Cass. civ., sez. III, sentenza 22/02/2002, n. 2587
CASS
Sentenza 22 febbraio 2002

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Massime1

In tema di assicurazione privata contro gli infortuni, la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, con la conseguenza che, da questo momento, decorre la prescrizione annuale ai sensi dell'art. 2952 cod. civ.. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello rilevando che il giudice di merito, pur applicando correttamente il suddetto principio, non, in concreto, accertato l'epoca di verificazione del fatto "de quo", atteso che, in tema di assicurazione privata dell'invalidità temporanea, e salva diversa pattuizione, deve intendersi come "fatto coperto dall'assicurazione" ciascun giorno d'invalidità, sicché è dalla scadenza di questo che decorre il termine iniziale di prescrizione).

Commentario1

  • 1Prescrizione in materia di assicurazione
    https://www.brocardi.it/

    Ai contratti di assicurazione non si applica il termine ordinario di prescrizione decennale, bensì i termini brevi previsti dall'art. 2952 c.c., che stabilisce, per quanto qui ci occupa, una prescrizione annuale per il pagamento delle rate del premio e biennale per tutti gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione. Per quanto riguarda il momento iniziale di decorrenza di tale termine (dies a quo), va ricordato che in generale la prescrizione inizia a decorrere dal giorno nel quale il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c.. Va notato che l'impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quella …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/02/2002, n. 2587
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2587
Data del deposito : 22 febbraio 2002

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