Sentenza 29 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di disciplina degli arresti domiciliari, la condizione di assoluta indigenza dell'imputato, cui la legge subordina l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di arresto per esercitare un'attività lavorativa, deve essere riferita ai bisogni primari dell'individuo e dei familiari a suo carico, ai quali può essere data risposta solo attraverso il lavoro: la nozione di bisogni primari peraltro comprende anche - per l'evolversi delle condizioni sociali - le spese per l'educazione, quelle per la comunicazione o per il mantenimento in salute. (Nella fattispecie la Corte ha censurato l'interpretazione "pauperistica" data dal giudice di merito che aveva negato la sussistenza dell'assoluta indigenza atteso che l'imputato aveva di che nutrirsi e coprirsi).
Commentario • 1
- 1. Gli arresti domiciliari e la situazione di indigenzaZaina Carlo Alberto · https://www.diritto.it/ · 21 gennaio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2007, n. 10980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10980 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 29/01/2007
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 150
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 27599/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA FA, N. a Roma il 25.2.1974;
avverso l'ordinanza in data 5.5.2006 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI Patrizia;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto proc. gen. Dott. BAGLIONE Tindari che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
IA FA ricorre per cassazione avverso l'ordinanza di cui in epigrafe con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice de libertate, ha rigettato l'appello proposto dall'imputato avverso l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale, che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari ovvero, in via subordinata, della concessione dell'autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa.
Il Tribunale riteneva la persistenza delle esigenze cautelari sul duplice rilievo della gravita del fatto (detenzione illecita di gr. 356 di cocaina, oltre a bilancino elettronico e sostanze da taglio) e dell'intervenuta definizione del procedimento con sentenza di applicazione della pena nella misura di anni 3 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa. Riteneva, inoltre, conformemente a quanto già rilevato dal GIP, l'inapplicabilità dell'art. 284 c.p.p., comma 3, osservando sul punto che difettava la prova rigorosa della situazione di assoluta indigenza, che sola poteva giustificare l'autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo dell'arresto per poter esercitare un'attività lavorativa.
La difesa del IA articola due motivi, con i quali prospetta una duplice violazione di legge ed il conseguente difetto di motivazione.
Con il primo lamenta la violazione dell'art. 284 c.p.p., comma 3, sul rilievo che i giudici del Tribunale avrebbero preso in considerazione solo una delle ipotesi alternativamente prevista dal citato articolo, tralasciando l'altra, argomentando quindi, in proposito, che anche l'impossibilità di provvedere altrimenti alle indispensabili esigenze di vita poteva essere posta a fondamento dell'autorizzazione de qua. Inoltre, censura anche la valutatone operata dal Tribunale del concetto di "assoluta indigenza", da intendersi correttamente, non in termini assoluti ma in relazione ai bisogni primari dell'individuo e l'omessa valutazione della produzione documentale sul punto. Con il secondo si duole dell'errata valutazione della persistenza delle esigenze cautelari, prospettando l'attenuazione delle stesse alla luce del tempo trascorso dall'inizio della detenzione (un anno) e dell'assenza di precedenti penali del prevenuto. Il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto si risolve in una censura in punto di adeguatezza della misura cautelare, avendo il tribunale ampiamente motivato sulla pericolosità sociale dell'indagato (sia apprezzando la gravita del reato, dimostrata dal quantitativo complessivo della droga, sia la personalità dell'agente, pluripregiudicato), in tal modo giustificando in modo adeguato la scelta della misura cautelare degli arresti domiciliari, del resto già più gradata rispetto a quella della custodia in carcere.
Con la propria doglianza, a ben vedere, il ricorrente vorrebbe, inammissibilmente, che questa Corte esercitasse un controllo di merito, attraverso una non consentita rilettura della vicenda e una parimenti non consentita rinnovazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità, effettuato dal giudicante in modo rispettoso del disposto normativo (art. 275 c.p.p., commi 2 e 3). Ineccepibile è anche la decisione negativa in ordine alla richiesta dell'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di applicazione degli arresti domiciliari per svolgere un'attività lavorativa.
