Sentenza 7 novembre 2013
Massime • 1
Il verbale di operazioni inerenti l'ascolto e la trascrizione di conversazioni tratte da intercettazioni ambientali pur rivestendo natura di atto pubblico non può essere considerato fidefacente, ai sensi dell'art. 476, comma secondo, cod. pen., in quanto il contenuto di esso non ha un valore precostituito per legge, nè può essere liberamente apprezzato dal giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2013, n. 47076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47076 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 07/11/2013
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 2181
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 7790/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti, a mezzo dei loro difensori, nominati procuratori speciali, quali parti civili da:
GA NT AT, nato a [...] il [...];
OC US, nato a [...] il [...];
nei confronti di:
1. RO ER, nato a [...] il [...];
2. DA NT, nato a [...] il [...];
3. CO DO, nato a [...] il [...];
4. RO ES, nato a [...] il [...];
5. IR IO IS, nato a [...] il [...];
6. PU HE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 9.11.2012 del G.U.P. del Tribunale di Lecco;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del sost. procuratore generale, Dott.ssa Elisabetta Cesqui, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
Uditi i difensori delle parti civili, l'Avv. Armando Veneto per GA NT e l'Avv. Gullino Alberto OC US, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi, con condanna degli imputati alle spese;
Uditi i difensori degli imputati:
Avv. Lorenzo Gatto per RO ER, DA NT, RO NO, IR IO IS e PU HE;
Avv. Tommaso Calderone per DA NT, RO NO e PU HE;
Avv. Fabio Repici per RO ER e CO DO;
Avv. Maria Rito Cicero per CO DO;
i quali hanno concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
A. Con sentenza 14/07/2011 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecco, dichiarava non luogo a procedere, "non essendo gli elementi di prova acquisiti idonei a sostenere l'accusa in giudizio", nei confronti di RO ER, DA NT, CO DO, RO NO, IR IO IS e PU HE, cui erano stati contestati, con riferimento a diversi episodi e a differenti ipotesi concorsuali, i delitti di falso ideologico in atto pubblico e di calunnia in danno, tra l'altro, delle due parti civili ricorrenti. In particolare, a RO ER, NT DA e HE PU, all'epoca pubblici ufficiali in servizio negli uffici della Direzione investigativa antimafia di Messina, ed a IO IS IR, consulente tecnico nominato dalla Procura generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria, era stato addebitato di avere redatto - per i primi tre a Merate, il 04/05/2005 per il DA ed il PU in concorso tra loro, il 19/10/2005 ed il 05/11/2205 per il RO ed il DA in concorso tra loro;
in Milano, il
10/02/2006 per il IR - una falsa trascrizione del contenuto di una intercettazione ambientale eseguita, nell'ambito di un procedimento penale, il 23.7.2001 presso il bar Grillo a Messina, registrazione dal contenuto inintelligibile, attribuendo agli interlocutori US OC, LE RE e AC TO frasi e parole relative ad un traffico di armi e di stupefacenti e alle modalità esecutive dell'omicidio di OT, ed ancora attribuendo a NT AT GA e BA ZO una attività diretta ad influenzare procedimenti penali in corso, ed avere così formato un atto pubblico falso e attribuito ai predetti soggetti un coinvolgimento in quei reati (capi d'imputazione 1, 2 e 3).
Inoltre, a ER RO, NT DA, PU HE e ES RO, all'epoca pubblici ufficiali in servizio negli uffici della Direzione investigativa antimafia di Messina, era stato addebitato di avere redatto - in Messina il 12/09/2005 in concorso tra loro - una falsa nota informativa n. 3761 indirizzata alla Procura generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria, mendace relativamente alla trascrizione del contenuto di intercettazioni ambientali eseguite, nell'ambito di un procedimento penale, presso lo studio professionale di tal PA CA, attribuendo agli interlocutori PA e ad altri soggetti frasi e parole relative ad un coinvolgimento di AC TO e NT AT GA con associazioni per delinquere di stampo mafioso, ed avere così formato un atto pubblico falso e attribuito ai predetti soggetti un coinvolgimento in quei reati (capi d'imputazione 4 e 5).
