Sentenza 7 dicembre 2005
Massime • 1
L'ordine di allontanamento dato dal Questore, in quanto distinto ed autonomo rispetto agli alternativi provvedimenti di traduzione coattiva alla frontiera o di trattenimento temporaneo in un centro di permanenza, non incide direttamente sulla libertà personale del soggetto, pertanto è estraneo alla sfera delle garanzie apprestate dall'art.13 della Costituzione e non necessita di convalida da parte del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2005, n. 46182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46182 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 07/12/2005
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1269
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 030524/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
IU IO, N. IL 05/05/1970;
avverso SENTENZA del 22/10/2004 TRIBUNALE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Galati Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con sentenza del 22/12/2004 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, assolveva OS ON, imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartitogli dal questore di lasciare il medesimo territorio, sull'assunto che l'intimazione de qua, residuale rispetto ai prioritari, pur se non applicati nella specie, provvedimenti coattivi di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento temporaneo, non era stata preceduta dalla convalida di quei provvedimenti da parte del Giudice di pace.
2.- Ritiene il Collegio che sia fondato il ricorso immediato per Cassazione, con il quale il P.G. presso la Corte d'appello di Roma ha denunziato violazione di legge nella suddetta pronuncia assolutoria. Ed invero, l'ordine di allontanamento del questore, dettato da ragioni fattuali e scelte tecniche discrezionalmente valutate dall'autorità amministrativa, distinto e autonomo rispetto agli alternativi provvedimenti di traduzione coattiva alla frontiera o di trattenimento temporaneo in un centro di permanenza - questi si incidenti direttamente sulla libertà personale dello straniero (C. Cost., sent. n. 222 e n. 223 del 2004) ma non applicati nella specie - rimane estraneo alla sfera delle garanzie apprestate dall'art. 13 Cost., e pertanto non risulta affatto necessitare di apposita convalida da parte del giudice (in senso conforme, Cass., Sez. 1^, 30/09/2005 n. 39811, P.M. in proc. Caus Marcel). Il giudice di merito è pervenuto pertanto alla conclusione, manifestamente erronea e viziata da violazione di legge, di illegittimità e disapplicabilità del provvedimento amministrativo di base, siccome non convalidato: donde l'annullamento dell'impugnata decisione con rinvio alla Corte d'appello di Roma, competente per il relativo giudizio ex art. 569 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di secondo grado alla Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2005