Sentenza 9 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di arresti domiciliari, il giudice, investito della richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per lo svolgimento di attività lavorativa, non può valutare, ai fini del rigetto dell'istanza, la compatibilità dell'autorizzazione con l'esistenza o la persistenza di atti amministrativi di sospensione dal lavoro, essendo compito dell'autorità amministrativa competente valutare, una volta intervenuta l'autorizzazione del giudice, se ricorrano le condizioni per rimuovere l'ostacolo di natura amministrativa che impedisce all'interessato di tornare al lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta dell'indagato, dipendente comunale, in considerazione dell'esistenza di un provvedimento di sospensione dal lavoro emesso dall'Amministrazione di appartenenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/2016, n. 9601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9601 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2016 |
Testo completo
' ACR 3 601/1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUISA BIANCHI - Presidente - SENTENZA - Consigliere - N 183/2016 N. Dott. SALVATORE DOVERE REGISTRO GENERALE- Consigliere - N. 51/2016 Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - Dott. GABRIELLA CAPPELLO -Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI NT N. IL 18/01/1964 avverso l'ordinanza n. 1578/2015 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del 28/10/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udit i difensor Avv.; 1 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 28.10.2015 il Tribunale di Catania rigettava richiesta di appello avverso l'ordinanza emessa in data 16.9.2015 con la quale il GIP del Tribunale di Catania aveva rigettato l'istanza di autorizzazione all'attività lavora- tiva avanzata dall'odierno ricorrente LI NT. Il ricorrente è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per una ipotesi di reato (art. 73 DPR 309/90) risalente all'anno 2012 e quale dipen- dente del Comune di RA, dal momento dell'esecuzione della misura (mag- gio 2014) è stato sospeso dal lavoro con retribuzione mensile ridotta del 50%.
2. Ricorre personalmente LI NT, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: • Errata applicazione dell'art. 284 co. 3 c.p.p. e di altre norme (di seguito specificate) di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione (art. 606 lett. b, c ed e c.p.p.). In ricorso ci si duole che, nel rigettare l'impugnazione avverso il diniego da parte del GIP di concedere all'indagato l'autorizzazione prevista dall'art. 284 co. 3 c.p.p., i giudici dell'appello cautelare abbiano affermato che la sospensione caute- lare dal servizio "automaticamente operante in caso di applicazione di misura cau- telare custodiale" non possa considerarsi superata dalla nota datata 17 luglio, nella quale il responsabile del I Settore del Comune di RA fa presente che avrebbe provveduto ad adottare l'atto di reintegrazione nel posto di lavoro non appena il LI fosse stato autorizzato dall'Autorità competente, poiché la misura de qua non rientra nel potere discrezionale dell'autorità amministrativa, ma come detto, consegue automaticamente alla restrizione cautelare e viene meno, conse- guentemente, allo spirare della misura cautelare. Il ricorrente procede poi ad una breve analisi della normativa amministra- tiva posta alla base del provvedimento di sospensione obbligatoria richiamato dal tribunale. Ricorda, in particolare, che l'articolo 9 del D.P.R. 737/81 e l'art. 91 del D.P.R. L. 3/57, nella parte ancora in vigore, prevedono la sospensione cautelare obbligatoria allorquando sia stato emesso ordine o mandato di cattura o quando, comunque, vi sia uno stato di carcerazione preventiva. Più in dettaglio, il D.P.R. n. 3 del 1957 detta la disciplina generale sui rapporti fra procedimento penale e attività lavorativa e l'art. 91 prevede l'obbligo di sospensione dell'impiegato colpito da provvedimento restrittivo della libertà personale, mentre l'art. 97 sancisce che, qualora intervenga una sentenza di proscioglimento o di assoluzione, la sospen- sione cautelare dello stesso debba essere revocata e recuperati tutti gli assegni non percepiti durante il periodo di assenza dal lavoro. 