Sentenza 22 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di assicurazione privata contro gli infortuni, la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, con la conseguenza che, da questo momento, decorre la prescrizione annuale ai sensi dell'art. 2952 cod. civ.. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello rilevando che il giudice di merito, pur applicando correttamente il suddetto principio, non, in concreto, accertato l'epoca di verificazione del fatto "de quo", atteso che, in tema di assicurazione privata dell'invalidità temporanea, e salva diversa pattuizione, deve intendersi come "fatto coperto dall'assicurazione" ciascun giorno d'invalidità, sicché è dalla scadenza di questo che decorre il termine iniziale di prescrizione).
Commentario • 1
- 1. Prescrizione in materia di assicurazionehttps://www.brocardi.it/
Ai contratti di assicurazione non si applica il termine ordinario di prescrizione decennale, bensì i termini brevi previsti dall'art. 2952 c.c., che stabilisce, per quanto qui ci occupa, una prescrizione annuale per il pagamento delle rate del premio e biennale per tutti gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione. Per quanto riguarda il momento iniziale di decorrenza di tale termine (dies a quo), va ricordato che in generale la prescrizione inizia a decorrere dal giorno nel quale il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c.. Va notato che l'impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/02/2002, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA FIDUCIARIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, che ha incorporato per fusione la ME Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., e della SERI ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del loro Amministratore Delegato Sergio Bedini, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell'avvocato ROMAGNOLI MAURIZIO, che li difende unitamente all'avvocato MOLLAME RICCARDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BR MA VED DAL LAGO, DAL LAGO FEDERICO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI ENRICO, che li difende unitamente all'avvocato CALVI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 233/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, SEZIONE II CIVILE emessa il 30/10/1997, depositata il 03/03/98;
RG.1204/1995, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato ENRICO ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AL GO Flaviano conveniva innanzi al Tribunale di Bologna le spa ME e SA, con le quali aveva stipulato contratto di assicurazione contro gli infortuni, per ottenerne la condanna al pagamento dell'indennità in relazione ad infortunio motociclistico, di cui era stato vittima.
Istituitosi il contraddittorio, le società convenute eccepivano: 1) il diritto all'indennità si era prescritto per decorso del termine annuale previsto dall'art. 2952 c.c.; 2) l'assicurato aveva taciuto l'esistenza di altra polizza con la spa Toro;
3) la domanda era improponibile relativamente al "quantum", essendone stata demandata la determinazione a perizia contrattuale.
A seguito del decesso dell'attore si costituiva per proseguire il giudizio la moglie, TT RI, anche in rappresentanza del figlio minore, AL GO CO.
Il Tribunale condannava la società SA al pagamento di lire 135.500.000 e la società ME al pagamento di lire 88.200.000 oltre il 10% annuo dal 19.11.1985 al saldo.
La corte di appello di Bologna, con sentenza resa il 30.10.1997, rigettava il gravame proposto dalle società ME e Seri (già SA), motivando come segue sui punti ancora in discussione. Indipendentemente dal fatto che la lettera di risposta della SA al AL GO è prova univoca della richiesta di liquidazione dell'indennità, in tema di assicurazione privata contro gli infortuni, stipulata con riguardo ad eventi produttivi di lesioni corporali, che abbiano come conseguenza un'inabilità temporanea determinata da qualsiasi evento o processo morboso, la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo non si perfeziona con il solo verificarsi dell'evento lesivo o morboso, occorrendo a tale fine che l'evento stesso si traduca in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, sicché è dalla sopravvenienza di tali fatti che decorre la prescrizione annuale del diritto alla prestazione assicurativa.
