CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2026, n. 20406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20406 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BE AN IA nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 03/12/2025 del TRIBUNALE di Como Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IO LD che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Como, con sentenza in data 13/12/2025, ha condannato BE AN IA, alla pena di € 3.000,00 di ammenda, perché ritenuta responsabile dei reati di cui all’art. 37, comma 1, 55 comma 5, lett. c) d.lgs n. 81 del 2008 (capo 1), di cui all’art. 36, 55 comma 5, lett. c) d.lgs n. 81 del 2008, limitatamente al lavoratore GN (capo 2) e di cui all’art. 18 comma 1, lett. c), 55 comma 5, lett. c) d.lgs n. 81 del 2008, limitatamente al lavoratore GN (capo 3), quale datore di lavoro e di legale rappresentante della Dits Italia srl. In Bellagio il 09/09/2021. 2. Avverso la sentenza il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi. Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione all’affermazione della responsabilità penale, travisamento della testimonianza del brig. Giudice e delle dichiarazioni di UR NO e della documentazione fotografica. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20406 Anno 2026 Presidente: AM UC Relatore: AI EMANUELA Data Udienza: 23/04/2026 2 Il giudice avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità su un compendio probatorio palesemente travisato e con percorso argomentativo che avrebbe parcellizzato le risultanze dibattimentali, giungendo a conclusioni che non trovano conforto negli atti processuali. Avrebbe travisato la testimonianza del brigadiere Giudici, le dichiarazioni di UR NO e finanche la prova documentale in quanto le fotografie non presenterebbero né la giostra in funzione, né i lavoratori impegnati nello svolgimento di compiti lavorativi. Il Tribunale avrebbe affermato che l'assunto difensivo secondo cui il GN operava come imprenditore individuale sarebbe smentita dall'assenza di contratto scritto e dalla mancanza di regolamentazione contabile. Il Tribunale avrebbe così fondato la condanna su una mera congettura svalorizzando e ignorando le prove dichiarative di segno opposto. Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla illogicità della motivazione sulla ritenuta irrilevanza della produzione dell’ordinanza del Tribunale del riesame di Como che ha annullato il decreto di sequestro preventivo dell’attrazione in quanto priva di attinenza con le violazioni contestate. Al contrario la difesa aveva prodotto il provvedimento del tribunale del riesame per dimostrate il deficit di accuratezza della indagine ispettiva svolta dai carabinieri del NIL di Como. Violazione di legge in relazione all’art. 546 cod.proc.pen. insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione. Dalla lettura del dispositivo di evincerebbe che l’imputata era stata condannata per soli due reati, ovvero quelli di cui di cui all’art. 36, 55 comma 5, lett. c) d.lgs n. 81 del 2008, limitatamente al lavoratore GN (capo 2); di cui all’art. 18 comma 1, lett. c), 55 comma 5, lett. c) d.lgs n. 81 del 2008 (capo 3), con esclusione del capo 1), mentre la motivazione giunge a conclusioni opposte condannando l’imputata per tutti e tre i reati. Violazione di legge in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. fondato su una clausola di stile. Violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 164 cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il primo motivo di ricorso con cui si censura l’affermazione della responsabilità penale è inammissibile perché versato in fatto e diretto a chiedere una nuova valutazione delle prove. Dietro la deduzione del vizio di travisamento delle prove, il ricorrente, che peraltro non ha assolto all’onere di allegazione richiesto, mira a sollecitare una rivisitazione del fatto accertato dal Tribunale. 3 5. Al riguardo quanto all’essenza del vizio deducibile in sede di legittimità, con orientamento consolidato, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il travisamento della prova consiste non già nell’errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione. E ciò in quanto al giudice di legittimità è consentito non già di accertare eventuali travisamenti del fatto – e dunque di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice merito , bensì solo di verificare che quest’ultimo non abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta per l’appunto di reinterpretare gli elementi di prova valutati nel merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e facessero dunque effettivamente parte dell’orizzonte cognitivo di quel giudice (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 Maggio, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belluccia, Rv 244623; Sez.