2 Non esiste si sostiene- una successiva normativa generale che preveda - quali siano gli effetti sul rapporto di lavoro del dipendente pubblico sottoposto ad una misura restrittiva. Pertanto, la disciplina applicabile dovrebbe essere ricercata all'interno del contratto collettivo di categoria che regola il caso specifico. E l'arti- colo 71 comma 1 del Contratto Collettivo Regionale del Lavoro si fa rilevare- -- prescrive che: "Il dipendente, che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale, deve essere sospeso obbligatoriamente dal servizio per la durata dello stato di detenzione o di altra misura restrittiva della libertà: arresti domiciliari (salvo autorizzazione del giudice ad assentarsi per esercitare l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 284 co. 3 c.p.p.), custodia in carcere, custodia in luogo di cura, obbligo o divieto di dimora (salvo deroga autorizzazione dal giudice ai sensi deli 'art. 283 co. 5 c.p.p.). Durante questo periodo, venendo meno il sinallagma proprio del rapporto di lavoro, è anche prevista la privazione della retribuzione. Tuttavia, deve essere riconosciuta al dipendente un'indennità pari al 50% della retribuzione e, se dovuti, gli assegni familiari". In altri termini, la sospensione sarebbe collegata, come letteralmente pre- visto, al "venir meno del sinallagma proprio del rapporto di lavoro" e non già alla misura restrittiva in quanto tale. perciò si sostiene- la comunicazione del Co- - mune di RA faceva presente, altresì, che sarebbe stata cura di quell'Am- ministrazione provvedere ad adottare l'atto amministrativo di reintegrazione nel posto di lavoro del LI non appena sarebbe stata formalizzata da parte dell'Au- torità competente l'eventuale autorizzazione. Il ricorso si sofferma sulle finalità e sugli scopi propri del provvedimento di sospensione obbligatoria, precisando che lo stesso non si prefigge l'allontana- mento dal servizio del dipendente (finalità invece propria della sospensione cau- telare facoltativa) posto che lo stesso, a causa del provvedimento giurisdizionale, è già impedito dall'accedere all'ufficio. La sospensione obbligatoria - si legge in ricorso- è un rimedio teso a definire il suo status giuridico-relativamente a quel periodo nonché il conseguente trattamento economico. Ne deriva che qualora il dipendente venga autorizzato a recarsi a lavoro, pur essendo sottoposto alla mi- sura restrittiva della libertà, viene meno il presupposto che determina la corre- sponsione ridotta della stipendio, esclusivamente connessa giova ripeterlo all'assenza fisica del dipendente dal posto di lavoro. Da ciò il ricorrente desume che, pur nella permanenza della misura restrit- tiva, qualora il dipendente fosse autorizzato dall'Autorità Giudiziaria (ex art. 284 co. 3 c.p.p.) ad allontanarsi dalla propria abitazione per recarsi al lavoro, così ristabilendosi il "sinallagma lavorativo", ne conseguirebbe la piena retribuzione del soggetto, necessaria a fronteggiare la situazione di indigenza oggetto di istanza. 3 Sotto altro profilo, il ricorrente si duole della motivazione del provvedi- mento impugnato laddove afferma che: "Né, infine, possono essere valutate le argomentazioni difensive in punto di cessazione o affievolimento delle esigenze cautelari, a ciò ostando il principio devolutivo vigente in sede di appello cautelare, che impedisce di verificarne la fondatezza, propedeutica alla revoca o sostituzione della misura cautelare, a fronte della delimitazione delle richieste difensive alla sola concessione dell'autorizzazione al lavoro ai sensi dell'art. 284 III co. c.p.p.". Assunto, questo che, secondo il ricorrente, che deve essere censurato te- nuto conto dell'insegnamento di codesta Suprema Corte per il quale: "La cogni- zione del giudice dell'appello cautelare è limitata, in applicazione al principio de- volutivo, ai punti della decisione impugnata ma non all'ambito dei motivi dedotti e ciò soprattutto quando i punti investiti dal gravame si trovano in rapporto di pre- giudizialità, dipendenza, inscindibilità o connessione con altri non oggetto di gra- varne, così da rendere necessaria, per il giudice del gravame, una completa "co- gnitio causae" nell'ambito del devoluto" (il richiamo è alla pronuncia di sez. 5 n. 30838/2014, in cui la Corte ha ritenuto che il Tribunale, adito contro il rigetto della richiesta di autorizzazione al lavoro a persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, legittimamente avesse esteso la propria verifica ai profili della pratica- bilità ed efficacia dei controlli sul rispetto delle prescrizioni imposte, sebbene il primo giudice avesse respinto l'istanza per difetto della dimostrazione dello stato di indigenza e l'indagato avesse proposto appello contestando tale specifica valu- tazione. Peraltro, si sostiene che, tenuto conto della motivazione con cui il GIP ri- gettava la chiesta autorizzazione, esclusivamente fondata sull'attualità delle esi- genze cautelari, tale argomentazione doveva necessariamente essere affrontata dalla difesa nell'impugnazione di quel provvedimento ex art. 310 c.p. Il ricorrente chiede, pertanto, che questa Corte di legittimità annulli l'ordi- nanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di doglianza sopra illustrati appaiono fondati, nei termini che si andranno meglio a specificare, e pertanto l'ordinanza impugnata deve essere an- nullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania.