Riteneva il Giudice dell'udienza preliminare che gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini fossero insufficienti, contraddittori e non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, in quanto tali dati non avevano permesso di ritenere raggiunta la prova della oggettiva falsità degli elaborati redatti, nelle vesti innanzi elencate, dai sei imputati, ne' della effettiva esistenza nei prevenuti della consapevolezza della falsità delle trascrizioni formate. Il G.U.P., con riferimento alla intercettazione ambientale effettuata il 23/07/2001 all'interno del bar Grillo di Messina, richiamava le conclusioni cui era pervenuto il perito Dott. IN NO, il quale aveva affermato di essere stato nell'impossibilità di stabilire la mendacità del contenuto delle trascrizioni eseguite dagli imputati, in ragione tanto della pessima qualità della registrazione, che non aveva permesso una decodificazione certa dei contenuto, quanto del carattere dei suoni, dei rumori e dei fonemi registrati, di impossibile certa interpretazione, ma aperto a percezioni di carattere soggettivo. Il Dott. IN aveva spiegato come quella registrazione, per lo scarso livello acustico, non fosse stata tale da pervenire ad una comprensione del suo contenuto, salvo che non si fosse adottato un metodo - da lui non condiviso - di interpretare il parlato attraverso un continuo riascolto di singole parole o singole frasi, tecnica fallace perché tendente a fornire risultati troppo condizionati soggettivamente e scarsamente affidabili sotto l'aspetto scientifico. A conclusioni sostanzialmente simili, ad avviso di quel Giudice, erano pervenuti i periti Dott. Antonio TO e AL francesco, incaricati come periti dall'autorità giudiziaria calabrese per la trascrizione di entrambe le suddette intercettazioni ambientali, i quali, riconoscendo la pessima qualità delle registrazioni, perché qualificate dalla difficoltà di individuazione dei parlatori, dal volume motto basso delle parole e dalla presenze di molti rumori di fondo, avevano asserito che la decisione di dare un significato a quelle frasi captate era stato il frutto di una scelta opinabile perché fortemente soggettiva, potendo ciascun interprete sentire parole che altri avrebbero potuto non riconoscere. Di tanto il Giudice dava atto per avere personalmente constatato in udienza, durante l'ascolto di alcuni dialoghi intercettati all'interno dello studio del PA, rilevando di aver udito l'indicazione di luoghi o persone diverse da quelle riportate nella trascrizione curata dai periti TO e AL, oppure di aver compreso alcune parole che tali periti avevano ritenuto di non trascrivere nel loro elaborato. Aggiungeva il G.U.P. che la soggettività dell'interpretazione del tenore di quelle registrazioni la si era potuta desumere in via logica da fatto che, in relazione all'intercettazione ambientale effettuata nel bar Grillo, la trascrizione eseguita, tra il maggio ed il novembre del 2005, dai funzionari della D.i.a. di Messina era risultata in gran parte analoga a quella curata, a Milano nel febbraio del 2006, dal consulente IR, senza che vi fosse il benché minimo legame personale tra quest'ultimo ed i primi, ovvero senza che fosse stata data dimostrazione di un comune complotto, che pure era stato prospettato dalle persone offese.
B. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione le parti civili GA NT AT e US OC deducendo:
1) la mancanza della formula di proscioglimento nel dispositivo;
2) il vizio di motivazione;
3) la mancata assunzione di una prova decisiva.