5. n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola, Rv 238215; Sez. 1, n. 24667, [...], Musumeci, Rv 237207; Sez. 4, n. 21602 del 07 aprile 2007, [...], Rv 237588). 6. Nel caso in esame il ricorrente, lungi dal proporre difformità tra il contenuto della prova testimoniale (dichiarazioni del brig. Giudici e del teste UR) e il risultato di questa dato in sentenza, attraverso la diversa lettura delle prove assunte nel giudizio di merito, il ricorso mira a sollecitare il sindacato del giudice di legittimità sulle prove, sindacato che è precluso in presenza di una motivazione adeguata e congrua. La sentenza impugnata, indiscussa la qualifica di datore di lavoro della ricorrente, ha ritenuto dimostrata la violazione dell'obbligo di informazione gravante sul datore di lavoro, in forza dell'art. 36 D.lgs n. 81 del 2008, per non aver fornito ai due lavoratori UR NO e GN MU, presenti sul posto al momento dell’accertamento dei CC, una adeguata informazioni sui rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione del settore di comparto di appartenenza dell'azienda, che svolgeva una attrazione itinerante, unica nel suo genere, che prevedeva l'attività di ristorazione somministrata su una piattaforma posta 50 m. di altezza, agganciata ad una gru nonché la violazione dell'obbligo di fornire un'adeguata formazione del dipendente GN, assunto come “tutto fare”, il quale aveva dichiarato di non avere ultimato alcun corso di formazione, nonché la violazione di 4 cui al capo 3), consistita nell’affidare compiti al lavoratore senza tener conto delle specifiche capaci e condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute sicurezza. Il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ha tratto il proprio convincimento dalle dichiarazioni del UR, che non sono state per nulla travisate, che aveva riferito di avere aiutato nel montaggio dell’attrazione e negli accertamenti dei CC intervenuti sul posto e documentati in atti. A fronte di siffatta motivazione, il ricorrente contesta il risultato della prova e la decisione di condanna, ma non deduce un vizio riconducibile al novero di quelli di cui all’art. 606 cod.proc.pen. 7. Il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile perché generico e privo di confronto specifico con la decisione impugnata che ha ritenuto non pertinente e, dunque, irrilevante il contenuto dell’ordinanza del Tribunale del riesame rispetto al procedimento in oggetto nel quale alla ricorrente sono contestate le violazioni in tema di obblighi informativi e formativi dei dipendenti. La sentenza impugnata dà atto che nel decreto di sequestro preventivo, che è stato annullato dal Tribunale, si contestava la carenza dei requisiti di sicurezza dell’attrazione turistica (giostra) e, dunque, aveva ad oggetto disposizioni di legge diverse da quelle ora contestate. 8. Anche il terzo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. Non sussiste l’insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione, come sostiene la ricorrente, con prevalenza del dispositivo che avrebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, condannato la stessa per i soli reati di cui ai capi 2) e 3). Il dispositivo della sentenza è il seguente: CH BE AN IA responsabile di tutti i reati ascritti, limitatamente al dipendente GN con riferimento ai capo 2 e 3,….” . Dal chiaro tenore delle parole si evince che vi è stata condanna per “tutti i reati” e che la condanna per i capi 2 e 3 riguarda unicamente il solo lavoratore GN, mentre la condanna per il capo 1) anche il UR, come contestato al capo 1) e come ben chiarito nella motivazione che risulta coerente rispetto al dispositivo. Del resto, non vi è stata alcuna pronuncia assolutoria con riguardo al capo 1). Da cui la perfetta corrispondenza tra dispositivo e motivazione della decisione. 9. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso. Il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen. è stata congruamente e correttamente motivata. Come è noto, l’art. 131 bis cod.pen. anche dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia, richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si 5 desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito particolare tenuità dell'offesa si articola, a sua volta, in due "indici requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Il Tribunale ha escluso la tenuità dell’offesa tenuto conto della violazione di più disposizioni in materia di sicurezza del lavoro in uno con la situazione specifica e con particolare riguardo all’attività imprenditoriale svolta (attività di ristorazione su piattaforma elevata a m. 50 dal suolo agganciata ad una gru) e dei rilevanti rischi per i lavoratori impiegati nell’attività. La sentenza impugnata ha negato la speciale causa di non punibilità e l’ha argomentata con motivazione logica, congrua e corretta in diritto. 10. E’ fondato il quinto motivo di ricorso. Secondo i principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio (Sez. 5, n. 19383 del 19/04/2023, Rv. 285766 – 02; Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, Rv. 280712 – 01). Il Tribunale, ha disatteso i principi sopra richiamati ed ha escluso il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 163 cod.pen. stante l’assenza dei presupposti di cui all’art 165 cod.pen. in presenza di una precedente condanna. La sentenza va, pertanto, annullata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale, con rinvio al Tribunale di Como, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul punto nel quale dovrà valutare la ricorrenza dei presupposti normativi di cui agli artt. 163 e ss cod.pen. e del principio sopra richiamato. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile e va dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione della responsabilità penale della ricorrente. 6