2. Va, in primis, evidenziato, che, correttamente, il giudice dell'appello cau- telare ha ritenuto -e tale affermazione non cozza affatto con i principi affermati dalla richiamata sentenza 30838/2014 di questa Corte- che la propria decisione dovesse investire le doglianze difensive in ordine alla sussistenza delle condizioni 4 perché il LI fosse autorizzato ad allontanarsi dal luogo ove si trova ristretto agli arresti domiciliari per recarsi al lavoro ai sensi dell'art. 284 co. 3 cod. proc. pen. e non altro. Ebbene, occorre partire proprio dalla norma del codice di rito, secondo cui "3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una atti- vità lavorativa". Gli arresti domiciliari, dunque, secondo previsione del legislatore, devono tener conto delle esigenze di lavoro ed assistenza della persona sottopostavi così da non arrecarle un maggiore pregiudizio rispetto a quello necessario in ragione della natura e degli scopi della cautela. Va aggiunto che il Collegio ritiene di aderire a quell'orientamento giurispru- denziale, divenuto ormai decisamente maggioritario negli ultimi anni, secondo cui, in tema di arresti domiciliari, il provvedimento di diniego di concessione dell'auto- rizzazione ad assentarsi per lo svolgimento di attività lavorativa deve qualificarsi come "ordinanza in materia di misure cautelari" e, conseguentemente, era impu- gnabile mediante appello ex art. 310 cod. proc. pen., così com'è avvenuto (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 18202 del 28.3.2013, Brittannico, rv. 255987; conf. sez. 2, n. 17857 del 12.3.2015, Iacono, rv. 263757). Rimane, tuttavia, valido il dictum secondo cui la concessione dell'autoriz- zazione a recarsi al lavoro non si configura come un diritto del detenuto agli arresti domiciliari, tanto è vero che non sono consentite attività lavorative che snaturano il regime cautelare, svolgendosi con continui spostamenti difficilmente controllabili (così sez. 1, n. 103 dell'1.12.2006 dep. 1'8.1.2007, Cherchi, rv. 235341). E anche pienamente attuale è l'affermazione che il giudice, nell'autorizzare l'allontana- mento dal domicilio per attività lavorative, non può prescindere dalla valutazione della compatibilità di tali attività con le esigenze cautelari alla base della misura stessa (così sez. 2, n. 1556 dell'8.11.2005 dep. il 16.1.2006, Ferdico, rv. 233143, 19 in un caso in cui è stata negata l'autorizzazione, perché l'attività lavorativa si sa- rebbe svolta in un luogo che avrebbe consentito all'imputato di avere contatti con chiunque).
