CASS
Sentenza 16 ottobre 2023
Sentenza 16 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2023, n. 41966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41966 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO nel procedimento a carico di: OL IE nato a [...] il 06/0911995 EV LU nato a [...] il [...] MO RE nato a [...] il [...] EB ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO L4NNA; sentite le conclusioni dell'Avvocato generale IE GAETA, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv. FRANCESCO ROMEO, che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41966 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 30/06/2023 RITENUTO IN IFATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Torino ha rigettato l'appello proposto dal Pubblico ministero, avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 03/11/2022, che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, presentata nei confronti di RO CO, CA NO, EA MO e BE EB, indagati per i reati di istigazione a delinquere e apologia di reato ex artt. 110, 81, 414 terzo e quarto comma cod. pen., aggravati dal carattere terroristico dei delitti oggetto di tali azioni istigatorie e apologetiche. 1.1. Nel provvedimento reiettivo, il Tribunale del riesame ha sottolineato che: a) nonostante l'uso - da parte del gruppo musicale - del passamontagna in alcuni concerti, non ci sono stati dubbi, circa l'identificazione fisica dei cantanti, che risultano regolarmente registrati alla SIAE. L'uso del passamontagna non si presenta, allora, come un tentativo di agire nell'anonimato o nella clandestinità, bensì come un mero espediente artistico;
b) la condizione personale degli indagati (soggetti incensurati, nonché privi di ruoli o contatti con nuclei estremisti), oltre che il contesto in cui si è realizzata la condotta, i destinatari dei messaggi (trattasi di brani suonati in concerti, ovvero diffusi tramite canali digitali, che sono rivolti a un pubblico giovane, verosimilmente ignaro di molte delle vicende storiche rievocate) e, infine, il contenuto stesso dei brani (odiosi, ma consistenti più che altro in farneticazioni) fossero elementi in grado di rendere inesistente il paventato pericolo concreto, di commissione di atti terroristici o di costituzione di bande armate;
c) tutto sarebbe inquadrabile, in definitiva, in un determinato genere musicale, che intrinsecamente si connota per l'utilizzo di messaggi particolarmente crudi, espliciti e molto forti quanto ai toni. Non può quindi escludersi, secondo il Tribunale del riesame, che si trattasse di una mera operazione artistica e musicale, sebbene di carattere marcatamente provocatorio. Il pericolo creato da tale gruppo musicale presenta, dunque, una natura di pericolo astratto, se non addirittura congetturale. 5.2. Ha evidenziato il Tribunale, inoltre, come l'utilizzo dell'immagine del terrorista, mentre usa la pistola P38, rappresenti una grave e superficiale banalizzazione di un drammatico periodo storico del nostro Paese. Trattasi, quindi, di una condotta sicuramente da censurare, sotto il profilo etico e morale. Tale giudizio, profondamente critico sul piano extragiuridico, non incide, però, sul fatto che uno Stato liberai/democratico - saldo e maturo nelle sue istituzioni - non possa nutrire timore alcuno, dinanzi a tali "provocazioni". Interpretazioni troppo estensive, circa la delimitazione dei confini applicativi di tali tipologie di reato - che si spingano, quindi, fino a ricomprendervi condotte solo simboliche e 2 semplicemente provocatorie di protesta radicale - possono invece determinare, in una sorta di eterogenesi dei fini, concrete conseguenze negative, pericolose proprio per l'ordine pubblico, favorendo il raggrumarsi di galassie clandestine di radicale opposizione al sistema. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, denunciando inosservanza della legge penale sostanziale, nonché insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Contrariamente all'assunto del Tribunale, sussiste il pericolo concreto, atto a far ritenere integrato il contestato paradigma normativo, in quanto gli indagati si sono mostrati nei video musicali e nei concerti con il viso coperto da passamontagna;
