Sentenza 10 dicembre 2002
Massime • 1
Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato è circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizione, ossia ai vizi concernenti l'ambito della giurisdizione in generale o il mancato rispetto dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo (ipotesi, quest'ultima, che ricorre anche quando il Consiglio di Stato, in materia attribuita alla propria giurisdizione limitatamente al solo sindacato di legittimità degli atti amministrativi, abbia compiuto un sindacato di merito), con esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale, cui invece attengono gli errori "in iudicando" e "in procedendo", i quali esorbitano dai confini dell'astratta valutazione di sussistenza degli indici definitori della materia ed investono l'accertamento della fondatezza o meno della domanda. (Sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno - più in particolare - escluso il denunciato sconfinamento nella sfera del merito in un caso nel quale il Consiglio di Stato aveva annullato un decreto ministeriale, avente ad oggetto il riconoscimento della denominazione di origine "Aceto balsamico di Modena", a causa dell'introduzione, in esso, di un collegamento - non consentito dall'art. 46 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 - tra tale prodotto, richiedente una particolare e tradizionale tecnologia, e una certa zona geografica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/12/2002, n. 17553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17553 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO DELLI PRISCOLI - Primo Presidente f.f. -
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente di sezione -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO ACETO BALSAMICO DI MODENA SOCIETÀ CONSORTILE A R.L., (GIÀ A CONSORZIO TUTELA ACETO BALSAMICO DI MODENA SOC. CONS. A R.L.) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARIO D'ACUNTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO GIUSTI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DI ET EL DE NIGRIS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO 55, presso lo studio dell'avvocato FRANCO GAETANO SCOCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO ANGELONE, LUIGI SALVATORI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
SOCIETÀ ACETO BALSAMICO DEL DUCA DI ADRIANO GROSOLI A R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 12, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MEDUGNO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale del Notaio Diego De Rosa, depositata in data 19 febbraio 2001, in atti
- controricorrente -
nonché contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 61, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO BARONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE IPPOCRATE 104, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOGINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CALIGIURI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI MODENA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUSTAVO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROLANDO PINI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DI NAPOLI, CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO DI REGGIO EMILIA, DI ET MONARI FEDERZONI S.R.L., CESARE FIORUCCI DI S.P.A., ET CASTELNUOVO R. DI COMM. TELESFORO FINI S.P.A. (CHIARA E FORTI S.P.A.);
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 01/01/5388 proposto da:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CONSORZIO ACETO BALSAMICO DI MODENA S.C.A.R.L., DI ET EL DE NIGRIS, CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLA E ARTIGIANATO DI MODENA;
- intimati -
e sul 5^ ricorso n^ 21628/01 proposto da:
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED ARTIGIANATO DI REGGIO EMILIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 3, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO DE STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORRADO SPAGGIARI, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DI ET EL DE NIGRIS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO 55, presso lo studio dell'avvocato FRANCO GAETANO SCOCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI SALVATORI, ENRICO ANGELONE, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
CONSORZIO ACETO BALSAMICO DI MODENA, SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARIO D'ACUNTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO GIUSTI, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
SOCIETÀ ACETO BALSAMICO DEL DUCA DI ADRIANO GROSOLI A R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 12, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MEDUGNO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI NAPOLI, MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE (MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI) CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI MODENA, REGIONE EMILIA ROMAGNA, ET MONARI FEDERZONI S.R.L., CESARE FIORUCCI S.P.A., ET DI CASTELNUOVO R. DI COMM. TELESFORO FINI S.P.A., REGIONE CAMPANIA;
- intimati -
avverso la decisione n. 5798/00 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 30/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
uditi gli avvocati Carlo Mario D'ACUNTI, Giorgio GIUSTI, Roberto COLAGRANDE, per delega dell'avvocato Franco Gaetano SCOCA, Luigi MEDUGNO, Giuseppe CALIGIURI, CLAUDIO LINDA, dell'Avvocatura Generale dello Stato, Maurizio DE STEFANO, Francesco PECORA per delega dell'avvocato Gustavo ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale del Consorzio, inammissibilità del ricorso incidentale della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 dicembre 1999 - 28 gennaio 2000 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio rigettava il ricorso della ditta IF AR De IG diretto ad ottenere l'annullamento del decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste del 15 novembre 1989, avente ad oggetto il "riconoscimento della denominazione di origine dell'Aceto balsamico di Modena" (e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compreso il parere della Regione Emilia Romagna), il quale ne aveva delimitato la zona di produzione ai soli territori amministrativi delle province di Modena e Reggio Emilia, così estromettendo la ditta ricorrente, la cui attività produttiva si svolgeva in massima parte ad Afragola, dal mercato nazionale e soprattutto internazionale.