3. Se questi sono i principi normativi e giurisprudenziali di riferimento, è evidente che la norma circa l'autorizzazione al lavoro da parte del giudice penale deve essere interpretata, in senso conforme alla Carta costituzionale, in termini di uguaglianza tra lavoratori autonomi e dipendenti, senza alcuna distinzione pregiu- diziale neanche tra lavoratori pubblici e privati. 5 In altri termini, il giudice penale sarà chiamato a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 284 co. 3 cod. proc. pen. per la concessione della chiesta autorizzazione e la compatibilità del lavoro in relazione al reato per il quale vi è cautela ed alla ratio stessa del regime di detenzione cautelare, senza che abbia un valore dirimente che si tratti di lavoratore autonomo o dipendente, pubblico o privato. Dovrà valutare poi che un'offerta di lavoro reale ci sia (ma ciò è eviden- temente superfluo nel caso di chi un lavoro ce l'ha e risulta soltanto sospeso dallo stesso in ragione della misura cautelare irrogatagli). La motivazione del provvedimento impugnato, in tal senso, si presta alle dedotte censure laddove vi si legge che: "in via del tutto preliminare ed assorbente rispetto alla trattazione dei profili di merito del gravame, deve premettersi che nella specie opera, come già incidentalmente evidenziato da questo tribunale nel corpo della precedente ordinanza di rigetto ex art. 310 c.p.p. sopra richiamata, l'istituto della sospensione cautelare obbligatoria del rapporto di servizio che lega LI all'ente locale di appartenenza in applicazione del disposto dell'art. 91 del d.p.r. 3/1957". E' evidente, come rilevano i giudici del gravame cautelare che il provvedi- mento di sospensione "...di natura amministrativa, automaticamente operante in caso di applicazione di misura cautelare custodiale, non può considerarsi superato dalla nota datata 17 luglio, nella quale il Responsabile del I Settore del Comune di RA fa presente che avrebbe provveduto ad adottare l'atto di reintegra- zione nel posto di lavoro non appena il LI fosse stato autorizzato dall'Autorità competente". Tuttavia non è compito del giudice penale valutare la compatibilità dell'au- torizzazione al lavoro che va o non va a concedere con l'esistenza o la persistenza di atti amministrativi di sospensione dal lavoro. Una volta eventualmente concessa l'autorizzazione al lavoro, infatti, dovrà essere l'Autorità Amministrativa competente, sotto la propria esclusiva responsa- bilità, a valutare se ci siano le condizioni per rimuovere l'ostacolo di natura ammi- nistrativa (sia esso derivante da una norma primaria o secondaria) che impedisce all'interessato di tornare al lavoro.
4. S'impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per un nuovo esame da parte del Tribunale di Catania, in ordine, evidentemente, alla sussistenza delle condizioni richieste per ottenere l'autorizzazione al lavoro ex art. 284 co. 3 cod. proc. pen. (l'impossibilità di provvedere altrimenti alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero il versare in una situazione di assoluta indi- genza). 6 Non rileverà, evidentemente, la concreta fruibilità di tale autorizzazione, a fronte di un provvedimento di sospensioni dal lavoro che dovrà essere -va riba- dito- l'Autorità Amministrativa competente a valutare se revocare o meno. La valutazione ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 284 cod. proc. pen., comma 3, cui sarà chiamato il giudice del rinvio dovrà evidentemente informarsi ai criteri di particolare attenzione sulla compatibilità dell'attività lavora- tiva cui attenderebbe l'imputato o indagato con le esigenze cautelari poste a base della applicata misura domiciliare (cfr. ex multis sez. 6, n. 12337, del 25.2.2008, rv. 239316). Occorrerà peraltro tenere nella dovuta considerazione che questa Suprema Corte ha rilevato in più occasioni che l'ineludibile tutela della sicurezza sociale, connessa al pericolo di reiterazione criminosa, non è di per sé inconcilia- bile, previe le opportune verifiche in fatto demandate al giudice di merito, con l'esigenza di conservazione del posto di lavoro stabile di cui il soggetto già di- sponga, in funzione della soddisfazione delle indispensabili esigenze di vita (cfr. sez. 6, n. 20550 del 21.05.2010, rv. 247100). E con riferimento alla condizione di assoluta indigenza del richiedente, secondo quanto previsto dall'art. 284 cod. proc. pen., comma 3, oltre che evidentemente tenere nella debita considerazione la circostanza che, pur in costanza di sospensione dal lavoro, il richiedente perce- pisce la metà dello stipendio, dovrà tenersi conto dell'affermazione di questa Corte di legittimità laddove si è chiarito che la stessa deve essere riferita ai bisogni primari dell'individuo e dei familiari ai quali può essere data risposta solo con il lavoro;
e che nei bisogni primari bisogna ricomprendere necessità ulteriori rispetto alla sopravvivenza fisica, quali quelle relative alla comunicazione, all'educazione, alla salute ed altro (cfr. oltre la già citata sez. 4, n. 18202 del 28.3.2013, Brittan- nico, rv. 255987, le più risalenti sez. 4, n. 10980 del 29.01.2007, rv. 236194; sez. 3, n. 34253 del 15.07.2010, rv. 248228).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ca- tania. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Luisa Bianchi Vincenzo Pezzella Vines beffelle Shute Sienc S S A C CORTE SUPPEMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale T C O F DEPOSITATO IN CANCELLERA IL FUNZIONT - 8 MAR. 2016 ZDILIARIO 7 Dr.ssa Gabriella Lamelza