Sentenza 18 marzo 2003
Massime • 2
La soccombenza - cui l'art. 91 cod. proc. civ. ricollega l'onere delle spese processuali - va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, sicché, nel caso di riforma - anche parziale - della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, la statuizione relativa alle spese, contenuta nella prima decisione, è travolta e il giudice di appello, oltre a statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quelle stabilite all'esito del giudizio di prima istanza.
La tolleranza del creditore non può giustificare l'inadempimento, ne' comportare per sè stessa modificazioni alla disciplina contrattuale, non potendosi presumere una completa acquiescenza alla violazione di un obbligo contrattuale posto in essere dall'altro contraente, ne' un consenso alla modificazione suddetta da un comportamento equivoco come è normalmente quello di non avere preteso in passato l'osservanza dell'obbligo stesso, in quanto tale comportamento può essere ispirato da benevolenza piuttosto che essere determinato dalla volontà di modificazione del patto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2003, n. 3964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3964 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. LUCCIOLI M. Gabriella - Consigliere -
Dott. MAGNO G. V. Antonio - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EMMEBÌ SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23, presso l'avvocato CLAUDIO MACIOCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSITA GRISERI, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
OT NF, ON GH, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato BENITO PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUDOVICO CUNIBERTI, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 735/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 08/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2002 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito per il resistente l'Avvocato Panariti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3 l/X/1992, la EMMEBI s.r.l., in persona degli amministratori "pro tempore" esponeva che in data 3/12/1991 i coniugi BO RA e LI AR, amministratori della stessa società, avevano ceduto le proprie quote sociali ad altri soggetti. Assumeva che già nel corso del 1991, e sino alla data delle rassegnate dimissioni, i predetti coniugi si erano resi inadempienti ai doveri posti a loro carico nella qualità (art. 2932 c.c.), e li citava entrambi a comparire innanzi al Tribunale di Mondovì per ivi sentirli condannare, previo accertamento della loro responsabilità, al risarcimento del danno cagionato ad essa società attrice nella misura di L. 200.000.000 e, comunque, in quella da accertarsi in giudizio.
I convenuti contestavano la narrativa avversaria e, precisato che un prestito di L. 35.000.000, dato da ciascuno di loro alla società, era stato restituito solo alla LI, chiedevano: a) - dichiararsi l'improcedibilità dell'azione di responsabilità, siccome non deliberata dall'assemblea dei soci ex art 2393 c.c.; b) in via riconvenzionale, la condanna della società attrice al pagamento sia della somma di L. 35.000.000 a favore del BO, quale rimborso del prestito, sia delle somme dovute ad entrambi a titolo di compenso per le funzioni svolte rispettivamente come Presidente e come componente del Consiglio di amministrazione, oltre rivalutazione e interessi.
Il Tribunale di Torino, con sentenza 8/1 - 20/2/1999, respingeva la domanda principale e, in accoglimento parziale di quella riconvenzionale, condannava la società attrice al pagamento di L. 10.000.000 a favore del BO e di L.
2.000.000 a favore della LI, dichiarando interamente compensate le spese di lite. In particolare, in ordine alle domande riconvenzionali avanzate dai convenuti, il Tribunale osservava: a) quanto al prestito personale del BO: che non erano stati raccolti elementi documentali o, comunque, attendibili, circa l'entità del prestito complessivo effettuato dai convenuti a favore della società attrice;
b) quanto al compenso: che, escluso che le parti avessero preso accordi in punto gratuità della carica o determinazione della entità, si potevano liquidare equitativamente al BO presidente della società, L. 10.000.000 e, alla LI consigliere di amministrazione, L. 2.000.000, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.
La EMMEBI s.r.l. impugnava la sentenza summenzionata limitatamente all'accoglimento della riconvenzionale.
Costituitisi il BO e la LI chiedevano il rigetto dell'appello e, in via di appello incidentale, prodotti ulteriori documenti, condannarsi la società appellante al pagamento di una somma sensibilmente superiore a quella liquidata dal primo giudice e, inoltre, della somma di L. 35.000.000, a titolo di rimborso del prestito effettuato dal primo in pari misura.
La Corte d'Appello di Torino respingeva l'appello proposto dalla Emmebì s.r.l.; condannava la stessa al pagamento di L. 43.000.000 in favore del BO e di L. 25.500.000 in favore della LI, quale compenso per gli incarichi societari svolti;
condannava inoltre la Emmebì s.r.l. alla restituzione della somma mutuata di L. 35.000.000, oltre agli interessi;
condannava infine la Emmebì s.r.l. al pagamento dei 2/3 delle spese processuali di primo e secondo grado.