Con decisione del 14 luglio - 9 ottobre 2000 il Consiglio di Stato, pronunciando sull'impugnazione proposta dalla stessa ditta IF AR De IG contro il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, ora Politiche Agricole e Forestali, la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Modena, il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena - Società Consortile a.r.l., la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Reggio Emilia, la Regione Emilia Romagna, e nei confronti della s.r.l. Aceto Balsamico Del Duca di AD OL, della s.r.l. IF Monari Federzoni, della s.p.a. Cesare Fiorucci IF di Castelnuovo R., della s.p.a. comm. Telesforo Fini, della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Napoli, della Regione Campania, accoglieva l'appello ed in riforma della sentenza impugnata annullava il decreto ministeriale contestato.
Osservava in motivazione il Consiglio di Stato che la normativa primaria e secondaria concernente l'Aceto balsamico di Modena faceva riferimento ad una particolare e tradizionale tecnologia, che pur rispondendo ad un procedimento risalente nel tempo e tipico delle province di Modena e Reggio Emilia non richiedeva l'utilizzazione di un mosto d'uva coltivato nella zona geografica nella quale detto specifico processo di lavorazione si era formato: in particolare l'art. 46 del d.p.r. 12 febbraio 1965 n. 162 aveva attribuito una qualificazione denominativa all'Aceto balsamico di Modena in quanto preparato con "tecniche caratteristiche e tradizionali", mentre il d.m. di esecuzione del 3 dicembre 1965 aveva fissato "le caratteristiche di composizione e le modalità di preparazione" del prodotto, ottenuto, con "particolare e tradizionale tecnologia", dalla fermentazione alcoolica ed acetica di mosti d'uva, così avendo riguardo ad una forma di produzione trasmissibile e riproducibile, come ogni sapere tecnico, anche in zone diverse da quelle originarie. Riteneva pertanto che il potere regolamentare del quale il d.m. 15 novembre 1989 impugnato costituiva espressione fosse stato esercitato in modo non conforme alla fonte primaria, pur richiamata nel relativo preambolo, ed in evidente contraddizione con le indicazioni fissate nel d.m. di esecuzione, essendosi effettuato un indebito collegamento tra il prodotto Aceto balsamico di Modena e le province di Modena e Reggio Emilia: una volta infatti ritenuto che l'Aceto balsamico di Modena costituisce il prodotto di una certa tecnica, senza la quale esso non esisterebbe affatto, doveva ritenersi mancante del necessario presupposto l'introduzione di un vincolo territoriale per la produzione di un aceto che non necessita di un mosto d'uva riferibile ad una esclusiva zona geografica.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso dinanzi a queste Sezioni Unite il Consorzio Aceto Balsamico di Modena Società Consortile a.r.l. - già Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena Società Consortile a.r.l. - deducendo un unico motivo illustrato con memoria. La Regione Emilia Romagna, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Modena e la s.r.l. Aceto Balsamico Del Duca di AD OL hanno depositato ciascuna controricorso in adesione al ricorso, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha altresì depositato controricorso e ricorso incidentale anch'esso adesivo al ricorso, mentre la ditta IF AR De IG e la Regione Campania hanno resistito con propri controricorsi.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Reggio Emilia ha proposto separato ricorso avverso la medesima sentenza. A detto ricorso ha resistito con controricorso la ditta IF AR De IG, mentre la s.r.l. Aceto Balsamico Del Duca di AD OL ed il Consorzio Aceto Balsamico di Modena Società Consortile a.r.l., già Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena Società Consortile a.r.l., hanno depositato controricorsi in adesione al ricorso.
