Sentenza 17 gennaio 2012
Massime • 1
È ammissibile la rinuncia alla prescrizione del reato già dichiarata con sentenza, qualora l'imputato non sia stato in grado, senza sua colpa, di avere notizia della pendenza del processo a suo carico, cosicché il primo momento utile per la manifestazione della volontà coincide con quello dell'impugnazione.
Commentario • 1
- 1. La prescrizione del reato: giustificazione sociale e disciplina legaleCosimo Gaetano Platania · https://www.studiocataldi.it/ · 17 febbraio 2015
Le conseguenze della prescrizione La funzione sociale della prescrizione La disciplina della prescrizione Termine iniziale di decorrenza della prescrizione Durata massima della prescrizione Rinuncia alla prescrizione Le conseguenze della prescrizione [Torna su] Il mero decorso del tempo incide sulla punibiltà del reato, causandone l'estinzione. Esattamente, trascorso un determinato lasso temporale dalla sua commissione senza che si sia conclusa in via definitiva la relativa vicenda processuale, non potrà più essere irrogata alcuna sanzione o comunque, in caso di procedimento penale ancora da instaurare, sarà sottoposto a scrutinio di improcedibilità, l'eventuale esercizio dell'azione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2012, n. 4946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4946 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 17/01/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 77
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 27716/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MISALE SILVANA N. IL 07/04/1967;
avverso la sentenza n. 1168/2011 GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, del 20/04/2011M sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe, inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. Riolo Gerardina di Palermo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 aprile 2011, il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta di emissione di decreto penale di condanna formulata dal Pubblico Ministero in sede nei confronti di MISALE Silvana per omesso versamento di contributi previdenziali quale legale rappresentante della MA di AL EN & C. (nel periodo compreso tra il gennaio ed il marzo 2005, per complessivi Euro 657,00) e, avuto riguardo alla data di consumazione del fatto, dichiarava estinto il reato per prescrizione, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Avverso tale pronuncia la predetta proponeva ricorso per cassazione. Con un unico motivo di ricorso deduceva la mancanza della motivazione, premettendo che la società MA era stata dichiarata fallita e della stessa ella era curatore fallimentare, come comunicato a far data dal dicembre 2005 alla Agenzia delle Entrate, cosicché non aveva mai assunto la qualità di titolare o legale rappresentante.
Aggiungeva che l'intero procedimento si era svolto a sua insaputa e senza la nomina di un difensore d'ufficio, tanto che ne aveva avuto conoscenza soltanto dopo la notifica della sentenza impugnata e che con la sottoscrizione del ricorso intendeva espressamente rinunciare alla prescrizione, trattandosi del primo momento utile per tale dichiarazione di volontà.
Rilevava, inoltre, che il G.I.P. aveva omesso qualsivoglia valutazione in ordine alla insussistenza di una causa di proscioglimento nel merito, che avrebbe prevalso sulla declaratoria di estinzione del reato ed all'esame del contenuto del fascicolo processuale.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La vicenda processuale in precedenza descritta, per la sua particolarità, non ha effettivamente consentito alla ricorrente, la quale si ritiene completamente estranea ai fatti, di manifestare la sua intenzione di rinunciare alla prescrizione.
Invero il Pubblico Ministero ha proceduto alla richiesta di decreto penale che il G.I.P., causa il decorso del termine di prescrizione del reato ipotizzato, non ha inteso accogliere, pronunciando contestualmente sentenza di non doversi procedere. L'intera procedura ed il suo svolgimento, per quanto è dato rilevare dalla sentenza impugnata, è avvenuta senza che la ricorrente ne avesse notizia, in quanto la prima comunicazione dovutale è quella della sentenza emessa nei suoi confronti.
