Sentenza 8 novembre 2005
Massime • 1
In tema di arresti domiciliari il giudice, nell'autorizzare l'allontanamento dal domicilio per attività lavorative, non può prescindere dalla valutazione della compatibilità di tali attività con le esigenze cautelari alla base della misura stessa (fattispecie di diniego di autorizzazione, perché l'attività lavorativa si sarebbe svolta in un luogo che avrebbe consentito all'imputato di avere contatti con chiunque).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2005, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 08/11/2005
Dott. SIRENA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1675
Dott. MONASTERO NC - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 028533/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD FR PA, N. IL 16/03/1965;
avverso ORDINANZA del 19/05/2005 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
Udito il P.G. Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 19/04/2005 il G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta aveva rigettato l'istanza di DI NC OL, indagato per i reati di cui all'art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e 3, n. 1) e L. n. 110 del 1975, art. 4 e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, tendente ad ottenere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa.
Sull'appello proposto nell'interesse dell'indagato, con ordinanza del 19/05/2005, depositata il 26/05/2005, il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Riesame, rigettava l'impugnazione e, conseguentemente, confermava l'ordinanza impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese della procedura.
Con ricorso depositato in cancelleria il 13/07/2005, l'Avv. Assennato Maria Francesca, difensore di fiducia di DI NC OL, impugnava la suddetta ordinanza deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., 1 comma, lett. b) in relazione agli artt. 284 e 310 c.p.p..
La difesa del ricorrente riteneva che il Tribunale del Riesame avesse errato nel ritenere inoppugnabile il provvedimento di diniego all'indagato dell'autorizzazione a prestare attività lavorativa e che nelle ipotesi di revoca, di modificazione o di estinzione delle misure cautelari, dovesse essere proposta impugnazione ai sensi dell'art. 310 c.p.p. e cioè appello e solo in prosieguo, ricorrendone le condizioni, avrebbe potuto essere esperito il ricorso per Cassazione.
Effettivamente, la tesi della difesa del ricorrente è corretta ed in linea con la giurisprudenza a Sezione Unite di questa Corte (sent. Lombardi, del 3/12/1996), che si è espressa nel senso che i provvedimenti emessi a norma dell'art. 284 c.p.p., comma 3, che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare e devono quindi essere compresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale: ne consegue che ad essi si applicano le regole sull'impugnazione di cui all'art. 310 c.p.p., che prevede un sindacato di secondo grado esteso anche al merito.
Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale di Caltanisetta, quale Giudice del secondo grado, ha esaminato puntualmente nel merito la richiesta del DI ed ha ritenuto di negare l'autorizzazione al lavoro, confermando il precedente provvedimento di diniego del G.I.P., avendo valutato, da un lato, che le esigenze cautelari non potevano dirsi attenuate, dall'altro che la tipologia del lavoro proposto avrebbe consentito all'indagato contatti con chiunque così vanificando lo scopo cui gli arresti domiciliari erano finalizzati, infine, che lo stato di indigenza non risultava dimostrato. Con il secondo motivo di ricorso il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 284 c.p.p., comma 3. Osservava che erroneamente il DI non era stato ritenuto soggetto indigente da parte del Collegio di Caltanissetta, vista l'ampia dimostrazione dello stato di indigenza dello stesso, il cui stipendio costituiva unica fonte di reddito per l'intero nucleo familiare. A fronte dei rilievi svolti sul punto dal Tribunale le ragioni di gravame oggi rappresentate risultano coinvolgere mere questioni di fatto, apparendo tesi ad ottenere un'inammissibile diversa valutazione da parte di questa Corte di quei medesimi elementi sui quali si è già esaurientemente intrattenuto il Tribunale di Caltanisetta per motivare il proprio convincimento. Inoltre, l'affermazione riguardante l'asserita dimostrazione dello stato di indigenza risulta del tutto generica, posto che non è detto in base a quale documentazione tale circostanza dovrebbe risultare provata.
Con il terzo motivo di ricorso il difensore del DI ha dedotto la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione all'art. 274 c.p.p.. Sottolineava che rilevante ai fini della concessione della autorizzazione di cui all'art. 284 c.p.p., comma 3, fosse la sola sussistenza dei requisiti richiesti della norma, e non anche, come traspariva dall'ordinanza, il grado e l'intensità delle esigenze cautelari.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, l'autorizzazione all'allontanamento domiciliare per attività lavorativa non può prescindere dalla valutazione della compatibilità di tale attività con le esigenze cautelari alla base della misura stessa (sent. 4/12/1998, El Shaibany, rv. 213142), dovendosi inoltre valutare l'idoneità del lavoro proposto a mantenere quei vincoli e quei controlli che sono funzionali al raggiungimento delle finalità proprie del provvedimento cautelare ancora in atto. L'esame condotto dal Tribunale di Caltanisetta risulta assolutamente in linea con le indicazioni della richiamata giurisprudenza e va esente da censure di natura logico-giundica valutabili nella presente sede di legittimità.
Il ricorso risulta pertanto infondato e deve essere rigettato con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2006