si sono esibiti in centri sociali e locali occupati, laddove era presente un pubblico sicuramente sensibile al fascino di tali messaggi;
hanno adoperato canali di comunicazione telematici, indirizzando messaggi distorti ad una vastissima platea di fruitori. Le giovani generazioni risultano facilmente influenzabili, inoltre, dal messaggio che viaggia in rete e a ciò contribuisce la situazione di crisi economica e socio-culturale del Paese. L'ignoranza di quanto realmente accaduto, sotto il profilo storico, potrebbe comportare una sorta di rivalutazione di fatti verificatisi nel passato. Trattasi, peraltro, di soggetti alcuni dei quali sono stati, in passato, denunciati per l'invasione di un edificio scolastico, nonché per l'imbrattamento della statua di Montanelli. I testi musicali si riferiscono, in modo esplicito, alle armi e ai centri sociali occupati;
la stessa scelta della denominazione del gruppo appare finalizzata ad eliminare il grado di disvalore connesso a gravi fatti accaduti nel passato. Gli ammiratori del gruppo, peraltro, hanno avuto la capacità di raccogliere fondi per oltre ventimila euro. L'attuale stato di crisi del Paese rende sicuramente concreto, inoltre, il pericolo di recepimento dei messaggi istigatori e apologetici. La motivazione dell'ordinanza impugnata è contraddittoria e illogica, dunque, laddove deduce la carenza del pericolo concreto, atto a fondare la sussistenza dell'ipotizzato modello legale, da una valutazione di inadeguatezza ex ante del messaggio istigatorio, muovendo da elementi non univoci, tra loro convergenti e non dirimenti. La natura asseritamente artistica della condotta non comporta ipso facto /'insussistenza del reato contestato, così come ininfluenti sono lo stato di quasi incensuratezza degli indagati e la invocata volontà meramente provocatoria, oltre che sorretta da intenti di tipo commerciale della condotta, circostanze che dovrebbero elidere la natura concretamente pericolosa della condotta diffusiva, degradandola ad una attitudine istigatrice solo astratta e congetturale. Sostiene il ricorrente, dunque, non esser consentito scrinninare in modo aprioristico tale condotta, invocandone la condotta genericamente artistica. 3 Dal dato della incensuratezza non può, in alcun modo, giungersi alla conclusione della inadeguatezza del messaggio istigatorio. Non è rilevante sostenere che uno Stato saldamente democratico debba tollerare condotte di tenore potenzialmente istigatorio, laddove effettuate pubblicamente e in assenza del connotato della clandestinità. Conclude il Pubblico ministero, evidenziando la forte attitudine diffusiva del mezzo tecnologico adoperato dagli indagati, i quali si sono anche esibiti dinanzi a vaste platee. 3. Gli avv.ti Francesco Romeo, Eugenio Losco, Niccolò Vecchioni e Mauro Straini hanno presentato una memoria ex art. 611 cod. proc. pen., a mezzo della quale hanno chiesto - in via preliminare - la declaratoria dl inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, avendo i ricorrenti dedotto esclusivamente vizi concernenti il profilo della gravità indiziaria, nulla adducendo in ordine al tema dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Inoltre, il ricorso si limita ad auspicare una nuova lettura degli elementi emersi. In particolare, i ricorrenti propongono una "rilettura politica", irricevibile ed inammissibile nelle aule di giustizia. Risulta arduo immaginare, in definitiva, che delle semplici canzoni possano rappresentare un pericolo concreto di istigazione o apologia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Va affrontata - in via preliminare e assorbente - la questione processuale attinente alla insussistenza dell'interesse ad impugnare, in capo al Pubblico ministero, in ragione del mancato esame, nell'atto di impugnazione, del profilo inerente alle esigenze cautelari. Vige infatti, nella materia cautelare, il medesimo principio generale cristallizzato nell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., a norma del quale - affinché una determinata impugnazione risulti ammissibile - occorre che il soggetto legittimato alla proposizione della stessa sia portatore di un interesse concreto e attuale, che rimanga intonso fino all'epilogo del relativo procedimento. Tale interesse, inoltre, deve essere valutato avendo specifico riguardo al possibile esito finale