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Como in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA AI UC AM
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IO LD che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Como, con sentenza in data 13/12/2025, ha condannato BE AN IA, alla pena di € 3.000,00 di ammenda, perché ritenuta responsabile dei reati di cui all’art. 37, comma 1, 55 comma 5, lett. c) d.lgs n. 81 del 2008 (capo 1), di cui all’art. 36, 55 comma 5, lett. c) d.lgs n. 81 del 2008, limitatamente al lavoratore GN (capo 2) e di cui all’art. 18 comma 1, lett. c), 55 comma 5, lett. c) d.lgs n. 81 del 2008, limitatamente al lavoratore GN (capo 3), quale datore di lavoro e di legale rappresentante della Dits Italia srl. In Bellagio il 09/09/2021. 2. Avverso la sentenza il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi. Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione all’affermazione della responsabilità penale, travisamento della testimonianza del brig. Giudice e delle dichiarazioni di UR NO e della documentazione fotografica. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20406 Anno 2026 Presidente: AM UC Relatore: AI EMANUELA Data Udienza: 23/04/2026 2 Il giudice avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità su un compendio probatorio palesemente travisato e con percorso argomentativo che avrebbe parcellizzato le risultanze dibattimentali, giungendo a conclusioni che non trovano conforto negli atti processuali. Avrebbe travisato la testimonianza del brigadiere Giudici, le dichiarazioni di UR NO e finanche la prova documentale in quanto le fotografie non presenterebbero né la giostra in funzione, né i lavoratori impegnati nello svolgimento di compiti lavorativi. Il Tribunale avrebbe affermato che l'assunto difensivo secondo cui il GN operava come imprenditore individuale sarebbe smentita dall'assenza di contratto scritto e dalla mancanza di regolamentazione contabile. Il Tribunale avrebbe così fondato la condanna su una mera congettura svalorizzando e ignorando le prove dichiarative di segno opposto. Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla illogicità della motivazione sulla ritenuta irrilevanza della produzione dell’ordinanza del Tribunale del riesame di Como che ha annullato il decreto di sequestro preventivo dell’attrazione in quanto priva di attinenza con le violazioni contestate. Al contrario la difesa aveva prodotto il provvedimento del tribunale del riesame per dimostrate il deficit di accuratezza della indagine ispettiva svolta dai carabinieri del NIL di Como. Violazione di legge in relazione all’art. 546 cod.proc.pen. insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione. Dalla lettura del dispositivo di evincerebbe che l’imputata era stata condannata per soli due reati, ovvero quelli di cui di cui all’art. 36, 55 comma 5, lett. c) d.lgs n. 81 del 2008, limitatamente al lavoratore GN (capo 2); di cui all’art. 18 comma 1, lett. c), 55 comma 5, lett. c) d.lgs n. 81 del 2008 (capo 3), con esclusione del capo 1), mentre la motivazione giunge a conclusioni opposte condannando l’imputata per tutti e tre i reati. Violazione di legge in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. fondato su una clausola di stile. Violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 164 cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il primo motivo di ricorso con cui si censura l’affermazione della responsabilità penale è inammissibile perché versato in fatto e diretto a chiedere una nuova valutazione delle prove. Dietro la deduzione del vizio di travisamento delle prove, il ricorrente, che peraltro non ha assolto all’onere di allegazione richiesto, mira a sollecitare una rivisitazione del fatto accertato dal Tribunale. 3 5. Al riguardo quanto all’essenza del vizio deducibile in sede di legittimità, con orientamento consolidato, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il travisamento della prova consiste non già nell’errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione. E ciò in quanto al giudice di legittimità è consentito non già di accertare eventuali travisamenti del fatto – e dunque di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice merito , bensì solo di verificare che quest’ultimo non abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta per l’appunto di reinterpretare gli elementi di prova valutati nel merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e facessero dunque effettivamente parte dell’orizzonte cognitivo di quel giudice (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 Maggio, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belluccia, Rv 244623; Sez.
