Sentenza 28 marzo 2013
Massime • 1
In tema di arresti domiciliari, il provvedimento di diniego di concessione dell'autorizzazione ad assentarsi per lo svolgimento di attività lavorativa deve qualificarsi come "ordinanza in materia di misure cautelari" e, conseguentemente, è impugnabile mediante appello ex art. 310 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/03/2013, n. 18202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18202 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 28/03/2013
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 436
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 6175/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA SC N. IL 25/06/1981;
avverso l'ordinanza n. 547/2012 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO, del 19/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
sentite le conclusioni del PG. Dott. IACOVIELLO FR Mauro, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Taranto, con provvedimento in data 19.12.2012, decidendo sulla richiesta di riesame proposta da IC FR, avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari resa dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale in data 28.11.2012, confermava integralmente il provvedimento cautelare genetico, in riferimento alla detenzione di gr. 75 di marijuana e gr. 6 di hashish rinvenuti presso l'abitazione del prevenuto. Con riguardo alle esigenze di cautela, il Tribunale osservava che andava condivisa la prognosi negativa effettuata dal primo giudice, in ordine al pericolo di reiterazione criminosa. In riferimento alla richiesta di allontanamento dal luogo di esecuzione della misura in atto, per l'esercizio di attività lavorativa, il Collegio sottolineava che non risultava provato il requisito della assoluta indigenza del prevenuto, stante il mancato riscontro della entità della rata mensile relativa al mutuo fondiario;
ed osservava che IC conviveva ancora con i genitori, pur avendo formalmente costituito un nucleo autonomo, solo per fruire dei relativi vantaggi fiscali. Il Tribunale riteneva, pertanto, che l'istanza di autorizzazione al lavoro non potesse trovare accoglimento.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IC FR, a mezzo del difensore.
L'esponente denuncia il vizio motivazionale, in riferimento al diniego dell'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa ai sensi dell'art. 284 cod. proc. pen., comma 3. La parte osserva che il prevenuto, pur avendo mantenuto la residenza in Grottaglie, Via Castello n. 40, risulta domiciliato in via Ferraris n. 91, abitazione ove è avvenuta la perquisizione e dove attualmente IC si trova in regime di arresti domiciliari, in assoluta solitudine. L'esponente sottolinea che i genitori dell'indagato risiedono in Grottaglie, via Tremiti n. 10; ed assume che, sul punto, il tribunale sia incorso in errore, atteso che la Carta di Identità del prevenuto riporta ancora il precedente indirizzo, di via Tremiti n. 10.
Il deducente rileva di avere prodotto, unitamente alla istanza per l'allontanamento dal domicilio per svolgere attività lavorativa, documentazione relativa ai redditi percepiti dal IC ed alla composizione del nucleo familiare. Osserva, inoltre, che la circostanza che IC non risieda nell'immobile acquistato mediante accensione del mutuo fondiario si inferisce dallo stato grezzo in cui versa il predetto immobile, emergente dalla documentazione versata in atti.
L'esponente rileva di avere documentato di percepire un reddito annuo pari ad Euro 14.582,00, svolgendo attività lavorativa quale operaio specializzato presso l'officina gestita dal padre, IC EL. Considera di dovere far fronte al pagamento della rata mensile di Euro 450,00, relativa al richiamato mutuo fondiario;
ed evidenzia di dovere sostenere le spese di locazione e gestione dell'abitazione di via Ferraris n. 91, ove risulta domiciliato. Il ricorrente osserva poi che il padre EL non può sostenere il costo delle rate relative al mutuo fondiario;
e sottolinea di non aver in precedenza documentato la situazione patrimoniale di IC EL, ritenendo di dovere limitare l'indagine economica rilevante ai fini del permesso al lavoro, alla posizione del solo indagato.
La parte ritiene arbitraria e priva di supporto documentale l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, con riguardo al carattere fittizio della intervenuta costituzione di un nucleo familiare autonomo.
Osserva che proprio il diniego di autorizzazione allo svolgimento della attività lavorativa determina lo stato di indigenza dell'esponente. Con riguardo all'ammontare delle rate del mutuo fondiario, rileva di avere prodotto il documento di sintesi del mutuo in parola.
