la irregolarità della notificazione dell'avviso di udienza alla Schepis non può trovare accoglimento, posto che quando l'atto da notificare a un determinato soggetto sia ricevuto, come nella specie, dal coniuge presso la casa coniugale, è da presumere la convivenza, senza necessità che se ne dia atto nella relazione dell'ufficiale giudiziario (v., tra le altre, Cass., sez. IV, u.p. 22 febbraio 1996, Rossi, rv. 204172; Cass., sez. VI, u.p. 14 giugno 1983, Busarelli, rv. 159916; Cass., sez. I, c.c. 6 maggio 1981, Modica, rv. 149423).
I ricorsi, al limite della ammissibilità, sono infondati. I ricorrenti più che denunciare vizi di legittimità della sentenza impugnata, tendono ad ottenere in sede di giudizio di cassazione un riesame nel merito della decisione. Le censure si sostanziano infatti, per lo più, in una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della sentenza della Corte di appello, la cui valutazione è, peraltro, in via esclusiva riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata interpretazione delle risultanze processuali (v., ex plurimis, Sez. un., 30 aprile 1997, Dessimone). Nel caso in esame, la Corte di merito ha mostrato di avere tenuto in adeguato conto tutte le risultanze acquisite, esprimendo il proprio convincimento con motivazione puntuale ed esente da vizi logico-giuridici sia relativamente alla tempestività e all'esatto tenore sostanziale della querela, sia al tempus commissi delicti, sia alle qualità soggettive attribuite agli imputati, sia, infine, alla loro condotta di sottrazione del compendio pignorato. Quanto alla doglianza circa l'inserimento nel fascicolo del dibattimento del verbale di ricognizione dei beni in data 28 marzo 1992 sottoscritto dall'I.V.G., essa è destituita di fondamento, in quanto tale verbale riproduce la rappresentazione di un fatto preprocessuale (accesso e mancato rinvenimento del compendio pignorato) e, quindi, ha evidente natura giuridica di prova documentale, ex art. 234 comma 1 c.p.p.. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 1999