Sentenza 21 ottobre 2020
Massime • 1
Sussiste la competenza funzionale della corte d'appello, in composizione collegiale, a provvedere sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell'estradando, con procedura "partecipata" prevista dall'art. 127 cod. proc. pen., sicché è affetta da nullità l'ordinanza adottata "de plano" dal giudice monocratico che sia stato a tanto delegato dal presidente della corte.
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È nulla l'ordinanza della Corte d'Appello che rigetta la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un estradando qualora tale decisione sia stata emessa de plano e non secondo il rito in camera di consiglio previsto dall'art. 127 c.p.p. (Cass. Pen., Sez. VI, n. 12005 del 2025). Il caso Con l'ordinanza impugnata, la Corte di Appello di Milano aveva rigettato l'istanza avanzata da D., relativa alla revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Tale misura era stata disposta dal Tribunale speciale di primo grado di Tirana per il reato di partecipazione ad un gruppo criminale organizzato. La …
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di Andrea Venegoni Indice: 1. “Ne bis in idem” da sentenza di ordinamento straniero 2. Mandato di arresto europeo 2.1. Il d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 2.2. La giurisprudenza 2.2.1. Motivi di rifiuto 2.2.2. Questioni procedurali 2.2.3. MAE e Brexit 2.2.4. Principio di specialità 3. Estradizione 3.1. Questioni processuali 3.2. Estradizione e Brexit 3.3. Motivi di rifiuto 3.3.1. Motivi di salute 3.3.2. Trattamenti inumani e degradanti 3.3.3. Violazioni processuali nello Stato richiedente 3.3.4. Ne bis in idem 3.3.5. Prescrizione del reato 3.3.6. Allontanamento dalla famiglia 3.4. Estradizione del cittadino o di cittadini UE 3.5. Estradizione condizionata e suppletiva 3.6. Poteri del …
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L'art. 718 cod. proc. pen. prevede che sulla revoca o la sostituzione delle misure coercitive disposte per fini estradizionali ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., decide la corte di appello, previa fissazione di apposita udienza. E' principio consolidato che la richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell'estradando deve essere esaminata con procedura "partecipata" prevista dall'art. 127 cod. proc. pen. Corte di Cassazione Sez. VI penale Num. 11847 Anno 2022 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 24/03/2022 - deposito 30/03/2022 SENTENZA sul ricorso proposto da ACNJ, nato in Venezuela il */1982 avverso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2020, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2020 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 00443-2 1 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1706 Giorgio Fidelbo Presidente - Angelo Costanzo CC 21/10/2020- R.G.N. 25294/2020 Angelo Capozzi Alessandra Bassi Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AC GN, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 20/08/2020 del delegato del Presidente della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. ooooo Premesso che nei confronti di GN AC il 18 agosto 2020 è stata disposta la custodia cautelare in carcere a seguito di convalida dell'arresto provvisorio per fini estradizionali, a seguito di un mandato di arresto internazionale 1 emesso dalle autorità della Bosnia Erzegovina in base ad una sentenza irrevocabile di condanna per il reato di omicidio stradale;
che con l'ordinanza in epigrafe indicata è stata respinta l'istanza di revoca della misura cautelare proposta da AC;
che contro tale ordinanza il difensore dell'estradando ha proposto ricorso, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 718 cod. proc. pen., in quanto il rigetto dell'istanza di revoca della misura è stata deliberata dal delegato del presidente della Corte di appello, senza fissare l'udienza finalizzata alla decisione collegiale;
ritenuto che
il ricorso è fondato, in quanto l'art. 718 cod. proc. pen. prevede che sulla revoca o la sostituzione delle misure coercitive disposte per fini estradizionali ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., a seguito dell'arresto della polizia giudiziaria (come nel caso in esame), decide la corte di appello, previa fissazione di apposita udienza;
che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che procedimento in camera di consiglio davanti alla corte d'appello chiamata a deliberare sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell'estradando deve svolgersi nelle forme "partecipate" previste dall'art. 127 cod. proc. pen. e non secondo la procedura "de plano" stabilita in via ordinaria dall'art. 299 dello stesso codice (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, Rv. 224612); che l'espresso riferimento alla "corte di appello", contenuto nell'art. 718 cit., non consente che la decisione sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura possa essere adottata da un giudice diverso dal collegio della corte di appello, essendo evidente il riferimento alla composizione collegiale dell'organo deliberante, dal momento che la competenza di un organo monocratico, individuato nel presidente della corte o di un suo delegato, è espressamente prevista solo nel caso di cui all'art. 716 c.p.p., comma 3, cod. proc. pen. ed in quello previsto dall'art. 717 e ciò perché la peculiarità della procedura nell'una come nell'altra ipotesi impone, secondo il giudizio del legislatore, una più agile attivazione dei meccanismi della convalida dell'arresto del catturato о dell'audizione dello stesso (così, Sez. 6, n. 16830 del 24/03/2010, Gileta, Rv. 247002); considerato che nella specie l'ordinanza è stata emessa da un magistrato monocratico, delegato dal presidente della corte di appello, anziché dall'organo collegiale indicato dall'art. 718 cit., sicché vi è un difetto di competenza funzionale dell'organo che lo ha adottato, peraltro al di fuori della specifica udienza ex art. 2 127 cod. proc. pen., con la conseguenza che l'ordinanza di rigetto e il relativo procedimento devono ritenersi affetti da nullità in radice, ai sensi degli artt. 127, comma 5, e 178, lett. a) e b), cod. proc. pen.; che, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze che dovrà deliberare sulla istanza di revoca della misura cautelare, osservando le disposizioni di cui all'art. 718 cod. proc. pen., così come sopra interpretate
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 21 ottobre 2020 Il Presidente Giorgio Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 8 GEN 2021 AS " 3