Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2026, n. 20406
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Travisamento della prova

    La Corte ritiene il motivo inammissibile perché verte su una questione di fatto e mira a una nuova valutazione delle prove, non essendo stato dimostrato un travisamento palese e oggettivo dei risultati probatori.

  • Inammissibile
    Illogicità della motivazione sulla ritenuta irrilevanza dell'ordinanza del Tribunale del riesame

    Il motivo è inammissibile perché generico e privo di confronto specifico con la decisione impugnata, la quale ha correttamente ritenuto l'ordinanza irrilevante in quanto relativa a contestazioni diverse (requisiti di sicurezza dell'attrazione) rispetto a quelle oggetto del procedimento (obblighi informativi e formativi).

  • Rigettato
    Insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione

    Il motivo è infondato. Il dispositivo chiarisce che vi è stata condanna per tutti i reati ascritti, con specificazione che i capi 2 e 3 riguardano il solo lavoratore GN, mentre il capo 1 riguarda anche UR, e che non vi è stata alcuna pronuncia assolutoria sul capo 1. La motivazione è coerente con il dispositivo.

  • Rigettato
    Diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.

    Il motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha congruamente motivato il diniego, considerando la violazione di più disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, la natura dell'attività imprenditoriale svolta (ristorazione su piattaforma elevata) e i rilevanti rischi per i lavoratori. La tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento non sussistono.

  • Accolto
    Diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena

    Il motivo è fondato. Il Tribunale ha disatteso i principi di legittimità che richiedono, in caso di precedente condanna, la subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 c.p. La sentenza è annullata limitatamente a questo punto con rinvio al Tribunale di Como per nuovo giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2026, n. 20406
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20406
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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