Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2012, n. 4946
CASS
Sentenza 17 gennaio 2012

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Massime1

È ammissibile la rinuncia alla prescrizione del reato già dichiarata con sentenza, qualora l'imputato non sia stato in grado, senza sua colpa, di avere notizia della pendenza del processo a suo carico, cosicché il primo momento utile per la manifestazione della volontà coincide con quello dell'impugnazione.

Commentario1

  • 1La prescrizione del reato: giustificazione sociale e disciplina legale
    Cosimo Gaetano Platania · https://www.studiocataldi.it/ · 17 febbraio 2015

    Le conseguenze della prescrizione La funzione sociale della prescrizione La disciplina della prescrizione Termine iniziale di decorrenza della prescrizione Durata massima della prescrizione Rinuncia alla prescrizione Le conseguenze della prescrizione [Torna su] Il mero decorso del tempo incide sulla punibiltà del reato, causandone l'estinzione. Esattamente, trascorso un determinato lasso temporale dalla sua commissione senza che si sia conclusa in via definitiva la relativa vicenda processuale, non potrà più essere irrogata alcuna sanzione o comunque, in caso di procedimento penale ancora da instaurare, sarà sottoposto a scrutinio di improcedibilità, l'eventuale esercizio dell'azione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2012, n. 4946
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4946
Data del deposito : 17 gennaio 2012

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