C. La Corte Suprema di cassazione, Sezione 6^ penale, con sentenza n. 20207 del 26.4.2012 dep. il 25.5.2012, annullò la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecco, ritenendo fondati i seguenti motivi:
il primo relativo alla mancanza nella sentenza impugnata della formula di proscioglimento, con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 426 c.p.p., comma 3;
il secondo in quanto il G.u.p. del Tribunale di Lecco non aveva fatto buon governo del potere che era stato chiamato ad esercitare per due ragioni che si trascrivono:
a) "Pur riconoscendo come tutti e tre i periti incaricati di effettuare la trascrizione delle due registrazioni avessero, in pratica, concluso nel senso dell'impossibilità di stabilire con certezza la falsità o meno delle trascrizioni a suo tempo eseguite dagli imputati, e come fosse riconoscibile un fenomeno di miraggio acustico collettivo, il primo Giudice non ha affatto spiegato se quella forma di miraggio, astrattamente comprensibile se riferito a qualche secondo o a pochi minuti delle registrazioni, fosse compatibile o meno con l'ascolto di oltre trenta minuti di intercettazioni ambientali;
se vi fosse o meno una sovrapponente cronologica tra l'effettiva durata delle registrazioni ed il testo delle trascrizioni, tenuto conto che uno dei periti si era espresso nel senso della non corrispondenza tra le frasi cosi come trascritte ed il c.d. tempo o velocità di eloquio, cioè il numero di fonemi ricorribili in un certo lasso temporale, conclusione formulata anche misurando con esattezza i tempi massimi in cui certe parole possono essere pronunciate (cosi a pag. 3 del verbale dell'udienza preliminare del 12/04/2011, richiamato nel ricorso ed allegato ad esso)";
b) "se vi sia stato o meno una situazione - in ordine al quale vi è stata una esplicita doglianza dei ricorrenti - di immotivata anticipazione o di posticipazione di frasi nelle trascrizioni rispetto all'ordine di quelle stesse frasi desumibili dalle registrazioni".
La Corte di cassazione riteneva altresì che, "in considerazione della natura dei delitti oggetto di addebito, il primo Giudice non ha affatto chiarito una circostanza essenziale dei fatti oggetto di addebito, e cioè se gli imputati, nel redigere, in diverse occasioni ed a vario titolo, le trascrizioni del contenuto di quelle due conversazioni tra presenti, avessero dato pienamente atto, oltre che della difficoltà del loro compito, della scarsa intellegibilità di ogni singolo specifico brano - soprattutto di quelli contenenti passaggi riportati nelle trascrizioni in termini di maggiore gravità indiziaria a carico dei protagonisti dei colloqui - e della inevitabile soggettività delle relative interpretazioni proposte:
perché se ciò non fosse accaduto (ed a questa Corte è precluso il compito di verificare il contenuto degli atti processuali), se cioè vi fosse stata una volontaria omissione di aspetti problematici della vicenda, sarebbe difficilmente sostenibile la tesi che gli imputati avessero senz'altro agito senza alcuna consapevolezza della falsità dei testi trascritti, con ineludibile conseguenze decisorie in sede di udienza preliminare, perché situazione obiettivamente idonea a lasciare spazio ad ulteriori approfondimenti tecnici ed a soluzioni interpretative alternative, tali da giustificare, se non ad imporre, emissione del decreto di rinvio dei prevenuti dinanzi al giudice del dibattimento".
La Corte di legittimità riteneva invece manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso.
D. Con sentenza in data 9.11.2012 il G.U.P del Tribunale di Lecco, quale giudice di rinvio, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di:
1. DA NT e PU HE in ordine ai reati loro ascritti al capo 1 per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione;
2. RO ER, DA NT, RO ES, PU HE, IR IO e CO DO in ordine ai reati loro ascritti ai capi 2, 3, 4 e 5 perché il fatto non sussiste. E. Avverso la sentenza del giudice di rinvio, ricorrono per cassazione, con distinti ricorsi, i difensori delle parti civili GA NT AT e US OC.