Ciò posto, occorre rilevare che la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che la causa estintiva della prescrizione, se dichiarata con sentenza, possa essere oggetto di rinuncia nei gradi successivi, precisando che, ove ciò avvenisse, si incorrerebbe nella violazione del divieto di "reformatio in peius" (Sez. 3 n. 20832, 25 maggio 2011). Tale affermazione è stata effettuata ribadendo il principio precedentemente affermato (Sez. 3 n. 37583, 24 settembre 2009) e ricordando come, in motivazione, si era ricordato che la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione va effettuata dall'imputato dopo che i termini massimi sono maturati ma prima della sentenza che conclude il giudizio in corso, in modo tale che il giudice, ormai esclusa per espressa volontà dell'imputato l'applicazione della prima parte dell'art. 129 c.p.p., possa pronunciarsi "liberamente" sul merito della contestazione con affermazione di assoluzione o di condanna dell'imputato stesso. Una volta dichiarato estinto il reato per prescrizione, invece, non può ammettersi che nei successivi gradi di giudizio l'imputato manifesti per la prima volta la propria rinuncia alla prescrizione che, in presenza del principio del divieto di reformatio in peius, altererebbe la pienezza della valutazione del giudice e la parità tra le parti processuali.
Le conclusioni cui giungono le richiamate decisioni sono pienamente condivisibili, ma presuppongono la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e la sua partecipazione personale o a mezzo di un difensore di fiducia o nominato d'ufficio.
Ciò posto, deve rilevarsi che la rinuncia alla prescrizione, come osservato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2 n. 23412, 21 giugno 2005), costituisce un diritto personalissimo dell'imputato che è a lui personalmente ed esclusivamente riservato e presuppone una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti (Sez. 5 n. 45023, 22 dicembre 2010; Sez. 3 n. 14331, 15 aprile 2010). - A tali considerazioni si è giunti alla luce della sentenza della Corte Costituzionale (n. 275 del 31 maggio 1990) con la quale veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 c.p. nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione del reato potesse essere rinunziata dall'imputato.
Osservava la Corte Costituzionale che è "privo di ragionevolezza rispetto ad una situazione processuale improntata a discrezionalità, che quell'interesse a non più perseguire (sorto a causa di circostanze eterogenee e comunque non dominabili dalle parti) debba prevalere su quello dell'imputato, con la conseguenza di privarlo di un diritto fondamentale", affermando conseguentemente la rinunciabilità della prescrizione.
Date tali premesse, deve dunque ritenersi che con riferimento alla fattispecie in esame debba giungersi alla diversa conclusione secondo la quale, ferma restando la validità dei principi in precedenza affermati, è ammissibile la rinuncia alla prescrizione del reato quando questa sia stata già dichiarata con sentenza se l'imputato non sia stato in grado, senza sua colpa, di avere notizia del processo a suo carico, cosicché il primo momento utile per la manifestazione di volontà coincida con quello dell'impugnazione. Considerato, dunque, che la ricorrente ha validamente espresso la propria rinuncia alla prescrizione, deve rilevarsi che la sentenza impugnata prescinde del tutto da ogni valutazione, seppure sommaria, in ordine alla riconducibilità della responsabilità per i fatti contestati alla persona dell'imputata.
Invero, il riferimento ai contenuti del fascicolo processuale riguardano esclusivamente la insussistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, mancando del tutto ogni considerazione in ordine alla eventualità di un proscioglimento nel merito, tanto più se la posizione dell'imputata rispetto alla società e gli altri elementi indicati in ricorso erano desumibili dall'incarto processuale.
Del resto, si è già avuto modo di osservare che, in presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito va privilegiato sia in presenza di prova dell'innocenza dell'imputato, che nel caso in cui manchi del tutto la prova della colpevolezza e, quindi, non soltanto quando dagli atti risulti la prova positiva dell'innocenza dell'imputato, ma anche in difetto della prova della colpevolezza a suo carico (Sez. 5 n. 25648, 24 giugno 2008; Sez. 5 n. 17382, 6 maggio 2005). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2012