Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2003, n. 3964
CASS
Sentenza 18 marzo 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La soccombenza - cui l'art. 91 cod. proc. civ. ricollega l'onere delle spese processuali - va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, sicché, nel caso di riforma - anche parziale - della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, la statuizione relativa alle spese, contenuta nella prima decisione, è travolta e il giudice di appello, oltre a statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quelle stabilite all'esito del giudizio di prima istanza.

La tolleranza del creditore non può giustificare l'inadempimento, ne' comportare per sè stessa modificazioni alla disciplina contrattuale, non potendosi presumere una completa acquiescenza alla violazione di un obbligo contrattuale posto in essere dall'altro contraente, ne' un consenso alla modificazione suddetta da un comportamento equivoco come è normalmente quello di non avere preteso in passato l'osservanza dell'obbligo stesso, in quanto tale comportamento può essere ispirato da benevolenza piuttosto che essere determinato dalla volontà di modificazione del patto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2003, n. 3964
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3964
    Data del deposito : 18 marzo 2003

    Testo completo