Il difensore della parte civile GA NT AT deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione in quanto il giudice di rinvio non si sarebbe uniformato alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento. Il giudice di rinvio è libero di determinare il proprio convincimento di merito senza però incorrere nei vizi censurati dalla Corte di cassazione. Il G.U.P. ha ritenuto insussistente l'elemento soggettivo del reato in ragione dell'intervenuta archiviazione del procedimento a carico del sostituto procuratore generale incaricato delle indagini, deducendo dalla mancanza di dolo in capo al pubblico ministero l'assenza di consapevolezza degli imputati nel presente procedimento di redigere false trascrizioni. Anche se si dovesse ritenere infondata la tesi delle parti civili di un complotto ordito ai loro danni, il procedimento a carico delle parti civili ha chiarito che gli elementi a carico delle stesse non erano veri. Non proverebbe la legittimità dell'operato degli imputati qualche inciso, riportato nelle trascrizioni, circa la pessima qualità del nastro o dei rumori rilevati. Infatti, nonostante le difficoltà evidenziate, solo gli imputati erano riusciti a trascrivere più parole e frasi di quanto avvenuto nelle operazioni precedenti e sempre nel solco della tendenza a sostenere l'ipotesi del sostituto Procuratore generale della Repubblica Dott. Neri, il quale, aveva ritenuto di raccogliere a carico di GA e AC le prove di mafiosità del magistrato BO (che aveva sottoposto a procedimento penale il padre del Dott. Neri), mafioso perché aveva acquistato il suo appartamento dai "mafiosi" GA e AC. Le prove raccolte erano state riversate nel processo
contro
BO dall'Avv. Colonna, difensore di collaboratori di giustizia, testimone innanzi al Dott. Neri e parte civile
contro
BO. Gli imputati non solo non hanno dato atto delle difficoltà del loro compito, ma neppure mai fatto cenno della "soggettività" delle trascrizioni, che il G.U.P. ha voluto trarre dalle annotazioni a corredo delle trascrizioni. Lo stesso G.U.P. ha implicitamente ammesso il dato obiettivo quando ha indicato che in occasione di precedente trascrizione della registrazione della conversazione del 23.7.2001 la polizia giudiziaria non aveva trascritto per la inutilizzabilità del nastro. Contrariamente a quanto richiesto nella sentenza di annullamento, il G.U.P. non ha dato contezza delle ragioni per le quali tali aporie sarebbero risolvibili a favore degli imputati. In ogni caso non ha motivato circa la compatibilità del presunto miraggio con l'ascolto di circa 30 minuti di intercettazioni ambientali e sulla sovrapponibilità cronologica tra l'effettiva durata delle registrazioni e il testo delle trascrizioni, tenuto conto delle valutazioni di uno dei periti sul numero dei fonemi ricorribili in un certo lasso di tempo e sulla collocazione (immotivata anticipazione o posticipazione) delle frasi trascritte. Lo stesso giudice di rinvio ha rilevato alcune "irregolarità" nel procedimento dal quale la presente vicenda ha tratto origine, quale la consegna del supporto filtrato al solo P. G. Dott. Neri anziché alle parti e l'incarico conferito a PU e DA quali delegati del P.G. preposti alle trascrizioni. La sentenza impugnata sarebbe priva di concretezza laddove si sofferma sulla veridicità o meno delle trascrizioni ed ha omesso di evidenziare il proscioglimento delle parti civili da ogni accusa.
Il difensore della parte civile OC US deduce:
1. violazione di legge in relazione alla declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo 1, in quanto sarebbe configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, in relazione all'art. 479 c.p.; l'attività di trascrizione non sarebbe affatto valutativa come ritenuto dal G.U.P. almeno nelle proporzioni in cui il fatto si è verificato;
del resto il conflitto di competenza fra le autorità giudiziarie di Catanzaro e di Lecco era stato risolto sulla base della ritenuta sussistenza di tale aggravante;
in ogni caso era compito demandato al G.U.P. quello di accertare se fosse stata possibile un'erronea percezione;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il giudice di rinvio avrebbe dovuto spiegare se fosse possibile un miraggio acustico di quelle proporzioni (32 minuti di registrazione quasi completamente non udibili, decine di nomi e di luoghi inesistenti) e non ha valutato la sovrapponibilità cronologica tra effettiva durata del testo delle trascrizioni e immotivata anticipazione o posticipazione di frasi;
inoltre non avrebbe verificato se gli imputati avessero dato conto della scarsa intelligibilità di ogni singolo specifico brano e soprattutto di quelli contenenti passaggi riportati nelle trascrizioni in termini di maggiore gravità indiziaria;