Ricorre per cassazione la Emmebì s.r.l. sulla base di cinque motivi.
Resistono con controricorso il BO e la LI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e quello motivazionale in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata per non avere tenuto conto del fatto che, operando gli organi societari in virtù di mandato, quest'ultimo si presume, ai sensi dell'art. 1709, oneroso, ma che tale presunzione può essere vinta da prova contraria che, nel caso di specie, sarebbe stata ravvisabile nella acquiescenza dei resistenti desumibile dalla mancata tempestiva richiesta di liquidazione del compenso all'assemblea.
Con il secondo motivo lamenta che la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto delle risultanze emerse dal giudizio penale di primo grado, in cui i resistenti erano stati condannati per il reato di falso in bilancio, che si sarebbero dovute ritenere opponibili a questi ultimi, nonché delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado.
Con il terzo motivo di ricorso censura come eccessivo il compenso liquidato in via equitativa dal giudice d'appello in favore dei resistenti per la loro opera prestata in favore della società. Con il quarto motivo si duole dell'accoglimento del motivo di appello in ordine alla richiesta di restituzione del mutuo di 35 milioni in quanto tale domanda sarebbe stata accolta sulla base di una documentazione prodotta esclusivamente in sede di appello senza la possibilità di una approfondita verifica e di un riscontro dei dati.
Con il quinto motivo di ricorso censura la sentenza impugnata che ha condannato essa ricorrente al pagamento dei due terzi delle spese per entrambi i gradi di giudizio senza spiegare le ragioni per cui ha modificato la statuizione del giudice di primo grado. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare che la tolleranza del creditore non può giustificare l'inadempimento, ne1 comportare per sè stessa modificazioni alla disciplina contrattuale, non potendosi presumere una completa acquiescenza alla violazione di un obbligo contrattuale posto in essere dall'altro contraente, ne' un consenso alla modificazione suddetta da un comportamento equivoco come è normalmente quello di non avere preteso in passato l'osservanza dell'obbligo stesso, in quanto tale comportamento può essere ispirato da svariati motivi piuttosto che essere determinato dalla volontà di modificazione del patto. (Cass 466/94;Cass 6635/81). A tale principio si è correttamente attenuto il giudice di secondo grado che ha osservato che il non avere i resistenti richiesto i compensi per l'attività prestata rispettivamente in qualità di presidente e di consigliere della società Emmebì all'epoca in cui rivestivano dette cariche costituisce un comportamento neutro, tale da non costituire elemento di prova atto a dimostrare la loro rinuncia ad un diritto derivante dal rapporto sociale. Tale corretta valutazione risulta adeguatamente rafforzata dalla ulteriore considerazione che la semplice inerzia nell'esercizio di un diritto sostanziale può portare alla perdita dello stesso soltanto per effetto della prescrizione per cui, laddove si ipotizza una rinuncia al diritto stesso, occorre la sussistenza di ulteriori elementi atti a dimostrare tale circostanza. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha preliminarmente notato che la domanda di risarcimento danni avanzata dalla Emmebì s.r.l. nei confronti del BO e della LI è stata dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado e tale punto della sentenza non è stato oggetto di appello. Sulla base di questa premessa, ha correttamente osservato, sulla implicita considerazione che la condanna inflitta ai resistenti in primo grado per il reato di falso in bilancio non può far stato nel giudizio civile non essendo definitiva, che le prove acquisite nel giudizio penale non possono essere oggetto di valutazione nel giudizio civile non essendo state sottoposte a valutazione nel contraddittorio delle parti. Tale decisione è conforme all'orientamento costante di questa Corte secondo cui è possibile una traslazione delle acquisizioni probatorie dal giudizio penale a quello civile purché però in tale ultimo giudizio le prove in questione siano soggette ad un esame in contraddittorio tra le parti.
Quanto poi all'ulteriore aspetto dedotto con il motivo in esame, secondo cui le falsità contabili sarebbero state accertate anche nel giudizio civile di primo grado per effetto di una espletata consulenza tecnica d'ufficio, occorre rammentare - come già in precedenza precisato che tale consulenza tecnica è stata espletata in funzione della domanda di risarcimento danni avanzata dalla società ricorrente che è stata dichiarata inammissibile. A tale proposito va in ogni caso osservato che - a prescindere degli aspetti concernenti le acquisizioni istruttorie - con il motivo di ricorso in esame si sostiene che in virtù dell'asserito inadempimento ai doveri nei confronti della società - da ritenersi provato in virtù delle predette mancate acquisizioni - ai resistenti non sarebbe spettato alcun compenso.