La clausola di supervalutazione dell'invalidità permanente delle dita prescinde dalla natura del deficit riportato e, pertanto, correttamente il tribunale ha riconosciuto la maggiorazione. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso "La Fiduciaria compagnia di assicurazioni e riassicurazioni spa", incorporante per fusione della ME, e la Seri, deducendo due motivi;
hanno resistito con controricorso TT RI e AL GO CO;
le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È preliminare l'esame dell'eccezione, secondo la quale il controricorso è inammissibile per difetto di procura speciale. L'eccezione è priva di fondamento, essendo giurisprudenza di questa Corte che la procura, conferita, come nella specie, a margine del controricorso a rappresentare e difendere "nella presente procedura e successive occorrende fasi di essa, ivi compreso l'eventuale appello", soddisfa il requisito di specialità previsto dall'art. 365 c.p.c. poiché il richiamo alla "presente procedura" è sufficiente per attribuire alla parte la volontà di partecipare al giudizio di legittimità (ex plurimis Cass. 20.9.1996 n. 8372).
2. Con il primo motivo le ricorrenti - denunciando "violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2943 e 2944 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. per avere erroneamente ritenuto non prescritto il diritto a percepire la indennità assicurativa infortuni per invalidità temporanea" - sostengono che la corte di merito avrebbe dovuto fissare la decorrenza della prescrizione alla scadenza di ogni singolo giorno di invalidità e non, così come ha fatto, alla stabilizzazione dei postumi, come se si trattasse di indennità relativa ad invalidità permanente, con la conseguenza che avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di prescrizione nella sua totalità o quanto meno con riferimento alla parte di indennità maturata anteriormente all'anno dalla richiesta. Aggiungono che le ricevute e le cartoline di ritorno, in mancanza delle lettere cui si riferiscono, non costituiscono prova idonea dei fatti interruttivi dedotti;
che non implica rinuncia alla prescrizione il non averla eccepita nella corrispondenza intercorsa con l'assicurato; che non concreta fatto interruttivo la comunicazione che il sinistro sarebbe stato "trattato".
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. Il principio affermato dalla sentenza impugnata e, cioè, che la prescrizione annuale del diritto alla indennità decorre dalla verificazione del fatto coperto dall'assicurazione è corretto (Cass. 17.4.1992 n. 4735; Cass. 13.2.1998 n. 1563).
Scorretta è, però, l'applicazione in quanto la corte di merito non ha accertato quando in concreto si è verificato tale fatto, tenendo presente che - salvo diversa pattuizione - in caso di assicurazione privata dell'invalidità temporanea deve intendersi come fatto coperto dall'assicurazione ciascun giorno di invalidità, sicché è dalla scadenza di esso che decorre la prescrizione.
Inoltre, ai fini dell'interruzione della prescrizione non basta che il titolare del diritto di credito fornisca la prova, che gli fa carico, di avere richiesto il pagamento, costituendo in mora il debitore, ma è necessario che tale prova completi, dimostrando che la richiesta è intervenuta anteriormente alla scadenza del termine prescrizionale. E questo aspetto ha trascurato la sentenza impugnata, come viene rilevato dalle ricorrenti allorquando denunciano che è stata violata la normativa concernente la efficacia interruttiva dell'atto di costituzione in mora.
2.3. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte con rinvio per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra e pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della corte di appello di Bologna.
3. Rimane assorbito il secondo motivo, con il quale le ricorrenti - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1364, 1372 c.c., 14 delle disposizioni sulla legge in generale in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. - censurano la corte di merito per avere interpretato la clausola di supervalutazione dell'invalidità delle dita nel senso che va riferita anche alla semplice riduzione della funzionalità, sostenendo che tale interpretazione, oltre a presentarsi carente di adeguata motivazione, viola la regola interpretativa desumibile dalle disposizioni sopra indicate, secondo la quale, ove un contratto contenga, come nella specie, una previsione generale (la valutazione percentuale dell'invalidità) ed una previsione particolare (la supervalutazione della perdita totale delle dita), la seconda previsione si pone come eccezione della prima e non è applicabile al di fuori dei casi espressamente considerati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
dichiara assorbito il secondo;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 24.10.2001. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 FEBBRAIO 2002