il G.U.P. avrebbe motivato su argomenti estranei al tema probatorio demandato dalla Corte di cassazione, essendosi soffermato ad affermare che, non essendo configurabile un complotto ai danni delle persone offese, si dovrebbe anche escludere un movente in capo agli imputati e quindi l'elemento soggettivo dei delitti di calunnia e falso;
inoltre la impossibilità di provare, per la scarsa intelligibilità del nastro, il reale ed effettivo contenuto del medesimo, difetterebbe l'elemento oggettivo del reato;
il G.U.P. avrebbe eluso il tema a lui sottoposto affermando che gli imputati avrebbero potuto essersi sbagliati, facendo riferimento a ridottissimi tratti di trascrizione ed a ben guardare a singole parole;
sarebbe manifestamente illogico l'assunto secondo il quale, per sostenere l'accusa in giudizio, sarebbe stato necessario dimostrare l'esatto e certo contenuto delle trascrizioni;
sarebbe bastato accertare che da quelle intercettazioni non era possibile trarre quelle trascrizioni incriminate, attribuendo dialoghi alle singole voci dei tre dialoganti;
nonostante il perito IN avesse concluso che quelle intercettazioni non potevano e non dovevano essere trascritte;
il G.U.P. ha invece concluso che, a causa della cattiva qualità delle intercettazioni, non si potesse escludere che le cose trascritte fossero davvero presenti nella registrazione;
poiché nella specie il falso consisterebbe nell'aver dato atto di aver udito determinate parole, vero sarebbe ciò che è udibile;
sicché una volta stabilito che quelle parole e frasi non sono udibili chi attesta di averli uditi attesta cose contrarie al vero;
nella prima trascrizione (PU e DA) rispetto alle frasi indizianti non viene segnalata alcuna difficoltà di comprensione o di intellegibilità; ci si troverebbe perciò nella situazione in cui, secondo la sentenza di annullamento, sarebbe stato necessario emettere il decreto di citazione a giudizio;
vengono poi richiamate le argomentazioni svolte nel primo ricorso sulla impossibilità di un miraggio acustico;
in particolare si sarebbe dovuto confrontare la parte intellegibile dell'intercettazione con la relativa trascrizione;
si richiamano poi i dati certi rassegnati dal perito IN a fronte dei quali il G.U.P. si sarebbe limitato a provare a dare spiegazione a due o tre delle anomalie evidenziate;
IN aveva anche escluso che gli fosse mai capitato un miraggio acustico di quella portata e dimensione qualitativa e quantitativa, collettivo e reiterato;
valutazione condivisa dai periti AL e TO;
costoro, che pure hanno usato un metodo simile a quello degli imputati, hanno versato in atti una trascrizione sostanzialmente simile a quella di IN, ma molto diversa da quelle incriminate;
su tali evidenti discrasie (talora esemplificate come quella relativa a RA) mancherebbe motivazione;
sarebbe una straordinaria coincidenza un miraggio acustico che avrebbe tratto in inganno tutti gli imputati in tre diverse e distanti occasioni (1^ DA, PU e NA;
2^ DA, RO e
VI; 3^ IR) facendo loro sentire cose che anche secondo il G.U.P. non sono udibili;
NA per oltre un anno aveva ritenuto inutile il filtraggio, il filtraggio secondo il perito IN avrebbe prodotto un risultato peggiore;
in ogni caso IR, che non aveva partecipato alle indagini non poteva esserne condizionato ed anche il Dott. Neri ha escluso di aver sentito, in occasione dell'ascolto del nastro avvenuto a Cambridge, alcunché di relativo all'omicidio OT;
non sono stati vittima di tale miraggio altri periti e consulenti tecnici e comunque nessun miraggio acustico si era verificato in contraddittorio;
il G.U.P. ha omesso di considerare altri elementi, quali la mancanza di siffatti riferimenti nelle oltre 58.000 intercettazioni a carico dei tre soggetti protagonisti della conversazione del 23.7.2001; le frasi incriminate non vennero percepite neppure dagli agenti che effettuarono l'intercettazione; non vi è traccia strumentale di tali frasi e neppure gli imputati sono riusciti a farle riascoltare;
l'inversione dell'ordine di ascolto proverebbe che quelle frasi sarebbero state trascritte senza ascoltare il nastro altrimenti avrebbero dovuto essere riportate nello stesso ordine;
si tratterebbe di un errore del c.d. "copia e incolla" informatico;
se le trascrizioni non sono frutto dell'ascolto, ciò proverebbe che sono ideologicamente false, dal momento che i trascrittori hanno dato atto di aver trascritto ciò che stavano ascoltando.
F. Con dichiarazioni pervenute in data 7.10.2013, 10.10.2013 e 14.10.2013 RO ER, DA NT, PU HE e RO ES dichiaravano di rinunciare alla prescrizione. G. L'udienza, fissata erroneamente come pubblica, sull'accordo delle parti, è stata trattata con rito camerale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell'interesse di GA NT AT ed il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di OC US sono infondati.