Il Consorzio Aceto Balsamico di Modena ed il Ministero delle Politiche Agricole hanno infine depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto disposta la riunione di tutti i ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto concernenti la medesima sentenza. Il ricorso della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Reggio Emilia deve essere dichiarato inammissibile, in quanto notificato dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione in via incidentale.
Costituisce invero giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, anche a sezioni unite, che la proposizione dell'impugnazione principale determina nei riguardi di tutti coloro cui il relativo atto sia notificato l'onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale, e quindi, nel caso di ricorso per cassazione, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione di detto ricorso, e che tale onere non trova limitazioni o deroghe con riguardo all'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegua il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi (v. per tutte Cass. 2000 n. 3045; 1999 n. 8906; 1999 n. 6400; 1999 n. 3335; 1998 n. 9862; S.U. 1997 n. 11219; 1997 n. 5993). Come si è puntualizzato nella richiamata giurisprudenza, il principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che il ricorso irritualmente proposto in forma autonoma si converte in ricorso incidentale ed è ammissibile soltanto se la sua notificazione sia avvenuta nel termine risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini - abbreviato o annuale - di impugnazione in astratto operanti.
E poiché nella specie il Consorzio Aceto Balsamico di Modena Società Consortile a.r.l. ebbe a notificare il proprio ricorso alla Camera di Commercio di Reggio Emilia il 5 gennaio 2001, il ricorso autonomo di questa, notificato alle altre parti l'8 - 20 agosto 2001, è chiaramente tardivo.
Quanto al ricorso proposto dal Consorzio Aceto Balsamico di Modena Società Consortile a.r.l., va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dalla ditta IF De IG per difetto di legittimazione attiva. Ed invero la sentenza del Consiglio di Stato impugnata risulta emessa anche nei confronti di detto ente, che era stato parte in quel giudizio ed aveva anche proposto ricorso incidentale avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio: tale rilievo è sufficiente a fondare la legittimazione del medesimo Consorzio a ricorrere in questa sede. Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 111 ultimo comma Cost. e dell'art. 362 c.p.c., si deduce che il Consiglio
di Stato ha sindacato nel merito la scelta effettuata nel decreto ministeriale impugnato di definire geograficamente l'origine dell'Aceto balsamico di Modena, in quanto nell'affermare che detto provvedimento aveva introdotto un indebito collegamento tra tale prodotto e le province di Modena e Reggio Emilia si è surrogato nella valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione in ordine agli elementi qualitativi dello stesso, peraltro valorizzando uno soltanto dei componenti della sua produzione - il vitigno necessario per il mosto - e ritenendo, con apprezzamento di merito/opportunità, che elemento caratteristico fosse un semplice procedimento tecnico, riproducibile in ogni località italiana. Osserva in contrario il ricorrente che la rilevata mancanza nella normativa di base di ogni riferimento ad un mosto derivante da uve coltivate nella zona avrebbe dovuto indurre a ritenere che la P.A. fosse libera, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, di dare la prevalenza ad altri fattori, quali la trasformazione e/o combinazione di materie prime secondo metodi tradizionali adottati nelle zone originarle di produzione, e conseguentemente ad argomentare che tale potere era stato correttamente esercitato a completamento della disciplina dettata dal d.m. 3 dicembre 1965, in parte derogando e/o integrando le previsioni contenute in un testo di pari grado nella gerarchia delle fonti normative.
Il motivo di ricorso è infondato.