5. n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola, Rv 238215; Sez. 1, n. 24667, [...], Musumeci, Rv 237207; Sez. 4, n. 21602 del 07 aprile 2007, [...], Rv 237588). 6. Nel caso in esame il ricorrente, lungi dal proporre difformità tra il contenuto della prova testimoniale (dichiarazioni del brig. Giudici e del teste UR) e il risultato di questa dato in sentenza, attraverso la diversa lettura delle prove assunte nel giudizio di merito, il ricorso mira a sollecitare il sindacato del giudice di legittimità sulle prove, sindacato che è precluso in presenza di una motivazione adeguata e congrua. La sentenza impugnata, indiscussa la qualifica di datore di lavoro della ricorrente, ha ritenuto dimostrata la violazione dell'obbligo di informazione gravante sul datore di lavoro, in forza dell'art. 36 D.lgs n. 81 del 2008, per non aver fornito ai due lavoratori UR NO e GN MU, presenti sul posto al momento dell’accertamento dei CC, una adeguata informazioni sui rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione del settore di comparto di appartenenza dell'azienda, che svolgeva una attrazione itinerante, unica nel suo genere, che prevedeva l'attività di ristorazione somministrata su una piattaforma posta 50 m. di altezza, agganciata ad una gru nonché la violazione dell'obbligo di fornire un'adeguata formazione del dipendente GN, assunto come “tutto fare”, il quale aveva dichiarato di non avere ultimato alcun corso di formazione, nonché la violazione di 4 cui al capo 3), consistita nell’affidare compiti al lavoratore senza tener conto delle specifiche capaci e condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute sicurezza. Il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ha tratto il proprio convincimento dalle dichiarazioni del UR, che non sono state per nulla travisate, che aveva riferito di avere aiutato nel montaggio dell’attrazione e negli accertamenti dei CC intervenuti sul posto e documentati in atti. A fronte di siffatta motivazione, il ricorrente contesta il risultato della prova e la decisione di condanna, ma non deduce un vizio riconducibile al novero di quelli di cui all’art. 606 cod.proc.pen. 7. Il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile perché generico e privo di confronto specifico con la decisione impugnata che ha ritenuto non pertinente e, dunque, irrilevante il contenuto dell’ordinanza del Tribunale del riesame rispetto al procedimento in oggetto nel quale alla ricorrente sono contestate le violazioni in tema di obblighi informativi e formativi dei dipendenti. La sentenza impugnata dà atto che nel decreto di sequestro preventivo, che è stato annullato dal Tribunale, si contestava la carenza dei requisiti di sicurezza dell’attrazione turistica (giostra) e, dunque, aveva ad oggetto disposizioni di legge diverse da quelle ora contestate. 8. Anche il terzo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. Non sussiste l’insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione, come sostiene la ricorrente, con prevalenza del dispositivo che avrebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, condannato la stessa per i soli reati di cui ai capi 2) e 3). Il dispositivo della sentenza è il seguente: CH BE AN IA responsabile di tutti i reati ascritti, limitatamente al dipendente GN con riferimento ai capo 2 e 3,….” . Dal chiaro tenore delle parole si evince che vi è stata condanna per “tutti i reati” e che la condanna per i capi 2 e 3 riguarda unicamente il solo lavoratore GN, mentre la condanna per il capo 1) anche il UR, come contestato al capo 1) e come ben chiarito nella motivazione che risulta coerente rispetto al dispositivo. Del resto, non vi è stata alcuna pronuncia assolutoria con riguardo al capo 1). Da cui la perfetta corrispondenza tra dispositivo e motivazione della decisione. 9. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso. Il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen. è stata congruamente e correttamente motivata. Come è noto, l’art. 131 bis cod.pen. anche dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia, richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si 5 desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito particolare tenuità dell'offesa si articola, a sua volta, in due "indici requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Il Tribunale ha escluso la tenuità dell’offesa tenuto conto della violazione di più disposizioni in materia di sicurezza del lavoro in uno con la situazione specifica e con particolare riguardo all’attività imprenditoriale svolta (attività di ristorazione su piattaforma elevata a m. 50 dal suolo agganciata ad una gru) e dei rilevanti rischi per i lavoratori impiegati nell’attività. La sentenza impugnata ha negato la speciale causa di non punibilità e l’ha argomentata con motivazione logica, congrua e corretta in diritto. 10. E’ fondato il quinto motivo di ricorso. Secondo i principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio (Sez. 5, n. 19383 del 19/04/2023, Rv. 285766 – 02; Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, Rv. 280712 – 01). Il Tribunale, ha disatteso i principi sopra richiamati ed ha escluso il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 163 cod.pen. stante l’assenza dei presupposti di cui all’art 165 cod.pen. in presenza di una precedente condanna. La sentenza va, pertanto, annullata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale, con rinvio al Tribunale di Como, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul punto nel quale dovrà valutare la ricorrenza dei presupposti normativi di cui agli artt. 163 e ss cod.pen. e del principio sopra richiamato. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile e va dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione della responsabilità penale della ricorrente. 6
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Como in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA AI UC AM