Sentenza 5 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/07/2002, n. 9807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9807 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
ее 62302 2 M EL POPOLO ITALIANO9807/0 BLICA ITALI02 A I E 6 6 8 R . N 9 1 O N A / I - T 4 Z / U B A 6 2 . R B L I . T L R S R . I A P T . G LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE . D E B R A L A I E T SEZIONE QUINTA CIVILE D R A 1 I 3 D E S 1 T N E . OGGETTO: E A T S N I N M E A Accertamento in rettifica B a fini IRPEF e ILOR. Istanza di condono Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO PRESIDENTE R.G.N. 22310/1998 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO CONSIGLIERE Dott. Salvatore DI PALMA CONSIGLIERE Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Cron. 2656 Dott. Achille MELONCELLI CONSIGLIERE Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 12.2.2002 SENTENZA sul ricorso proposto dalla AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA dello STATO, legalmente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege
- RICORRENTE -
CONTRO
WA OG OR ed RA ST, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza dei Caprettari n.70, presso l'Avv. Vittorio Ripa di Meana che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Domenico Piacenza del foro di Torino, in forza di procura speciale a margine del controricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- CONTRORICORRENTI -
CAMPIONE CIVILE 8 N. 62302 6 7 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n.255/05/97 pubblicata il 30.10.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.2.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il difensore della ricorrente. Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso proposto davanti alla Commissione Tributaria di primo grado di IE, WA OG UN ed RA OR impugnavano l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Cossato aveva rettificato, ai fini IRPEF ed ILOR, i redditi da lavoro autonomo dell'uno e da partecipazione di entrambi, siccome soci della F.LI OG e Figli s.a.s., dichiarati per l'anno 1982. La Commissione adita accoglieva il ricorso quanto ai redditi da lavoro autonomo, mentre lo respingeva quanto ai redditi da partecipazione. Avverso la decisione, proponeva appello principale l'Ufficio sul primo capo, mentre i contribuenti spiegavano appello incidentale sul secondo. Nelle more, questi ultimi producevano istanza di condono ai sensi della legge n.413 del 1991, cui l'Ufficio medesimo replicava sostenendo la necessità della pronuncia di un'ordinanza di sospensione. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza del 16/30.10.1997, dichiarava estinto il giudizio, assumendo che eventuali contestazioni dell'Ufficio circa la congruità dell'elaborazione del condono non potessero risultare idonee a determinare la riesumazione di un contenzioso 2 ormai definitivamente concluso e che eventuali carenze di natura sostanziale (come, ad esempio, l'insufficienza dei versamenti) potessero venire ovviate mediante le normali procedure di riscossione. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, deducendo un solo motivo di gravame al quale resistono i contribuenti mediante controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione degli artt.32, 34 e 36 della legge n.413 del 1991, in relazione agli artt.62 del decreto legislativo n.546 del 1992 e 360, comma primo, nn.3 e 5, c.p.c., assumendo che la Commissione Regionale erroneamente abbia applicato l'art.34, comma quinto, della sopra richiamata legge ed abbia dichiarato l'estinzione del giudizio in una fattispecie nella quale, in presenza di avviso di accertamento notificato in data antecedente all'entrata in vigore della suddetta legge ed a seguito della presentazione di dichiarazione integrativa semplice a norma degli artt.32 e 36 della legge medesima da parte dei contribuenti, si doveva più correttamente statuire, ai sensi del primo comma di quest'ultima disposizione, la prosecuzione della controversia relativamente alla differenza tra l'imponibile accertato e quello esposto nella stessa dichiarazione integrativa. Il motivo non è fondato. Il primo comma, infatti, dell'art.36 della legge 30 dicembre 1991, n.413, così come invocato dalla ricorrente, prevede in effetti che, per i periodi di imposta rispetto ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore della già citata legge sia stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, compreso 3 l'accertamento parziale di cui all'art. 41 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 e successive modificazioni, la controversia prosegua relativamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa, ma fa tuttavia espressamente salva l'ipotesi che la controversia medesima risulti "estinta" ai sensi dell'art.34 della medesima legge. Appare, quindi, palese come, al fine di escludere la legittimità della declaratoria di estinzione del giudizio pendente che la Commissione Tributaria abbia ritenuto di adottare a seguito della presentazione, da parte del contribuente, della dichiarazione integrativa, non sia sufficiente il richiamo al primo comma del sopra menzionato art.36, occorrendo altresì che non sussistano i presupposti per l'applicabilità dell'art.34 della legge n.413 del 1991, cui proprio il suindicato primo comma dell'art.36 fa esplicito rinvio. Nella specie, per contro, la ricorrente si è limitata ad invocare il dettato di quest'ultima disposizione, senza muovere doglianze di sorta avverso l'applicazione in sé che la Commissione Regionale abbia fatto, secondo quanto espressamente riconosciuto dalla stessa ricorrente, dell'art.34, quinto comma, della legge n.413 del 1991, onde, in questo senso, l'impugnata sentenza va immune dalle censure dedotte ed il ricorso deve essere perciò rigettato. La natura pregiudiziale, rispetto al merito della controversia, della questione affrontata giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2002. 4 IL CANCELLIERE AL AN IL PRESIDENTE SOREL'ESTENSORE Rob Givicam DEPOSITATO IN CANCELLERIA -5 LUG. 2002.. Oggi IL CANCELLIERE C1 r ALAN E 6 8 N 9 O A 1 I I / Z 4 5 R / . A 6 A R N 2 T T . - S R U I . B P B G . . I E D L R L R L T A E . A D B I D S A A T N E I E T 1 R S 3 N E I 1 E A T S . E A N M