Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2010, n. 20550
CASS
Sentenza 21 maggio 2010

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In tema di arresti domiciliari, benché la concessione dell'autorizzazione a recarsi al lavoro non si configuri in via di principio come un diritto del detenuto agli arresti domiciliari, il giudice, nel valutare la compatibilità dell'attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva, deve riconoscere rilevanza alla situazione di colui che invochi la possibilità di continuare a svolgere un lavoro già intrapreso da anni in regime contrattuale garantito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il giudice dell'appello cautelare aveva respinto, senza adeguata e logica motivazione, l'istanza dell'imputato ad essere autorizzato a riprendere la propria attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato svolta da quasi venti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2010, n. 20550
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20550
    Data del deposito : 21 maggio 2010

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