Tale assunto è di per sè privo di consistenza. L'eventuale inadempimento dei doveri in esame non può di per sè escludere il diritto al compenso pattuito in favore degli amministratori della società ma può soltanto dar luogo a responsabilità contrattuale secondo le regole del mandato;
responsabilità che, una volta quantificata, potrebbe essere opposta eventualmente in compensazione con il credito vantato dagli amministratori a titolo di compenso. Tale secondo aspetto non è stato invero dedotto in alcun modo dalla società ricorrente e del resto a tale eventualità sarebbe stato ostativo l'intervenuto giudicato circa l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni avanzata dalla società ricorrente per le ragioni in esame. Non è, infatti, possibile che una domanda, rigettata in via definitiva per effetto dell'intervenuto giudicato, venga riproposta nello stesso giudizio sotto forma di eccezione per poter opporre il relativo dedotto credito in compensazione. Il terzo motivo è anch'esso infondato.
Va preliminarmente osservato che, avendo la Corte territoriale determinato in via equitativa il compenso al BO ed alla LI per l'attività svolta in favore della società in relazione alle cariche ricoperte, tale capo della sentenza non risulta impugnabile per il vizio di violazione di legge e, pertanto, il motivo in esame va dichiarato inammissibile per il profilo in questione. Per "quanto concerne il dedotto vizio motivazionale, si osserva che tale determinazione è avvenuta secondo criteri logici adeguatamente motivati sulla base dei poteri attribuiti agli odierni resistenti in relazione alla qualità, della durata delle funzioni e delle dimensioni del fatturato della società. Osserva ulteriormente la Corte che, in realtà, le censure della ricorrente più che essere rivolte alla motivazione tendono in realtà ad avvalorare una diversa valutatone degli elementi posti a base della decisione e, come tali, costituiscono per questo aspetto una censura in punto di fatto non proponibile in sede di legittimità.
Quanto, poi, alla liquidazione dei corrispettivi, risulta di tutta evidenza dalla motivazione che essi sono stati determinati in modo complessivo al momento della domanda con decorrenza degli interessi da tale momento.
Il quarto motivo è inammissibile.
La società ricorrente lamenta che il giudice d'appello ha riconosciuto al BO il diritto alla restituzione del mutuo di 35 milioni concesso ad essa ricorrente sulla base della documentazione prodotta in appello, non contestando, peraltro, la ritualità di tale produzione, ma dolendosi del fatto che non vi sarebbe stato un vaglio adeguato dei documenti acquisiti sia perché prodotti in fotocopia, sia perché di provenienza di parte e sia perché non sottoposti all'esame di una consulenza tecnica e privi di riscontro contabile.
Trattasi di censure che, da un lato, si presentano del tutto generiche in quanto prive di qualunque riferimento alla motivazione della sentenza impugnata (che da conto dell'impegno del BO e della LI a versare la somma di 35 milioni ciascuno alla società da restituire a semplice richiesta nonché del versamento della somma con l'indicazione degli assegni e delle successive richieste di restituzione) mentre, dall'altro, tendono ad inficiare la valutazione effettuata nel merito da parte del giudice di secondo grado chiedendo implicitamente a questo giudice di legittimità di portare il proprio esame sugli atti contestati;
attività quest'ultima che, come è noto, è preclusa a questo giudice. Anche il quinto motivo di ricorso è infondato.
In ragione della necessità di una valutazione globale della soccombenza ai fini delle spese (Cass 6722/88), la statuizione ad essa relativa è destinata ad essere travolta, senza bisogno d'impugnazione, in caso di riforma anche parziale della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello che di conseguenza, oltre a statuire sulle spese di secondo grado, può anche modificare quelle stabilite in prima istanza. (Cass 1180/84). A tali principi si è correttamente attenuta la Corte d'appello di Torino che ha rivisto le spese liquidate nella sentenza di primo grado (in quella sede compensate) alla luce della riforma parziale di detta sentenza in senso sfavorevole alla società Emmebì e che - tenuto conto anche della tardiva produzione che ha portato all'accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione della somma mutuata - ha di conseguenza condannato la società in questione al pagamento dei due terzi delle spese processuali in entrambi i gradi di giudizio.
Tale valutazione in ordine alla compensazione delle spese costituisce, del resto, espressione di una valutazione insindacabile del giudice che come tale si sottrae a censura in sede di legittimità a meno che non sia sostenuta da illogica motivazione;
ipotesi quest'ultima che non ricorre nel caso di specie in virtù di quanto in precedenza detto circa l'adeguatezza della motivazione espressa dal giudice di secondo grado.
Il ricorso va pertanto respinto con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 2.100,00 di cui euro 100,00 di spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 2.100,00 di cui euro 100,00 di spese.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2003