Come è noto, il sindacato delle sezioni unite della Corte di Cassazione sulle decisioni del. Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizione, ossia ai vizi concernenti l'ambito della giurisdizione in generale o il mancato rispetto dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, con esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale, cui invece attengono gli errori in iudicando e in procedendo, i quali esorbitano dai confini dell'astratta valutazione di sussistenza degli indici definitori della materia ed investono l'accertamento della fondatezza o meno della domanda (v. sul punto, ex plurimis, S.U. 2002 n. 9558; 2002 n. 5283; 2002 n. 385; 2001 n. 10012; 2001 n. 9219; 2000 n. 1327). In particolare, per quanto più direttamente inerisce alla consistenza delle censure espresse nel motivo in esame, l'eccesso di potere giurisdizionale denunziabile sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito può configurarsi quando l'indagine svolta dal giudice amministrativo non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma si sia posta in termini di strumentalità rispetto ad un diretto ed effettivo apprezzamento dell'opportunità e convenienza del provvedimento stesso e del pubblico interesse ad esso sotteso, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione, sovrapponendo propri criteri di valutazione a quelli discrezionali della amministrazione ovvero adottando decisioni finali "autoesecutive", ossia interamente sostitutive delle determinazioni dell'autorità amministrativa (così, tra le altre, S.U. 1999 n. 137; 1998 n. 4750; 1997 n. 9344;
1997 n. 1908; 1997 n. 313).
Uno sconfinamento siffatto non è certamente ravvisabile nella specie, atteso che il Consiglio di Stato, chiamato a giudicare della legittimità del d.m. 15 novembre 1989, avente ad oggetto il riconoscimento della denominazione di origine Aceto balsamico di Modena, con riferimento al dedotto contrasto con la normativa di riferimento ed al vizio di eccesso di potere, ha proceduto alla interpretazione di detta normativa - identificata nell'art. 46 del d.p.r. 12 febbraio 1965 n. 162, che nel prevedere specifiche denominazioni qualificative "per gli aceti preparati con tecniche caratteristiche e tradizionali" fa appunto menzione, in via esemplificativa, dell'Aceto balsamico di Modena, e nel d.m. 3 dicembre 1965, il quale fissa le caratteristiche di composizione e le modalità di preparazione del prodotto in discorso - ed ha ritenuto che tali disposizioni consentissero il riconoscimento della originalità del prodotto tutelato sulla base della sola osservanza di una specifica tecnica di lavorazione dei suoi componenti, che sebbene rispondente ad un procedimento produttivo risalente nel tempo e proprio delle province di Modena e Reggio Emilia doveva considerarsi pur sempre, come ogni opera dell'uomo, trasmissibile e riproducibile senza alcun limite territoriale in ordine alla origine dei suoi elementi o alla realizzazione dello stesso procedimento. Limitandosi ad identificare le norme disciplinanti la materia controversa, ad individuarne l'esatto significato, a verificare il contrasto tra il contenuto del provvedimento amministrativo impugnato ed il precetto espresso nella normativa cui esso doveva uniformarsi, e quindi ad accertare la ricorrenza dei presupposti di fatto cui la legge condizionava la legittimità dello stesso provvedimento, infine ad emettere, coerentemente con le conclusioni di detta verifica, la pronuncia di annullamento, il Consiglio di Stato ha offerto una soluzione interpretativa che può essere opinabile, ma è comunque riconducibile allo schema proprio del giudizio di legittimità. L'assunto ampiamente sviluppato dal ricorrente e delle altre parti che hanno aderito al ricorso, secondo il quale il Consiglio di Stato avrebbe illegittimamente valorizzato uno soltanto degli elementi necessari alla produzione dell'Aceto balsamico di Modena - quello relativo all'origine del mosto d'uva - fino a configurarlo, con apprezzamento di merito, come presupposto imprescindibile per il riconoscimento della denominazione di origine, si fonda su una lettura non corretta e non completa della sentenza impugnata, che non ha inteso affatto affermare la necessità di una specifica previsione della provenienza del mosto d'uva per legittimare il riconoscimento del vincolo territoriale di provenienza, ma ha unicamente rilevato, nel rispetto dei limiti della propria giurisdizione di legittimità, che l'esistenza di detto vincolo territoriale non trovava alcun supporto nel quadro normativo di riferimento.
È infine appena il caso di rilevare che le ulteriori deduzioni del ricorrente volte a denunciare l'omessa considerazione e la violazione da parte del Consiglio di Stato della normativa comunitaria in materia, attenendo chiaramente alla prospettazione di errores in iudicando, esulano dai limiti del controllo demandato a queste Sezioni Unite.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Reggio Emilia e rigetta gli altri ricorsi. Compensa le spese tra tutte le parti. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2002