Va anzitutto delineata la natura dell'udienza preliminare. Questa Corte Sez. 6^, con sentenza n. 35668 del 28.3.2013 dep. 28.8.2013, ha affermato:
"Sia in giurisprudenza che in dottrina si è dell'avviso che all'udienza preliminare debba riconoscersi natura processuale e non di merito, non essendovi alcun dubbio circa la individuazione della finalità che ha spinto il Legislatore a disegnare e strutturare l'udienza preliminare, quale oggi si presenta, all'esito dell'evoluzione legislativa registrata al riguardo, e nonostante l'ampliamento dei poteri officiosi relativi alla prova: lo scopo (dell'udienza preliminare) è quello di evitare dibattimenti inutili, non quello di accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato. Di tal che, il Giudice dell'udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito;
e ciò anche quando, come prevede espressamente l'art. 425 c.p.p., comma 3, gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio: tale disposizione altro non è se non la conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza, bensì - dunque, pur in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori (sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere tali nell'eventualità del dibattimento) - l'impossibilità di sostentare l'accusa in giudizio. Insomma, il provvedimento ai sensi dell'art. 425 c.p.p., pur motivato sommariamente, in effetti assume natura di sentenza sol perché la valutazione dopo il contraddittorio svolto in udienza preliminare è difforme da quella del Pubblico Ministero e implica l'assunzione da parte del Giudice della scelta d'inibire allo stato l'esercizio dell'azione penale contro l'imputato, salvo potenziale revoca.
Pertanto, a fronte di ricorso per cassazione, va tenuto in conto che il controllo di questa Corte sulla sentenza non può comunque avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., bensì solo la giustificazione resa dal giudice nel valutarli.
Ne deriva che l'unico controllo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) consentito in sede di legittimità della motivazione della decisione negativa del processo, qual è la sentenza di non luogo a procedere, concerne la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero".
Il Collegio condivide tale assunto.
Nel caso in esame inoltre si verte in tema di impugnazione della sentenza emessa dal giudice di rinvio.
Questa Corte ha altresì chiarito (ed il Collegio condivide l'assunto) che, nel caso di annullamento con rinvio della sentenza per vizio di motivazione, il giudice di rinvio - pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato - è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali o al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 19206 del 10/01/2013 dep. 3/05/2013 Rv. 255122. Fattispecie in cui, dopo precedente annullamento con rinvio di ordinanza del riesame che aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella della sospensione dall'ufficio, fondato sul rilievo della specifica capacità criminale dell'indagato e della non correlazione all'ufficio del pericolo di recidivanza, la Corte ha nuovamente annullato con rinvio il successivo provvedimento del tribunale che aveva escluso "in toto" detto pericolo, pur in assenza di elementi nuovi e decisivi).
È quindi necessario verificare se il Giudice di rinvio si sia uniformato a tale principio.
Come si è già enunciato la Corte di cassazione aveva rilevato che, nella sentenza annullata con rinvio, il G.U.P. del Tribunale di Lecco non aveva fatto buon governo del potere che era stato chiamato ad esercitare per le ragioni sopra esposte.
I punti rimessi dalla Corte di legittimità alla valutazione al giudice di rinvio erano tre:
1. la verifica della compatibilità dei tempi dell'intercettazione con quelli della trascrizione, anche al fine della plausibilità del miraggio acustico;
2. se vi fosse stata motivata anticipazione o posticipazione dell'ordine delle frasi intercettate;
3. se gli imputati, nel redigere le trascrizioni del contenuto di quelle due conversazioni tra presenti, avessero dato pienamente atto, oltre che della difficoltà del loro compito, della scarsa intellegibilità di ogni singolo specifico brano e se vi fosse stata una volontaria omissione di aspetti problematici della vicenda. In ordine al primo punto demandato al giudizio di rinvio la sentenza impugnata chiarisce, a pagina 17, richiamando l'esame del perito IN:
"Indici obiettivi di non rispondenza di quanto trascritto a quanto registrato, secondo la convincente ricostruzione offerta dal perito nel contraddittorio delle parti, non possono poi trarsi nemmeno dal fatto che le battute trascritte abbiano superato la durata temporale della registrazione. Ciò può essere stato, infatti, l'effetto della trascrizione integrale anche di battute pronunciate contemporaneamente da soggetti diversi e, quindi, in tutto o in parte sovrapposte nella registrazione, ma non nella trascrizione (si veda ancora pagina 14 del verbale stenotipico della menzionata udienza di incidente probatorio). Ciò che, del resto, si pone, come subito si dirà, in pieno rapporto di coerenza con la metodologia utilizzata dagli imputati".