del giudizio, in correlazione alla possibilità che ne risulti elisa la situazione giuridica che si lamentava essere illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 2689900). La giurisprudenza di legittimità, del resto, è sul punto risalente e del tutto consolidata [si veda Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, De Gasperis, Rv. 276375, a mente della quale: «È inammissibile, per difetto di interesse, il 4 /2- ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero»; nello stesso senso si è espressa Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010, che ha così statuito: «È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante»; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355 - nel ribadire il principio - ha poi fatto salvo solo il caso dei processi in relazione ai quali opera la presunzione ex 275 comma 3 cod. proc. pen., chiarendo quanto segue: «Il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.». Il Pubblico ministero, in conclusione, non ha interesse a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza reiettiva di appello cautelare, laddove si limiti a coltivare solo argomentazioni attinenti al versante indiziario, escluso dal Tribunale del riesame;
ciò in quanto un eventuale esito positivo dell'impugnazione non potrebbe portare, in alcun modo, all'adozione di una misura cautelare (già Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003, Acunzo, Rv. 227860 ha chiarito come unico interesse coltivabile per il Pubblico ministero, nella misura cautelare, sia quello attinente al mantenimento, alla modifica o all'adozione di un provvedimento cautelare). Neanche può, in senso contrario, affermarsi che il Pubblico ministero sia titolare di un interesse contrario, rispetto a quello dell'indagato, relativamente al profilo dell'accertamento della legittimità dell'ordinanza del Tribunale del riesame, in vista di una eventuale domanda risarcitoria per ingiusta detenzione, a norma dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. Ciò deriva dalla assenza - in tale sede - di una legittimazione passiva ricollegabile al Pubblico ministero, essendo 5 tale veste riconducibile esclusivamente allo Stato (così Sez. 6, n. 2386 del 24/06/1998, Machetti, Rv. 212898, la quale, nel chiarire come la legittimazione sostanziale passiva, relativamente a tale rapporto, competa soltanto allo Stato, ha aggiunto che, in tale giudizio contenzioso, l'inquirente è organo obbligatoriamente interveniente, nella veste di titolare di un diritto di impugnazione connesso al particolare aspetto pubblicistico della controversia, restando però avulso da una situazione di diritto sostanziale). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, visto che il Pubblico ministero ricorrente non ha proposto elementi atti a dimostrare la persistenza delle esigenze cautelari, poste a fondamento della originaria domanda cautelare, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 30 giugno 202:3.
b) la condizione personale degli indagati (soggetti incensurati, nonché privi di ruoli o contatti con nuclei estremisti), oltre che il contesto in cui si è realizzata la condotta, i destinatari dei messaggi (trattasi di brani suonati in concerti, ovvero diffusi tramite canali digitali, che sono rivolti a un pubblico giovane, verosimilmente ignaro di molte delle vicende storiche rievocate) e, infine, il contenuto stesso dei brani (odiosi, ma consistenti più che altro in farneticazioni) fossero elementi in grado di rendere inesistente il paventato pericolo concreto, di commissione di atti terroristici o di costituzione di bande armate;
c) tutto sarebbe inquadrabile, in definitiva, in un determinato genere musicale, che intrinsecamente si connota per l'utilizzo di messaggi particolarmente crudi, espliciti e molto forti quanto ai toni. Non può quindi escludersi, secondo il Tribunale del riesame, che si trattasse di una mera operazione artistica e musicale, sebbene di carattere marcatamente provocatorio. Il pericolo creato da tale gruppo musicale presenta, dunque, una natura di pericolo astratto, se non addirittura congetturale. 