Considera, infine, che sussistono i presupposti per un giudizio prognostico di scrupolosa osservanza delle prescrizioni che verranno imposte all'indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
3.1 Non sfugge che, secondo un risalente orientamento giurisprudenziale, il provvedimento di diniego (o di concessione) all'indagato, che si trovi agli arresti domiciliari, dell'autorizzazione ad assentarsi per lo svolgimento di attività lavorativa, sarebbe inoppugnabile e neppure ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost., in quanto non direttamente incidente sulla libertà personale. Si osserva, peraltro, che la Suprema Corte ha condivisibilmente chiarito che l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo ove si scontano gli arresti domiciliari, prevista dall'art. 284 cod. proc. pen., comma 3, risolvendosi in una modalità di carattere permanente che incide in misura apprezzabile sul regime cautelare, deve qualificarsi come "ordinanza in materia di misure cautelari"; e che conseguentemente, avverso detto provvedimento deve ritenersi ammissibile l'impugnazione di merito e quindi il ricorso in cassazione (cfr. Cass. Sezione 6^, sentenza n. 4418 del 18.11.1994, dep. 25.01.2995, Rv. 200858). Il Collegio aderisce all'orientamento da ultimo richiamato, per condivise ragioni, conducente a ritenere esperibili avverso i provvedimenti comunque incidenti sulla libertà personale, i mezzi impugnatori previsti in materia di misure cautelari personali, nel Capo 6^, Libro 4^, del codice di procedura penale.
3.2 Tanto premesso, si osserva che il ricorso è fondato e che l'impugnata ordinanza del Tribunale di Taranto deve essere annullata, demandandosi ai giudici dell'impugnazione cautelare una nuova e più analitica verifica delle ragioni postulate dal prevenuto, con il supporto di dati documentali, sugli impegni di spesa assunti contrattualmente da IC FR e sulle condizioni di vita del medesimo, ai fini dell'applicazione del regime cautelare previsto dall'art. 284 cod. proc. pen., comma 3. Non sfugge che la valutazione ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 284 cod. proc. pen., comma 3, deve informarsi a criteri di particolare attenzione sulla compatibilità dell'attività lavorativa cui attenderebbe l'imputato o indagato con le esigenze cautelari poste a base della applicata misura domiciliare (Cass. Sez. 6^, sentenza n. 12337, del 25.2.2008, dep. 10.03.2008, Rv. 239316). Occorre peraltro considerare che questa Suprema Corte ha rilevato che l'ineludibile tutela della sicurezza sociale, connessa al pericolo di reiterazione criminosa, non è di per sè inconciliabile, previe le opportune verifiche in fatto demandate al giudice di merito, con l'esigenza di conservazione del posto di lavoro stabile di cui il soggetto già disponga, in funzione della soddisfazione delle indispensabili esigenze di vita (cfr. Cass. Sez. 6^, Sentenza n. 20550 del 21.05.2010, dep. 28.05.2010, Rv. 247100). Con riferimento alla condizione di assoluta indigenza del richiedente, secondo quanto previsto dall'art. 284 cod. proc. pen., comma 3, deve poi osservarsi che questa Suprema Corte ha chiarito che la stessa deve essere riferita ai bisogni primari dell'individuo e dei familiari ai quali può essere data risposta solo con il lavoro;
e che nei bisogni primari bisogna ricomprendere necessità ulteriori rispetto alla sopravvivenza fisica, quali quelle relative alla comunicazione, all'educazione, alla salute ed altro (cfr. Cass. Sez. 4^, sentenza n. 10980 del 29.01.2007, dep. 15.03.2007, Rv. 236194;
Cass. Sez. 3^, sentenza n. 34253 del 15.07.2010, dep. 22.09.2010, Rv. 248228).
3.3 Orbene, l'ordinanza del Tribunale di Taranto non risulta conferente, rispetto ai richiamati principi che, secondo diritto vivente, informano la nozione di assoluta indigenza rilevante ai sensi dell'art. 284 cod. proc. pen., comma 3. Oltre a ciò, la decisione in esame non si mostra sorretta da adeguata e logica motivazione, in rapporto agli aspetti valutativi della regiudicanda cautelare che erano stati sottoposti all'esame del Collegio. Il Tribunale, invero, dopo aver considerato sussistente il pericolo di attività recidivante specifica, omettendo ogni considerazione rispetto allo stato di incensuratezza del prevenuto, ha effettuato sbrigative valutazioni sul difetto di prova in ordine allo stato di indigenza di IC FR, sulle condizioni di vita del medesimo indagato ed in riferimento alla consistenza degli impegni di spesa rispetto ai quali IC risulta contrattualmente obbligato (mutuo fondiario), che si risolvono nell'omessa valutazione della documentazione acquisita agli atti, relativa a dati qualificati dal carattere della decisività, nell'ambito dello stesso apparato motivazionale sottoposto a critica. L'ordinanza impugnata si mostra perciò lacunosa e generica in riferimento alle specifiche doglianze formulate dall'odierno ricorrente contro il provvedimento di diniego degli arresti domiciliari lavorativi da parte del giudice della cautela.
3.4 Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza che occupa, con rinvio al Tribunale di Taranto, per nuovo esame dell'atto di impugnazione del IC, in riferimento alla doglianza afferente al diniego di autorizzazione ad assentarsi dal luogo di arresto per l'esercizio di attività lavorativa, secondo i principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Taranto.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013