Peraltro, nella ricostruzione del giudice di merito, minore importanza assume l'ipotesi del miraggio acustico, certamente rilevante nella sentenza annullata con rinvio, ma ridimensionato a p. 19 della sentenza di rinvio qui impugnata.
Con riferimento al secondo punto (ma anche riguardo al primo) il G.U.P., ancorché non del tutto esplicitamente, ha richiamato la dichiarazione resa dall'imputato PU nel corso dell'interrogatorio del 21.11.2008 secondo la quale "aggancia una timbrica e la segue fino alla fine, isolando tutte le altre voci per poi tornarci indietro e riprendere un'altra timbrica..." sicché "L'isolamento dei singoli passaggi attribuibili ad un determinato soggetto ed il loro riascolto reiterato sino ad ottenere la loro massima possibile comprensione è una metodologia che, non solo da conto di come, empiricamente, sia possibile trascrivere anche voci sovrapposte, ma anche e soprattutto del perché le trascrizioni incriminate abbiano una portata maggiore (anche per effetto dell'inserimento di numerosi nomi propri), rispetto a quelle dei periti AL e TO..." (p. 18 sentenza impugnata). In relazione al terzo punto, il G.U.P. - dopo aver premesso che "era dal contenuto degli elaborati incriminati che si evincevano plurimi indicatori di assoluta buona fede, elementi cui, anche in ossequio alla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Suprema Corte, metteva conto fare analitico richiamo" - ha conseguentemente proceduto all'esame dettagliato di tali elementi dai quali "risultava la estrema difficoltà delle operazioni di trascrizione che investivano le intere conversazioni e quindi anche ogni singolo passaggio" (pag. 13-18 sent. imp.), pervenendo, così, alla seguente conclusione: "in ogni caso deve essere ribadito, come, persino alla stregua della rigorosa impostazione del perito IN, sia impossibile provare che le registrazioni di cui al presente procedimento avessero un contenuto diverso da quello oggetto delle trascrizioni di cui alle imputazioni" (pag. 19).
In sostanza, secondo il convincente e logico argomentare del G.I.P. "le risultanze delle indagini preliminari e del supplemento istruttorio disposto ai sensi dell'art. 422 c.p.p., erano nel senso di escludere che sia stata acquisita la prova della falsità delle trascrizioni di cui alle imputazioni e che una simile prova potesse essere mai raggiunta anche all'esito di una eventuale fase dibattimentale".
In definitiva, il GUP - dopo aver seguito le indicazioni della sentenza di annullamento - è pervenuto alla corretta conclusione che il dibattimento si appalesava inutile per l'impossibilità di provare la falsità delle trascrizioni e che, anzi, nel corso delle indagini erano "emersi semmai elementi coerenti con l'ipotesi della fedeltà delle trascrizioni incriminate, specie in alcuni dei passaggi più contestati dalle parti civili, al reale contenuto delle conversazioni intercettate" (p. 14 e 15 della sentenza impugnata). Inoltre, il G.U.P. ha escluso, comunque, la configurabilità in capo agli imputati dell'elemento soggettivo del reato essendo "impossibile trovare eventuali divergenze tra quanto registrato e quanto trascritto sia da ascrivere a mala fede dei trascrittori" (pag. 16 sent. imp.). Sul punto, il GUP - dopo aver escluso, nel modo più categorico, con adeguate argomentazioni ancorate a precise risultanze processuali, (pagg. 10 - 12), l'ipotesi di un complotto - ha ritenuto "anche nella prospettiva dibattimentale, impossibile ipotizzare l'accertamento di un plausibile movente della supposta condotta calunniosa e, quindi, pure, a ben vedere, della coscienza e volontà di trascrivere frasi o espressioni in contrasto con le reali risultanze delle intercettazioni, in tal modo accusando falsamente chi si sapeva innocente".