5.2. Ha evidenziato il Tribunale, inoltre, come l'utilizzo dell'immagine del terrorista, mentre usa la pistola P38, rappresenti una grave e superficiale banalizzazione di un drammatico periodo storico del nostro Paese. Trattasi, quindi, di una condotta sicuramente da censurare, sotto il profilo etico e morale. Tale giudizio, profondamente critico sul piano extragiuridico, non incide, però, sul fatto che uno Stato liberai/democratico - saldo e maturo nelle sue istituzioni - non possa nutrire timore alcuno, dinanzi a tali "provocazioni". Interpretazioni troppo estensive, circa la delimitazione dei confini applicativi di tali tipologie di reato - che si spingano, quindi, fino a ricomprendervi condotte solo simboliche e 2 semplicemente provocatorie di protesta radicale - possono invece determinare, in una sorta di eterogenesi dei fini, concrete conseguenze negative, pericolose proprio per l'ordine pubblico, favorendo il raggrumarsi di galassie clandestine di radicale opposizione al sistema. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, denunciando inosservanza della legge penale sostanziale, nonché insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Contrariamente all'assunto del Tribunale, sussiste il pericolo concreto, atto a far ritenere integrato il contestato paradigma normativo, in quanto gli indagati si sono mostrati nei video musicali e nei concerti con il viso coperto da passamontagna;
si sono esibiti in centri sociali e locali occupati, laddove era presente un pubblico sicuramente sensibile al fascino di tali messaggi;
hanno adoperato canali di comunicazione telematici, indirizzando messaggi distorti ad una vastissima platea di fruitori. Le giovani generazioni risultano facilmente influenzabili, inoltre, dal messaggio che viaggia in rete e a ciò contribuisce la situazione di crisi economica e socio-culturale del Paese. L'ignoranza di quanto realmente accaduto, sotto il profilo storico, potrebbe comportare una sorta di rivalutazione di fatti verificatisi nel passato. Trattasi, peraltro, di soggetti alcuni dei quali sono stati, in passato, denunciati per l'invasione di un edificio scolastico, nonché per l'imbrattamento della statua di Montanelli. I testi musicali si riferiscono, in modo esplicito, alle armi e ai centri sociali occupati;
la stessa scelta della denominazione del gruppo appare finalizzata ad eliminare il grado di disvalore connesso a gravi fatti accaduti nel passato. Gli ammiratori del gruppo, peraltro, hanno avuto la capacità di raccogliere fondi per oltre ventimila euro. L'attuale stato di crisi del Paese rende sicuramente concreto, inoltre, il pericolo di recepimento dei messaggi istigatori e apologetici. La motivazione dell'ordinanza impugnata è contraddittoria e illogica, dunque, laddove deduce la carenza del pericolo concreto, atto a fondare la sussistenza dell'ipotizzato modello legale, da una valutazione di inadeguatezza ex ante del messaggio istigatorio, muovendo da elementi non univoci, tra loro convergenti e non dirimenti. La natura asseritamente artistica della condotta non comporta ipso facto /'insussistenza del reato contestato, così come ininfluenti sono lo stato di quasi incensuratezza degli indagati e la invocata volontà meramente provocatoria, oltre che sorretta da intenti di tipo commerciale della condotta, circostanze che dovrebbero elidere la natura concretamente pericolosa della condotta diffusiva, degradandola ad una attitudine istigatrice solo astratta e congetturale. Sostiene il ricorrente, dunque, non esser consentito scrinninare in modo aprioristico tale condotta, invocandone la condotta genericamente artistica. 3 Dal dato della incensuratezza non può, in alcun modo, giungersi alla conclusione della inadeguatezza del messaggio istigatorio. Non è rilevante sostenere che uno Stato saldamente democratico debba tollerare condotte di tenore potenzialmente istigatorio, laddove effettuate pubblicamente e in assenza del connotato della clandestinità. Conclude il Pubblico ministero, evidenziando la forte attitudine diffusiva del mezzo tecnologico adoperato dagli indagati, i quali si sono anche esibiti dinanzi a vaste platee. 