Come è noto, l'articolo 284 c.p.p., comma 3 prevede che il giudice possa autorizzare l'indagato/imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per un tempo strettamente necessario per esercitare un'attività lavorativa, qualora non possa altrimenti provvedere alle sue "indispensabili esigenze di vita" ovvero versi in stato di "assoluta indigenza".
È indubbiamente vero che, quanto ai presupposti per la concedibilità dell'autorizzazione a svolgere l'attività lavorativa, la giurisprudenza è ormai orientata nel senso che la condizione di "assoluta indigenza" va riferita ai bisogni primari dell'individuo e dei familiari a suo carico, ai quali non può essere data soddisfazione se non attraverso il lavoro, con la precisazione che la nozione di "bisogni primari" si carica di significati concreti con l'evolversi delle condizioni sociali, dovendo ritenersi in essi comprese, a titolo esemplificativo, le spese per le comunicazioni, l'educazione e la salute. Cosicché non opera un'interpretazione analogica o estensiva, vietata dal carattere eccezionale della norma, il giudice che rifiuti una concezione "pauperistica" dell'assoluta indigenza, comprendendo nelle esigenze cui sopperire anche necessità ulteriori rispetto a quelle della fisica sopravvivenza (vitto, vestiario e alloggio) (Cass., Sez. VI, 1^ luglio 1999, PM in proc. Gessetto;
in termini, Cass., Sez. III, 28 settembre 2001, Fontana). Ma è altrettanto vero che la valutazione del giudice in ordine alla concessione del beneficio della concessione dell'autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa deve essere improntata a particolare rigore proprio come dimostrato dalla qualificazione, nella norma, dei presupposti autorizzativi in termini di "indispensabilità" e di "assolutezza".
Il relativo apprezzamento, infatti, non può prescindere dalla valutazione della compatibilità dell'attività lavorativa proposta con le esigenze cautelari poste alla base della misura, la quale costituisce pur sempre una forma di custodia cautelare (articolo 284 c.p.p., comma 5). Il giudice, cioè, va ribadito a chiare lettere, nell'autorizzare l'allontanamento domiciliare per attività lavorativa (articolo 284 c.p.p., comma 3), deve procedere ad una valutazione improntata a criteri di particolare rigore (come emerge dalla qualificazione dei presupposti autorizzativi in termini di "indispensabilità" e di "assolutezza": "se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assolta indigenza...") e, a tal fine, non può certamente prescindere dalla valutazione anche della compatibilità di tale attività con le esigenze cautelari (di recente, in termini, Cass., Sez. I, 1^ dicembre 2006, Cerchi, che, quindi, coerentemente, ha ritenuto corretta e non censurabile la decisione di merito che aveva negata la concessione del beneficio evidenziando che l'attività lavorativa che si chiedeva di poter svolgere avrebbe comportato l'allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari e spostamenti continui con orari di lavoro difficilmente controllabili;
nonché, in precedenza, Sez. IV, 15 marzo 2005, Haris, che, quindi, ha ritenuto corretta e congruamente motivata la decisione reiettiva del tribunale de liberiate, che aveva valutata con rigore la richiesta e saggiata negativamente la compatibilità con le esigenze cautelari, mettendo a tal riguardo in evidenza come l'autorizzazione richiesta, implicando la possibilità per il prevenuto di restare fuori di casa per considerevoli periodi della giornata, avrebbe finito con il frustrare ogni possibilità di sottoporlo ai controlli necessari a fini cautelari). In questa prospettiva ermeneutica si è posto qui il Tribunale de libertate che ha assorbentemente apprezzato come non fosse stato neppure adeguatamente documentato il presupposto dell'"assoluta indigenza" in cui avrebbe versato il prevenuto e, ovviamente, non compete a questa Corte verificare, in fatto, il compendio della produzione difensiva. Basta rilevare la correttezza del percorso motivazionale seguito dal Tribunale e l'insussistenza di vizi, anche solo motivazionali, suscettibili di censura. Proprio le ragioni del diniego consentono assorbentemente di non approfondire oltre i profili evidenziati con la doglianza difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2007