Si tratta di valutazione di merito, motivata in modo perfettamente logico, come tale non sindacabile in questa sede, tanto più che, come ha rilevato la sentenza di annullamento con rinvio, "a questa Corte è precluso il compito di verificare il contenuto degli atti processuali".
2. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di OC US è infondato.
Va premesso che sono irrilevanti le dichiarazioni di rinunzia alla prescrizione degli imputati DA NT e PU HE. È infatti ammissibile la rinuncia alla prescrizione del reato già dichiarata con sentenza, solo qualora l'imputato non sia stato in grado, senza sua colpa, di avere notizia della pendenza del processo a suo carico, cosicché il primo momento utile per la manifestazione della volontà coincide con quello dell'impugnazione. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4946 del 17/01/2012 dep. 08/02/2012 Rv. 251985). La doglianza secondo la quale le trascrizioni delle intercettazioni sarebbero atti fidefacienti fino a querela di falso, sicché la loro falsità integrerebbe la circostanza aggravante di cui all'art. 476 c.p., comma 2, non è fondata.
Questa Corte ha chiarito (ed il Collegio condivide l'assunto) che, ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefaciente è, oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'Esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, cioè, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10414 del 12/12/1989 dep. 17/07/1990 Rv. 184934. Nella specie si trattava di un atto in cui un notaio aveva attestato di aver identificato un soggetto, firmatario di Atti di Costituzione di una società e di accettazione di carica, che non era invece comparso alla sua presenza. Conf. mass n 158265). Nel caso in esame tali atti non sono precostituito a pubblica fede, potendo il loro contenuto essere liberamente apprezzato dall'autorità giudiziaria.
Peraltro nell'attività di trascrizione, è necessario tenere distinta la parte relativa all'ascolto dei suoni dalla parte relativa all'interpretazione degli stessi, alla quale non si adattano i predicati di vero o falso, ma soltanto quelli di esatto od errato. Ne consegue l'esattezza, sotto ogni profilo, dell'argomentazione del G.U.P. secondo cui "non si poteva sostenere, peraltro in contrasto con il tenore dell'imputazione, che, nel caso in esame, il reato contro la fede pubblica sia aggravato ai sensi dell'art. 476 c.p., comma 2. Un verbale di operazioni compiute inerenti l'ascolto e la consecutiva trascrizione di conversazioni tratte da intercettazioni ambientali, redatto da un ufficiale e da un agente di p.g. (gli odierni imputati UZ e DAVÌ, per l'appunto) ha certamente natura di atto pubblico nell'accezione di cui all'art. 476 c.p., ma, evidentemente, allo stesso potrà essere riconosciuta la fede privilegiata di cui godono gli atti pubblici in senso stretto, presi in considerazioni solo dall'ipotesi aggravata ora in disamina, esclusivamente nella parte priva di natura valutativa, laddove i pp.uu. redigenti si limitano ad attestare di avere svolto l'attività loro delegata, indicando tempi, luogo e modalità della stessa ed i soggetti che vi abbiano, a qualunque titolo, preso parte (in specie, oltre a loro stessi, il perito Carmelo NA).
Ebbene, in indagini non è emerso elemento alcuno da cui poter desumere che in parte qua il verbale sia affetto da falsità di sorta. Basti qui richiamare la credibile versione resa sul punto dal coindagato NA, che ha confermato di avere fornito supporto tecnico (peraltro presso locali a lui in uso) all'attività dei due odierni imputati, da ritenere pertanto svolta secondo le modalità e con i tempi di cui al verbale. È evidente invece come, nella parte recante la trascrizione dell'intercettazione, al verbale in parola non possa essere attribuito alcun carattere fideifacente. Nel procedimento penale vige, infatti, il principio del libero apprezzamento della prova, incompatibile con qualsivoglia ipotesi di prova legale, quale sarebbe un mezzo probatorio a cui fosse riconosciuta l'efficacia rafforzata di cui all'art. 476 c.p., comma 2" (pagg. 8 e 9 sent. imp.).
3. Entrambi i ricorsi proposti dalle parti civili devono pertanto essere rigettati.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che li hanno proposti devono essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2013