3. Gli avv.ti Francesco Romeo, Eugenio Losco, Niccolò Vecchioni e Mauro Straini hanno presentato una memoria ex art. 611 cod. proc. pen., a mezzo della quale hanno chiesto - in via preliminare - la declaratoria dl inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, avendo i ricorrenti dedotto esclusivamente vizi concernenti il profilo della gravità indiziaria, nulla adducendo in ordine al tema dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Inoltre, il ricorso si limita ad auspicare una nuova lettura degli elementi emersi. In particolare, i ricorrenti propongono una "rilettura politica", irricevibile ed inammissibile nelle aule di giustizia. Risulta arduo immaginare, in definitiva, che delle semplici canzoni possano rappresentare un pericolo concreto di istigazione o apologia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Va affrontata - in via preliminare e assorbente - la questione processuale attinente alla insussistenza dell'interesse ad impugnare, in capo al Pubblico ministero, in ragione del mancato esame, nell'atto di impugnazione, del profilo inerente alle esigenze cautelari. Vige infatti, nella materia cautelare, il medesimo principio generale cristallizzato nell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., a norma del quale - affinché una determinata impugnazione risulti ammissibile - occorre che il soggetto legittimato alla proposizione della stessa sia portatore di un interesse concreto e attuale, che rimanga intonso fino all'epilogo del relativo procedimento. Tale interesse, inoltre, deve essere valutato avendo specifico riguardo al possibile esito finale del giudizio, in correlazione alla possibilità che ne risulti elisa la situazione giuridica che si lamentava essere illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 2689900). La giurisprudenza di legittimità, del resto, è sul punto risalente e del tutto consolidata [si veda Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, De Gasperis, Rv. 276375, a mente della quale: «È inammissibile, per difetto di interesse, il 4 /2- ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero»; nello stesso senso si è espressa Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010, che ha così statuito: «È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante»; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355 - nel ribadire il principio - ha poi fatto salvo solo il caso dei processi in relazione ai quali opera la presunzione ex 275 comma 3 cod. proc. pen., chiarendo quanto segue: «Il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.». Il Pubblico ministero, in conclusione, non ha interesse a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza reiettiva di appello cautelare, laddove si limiti a coltivare solo argomentazioni attinenti al versante indiziario, escluso dal Tribunale del riesame;
ciò in quanto un eventuale esito positivo dell'impugnazione non potrebbe portare, in alcun modo, all'adozione di una misura cautelare (già Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003, Acunzo, Rv. 227860 ha chiarito come unico interesse coltivabile per il Pubblico ministero, nella misura cautelare, sia quello attinente al mantenimento, alla modifica o all'adozione di un provvedimento cautelare). Neanche può, in senso contrario, affermarsi che il Pubblico ministero sia titolare di un interesse contrario, rispetto a quello dell'indagato, relativamente al profilo dell'accertamento della legittimità dell'ordinanza del Tribunale del riesame, in vista di una eventuale domanda risarcitoria per ingiusta detenzione, a norma dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. Ciò deriva dalla assenza - in tale sede - di una legittimazione passiva ricollegabile al Pubblico ministero, essendo 5 tale veste riconducibile esclusivamente allo Stato (così Sez. 6, n. 2386 del 24/06/1998, Machetti, Rv. 212898, la quale, nel chiarire come la legittimazione sostanziale passiva, relativamente a tale rapporto, competa soltanto allo Stato, ha aggiunto che, in tale giudizio contenzioso, l'inquirente è organo obbligatoriamente interveniente, nella veste di titolare di un diritto di impugnazione connesso al particolare aspetto pubblicistico della controversia, restando però avulso da una situazione di diritto sostanziale). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, visto che il Pubblico ministero ricorrente non ha proposto elementi atti a dimostrare la persistenza delle esigenze cautelari, poste a fondamento della originaria domanda cautelare, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 30 giugno 202:3.