Sentenza 13 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di reati contro il patrimonio, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. nel caso in cui si verifichi il furto di un ciclomotore parcheggiato sulla pubblica via con le chiavi inserite, il quale deve intendersi esposto per consuetudine alla pubblica fede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2016, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2016 |
Testo completo
02555-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati: Dott. Stefano Palla Presidente Udienza pubblica 13.12.2016 Dott. Francesca Morelli Consigliere Sentenza n. 3170 Dott. Eduardo De Gregorio Consigliere Registro generale n. 37668/2016 Dott. Irene Scordamaglia Consigliere Dott. Roberto Amatore Rel. Consigliere Ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da : RE FABRIZIO, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza della Corte d'Appello di LI ( Sez. dist. di SA ) del 9.3.2016 ; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'Avv. Francesco Crisci, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e riportandosi ai motivi;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di LI, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di SA in data 11.2.2013, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto imputato per il reato di cui al Capo B della rubrica ( reato previsto e punito dall'art. 4 della I. 110/1975 ) perché estinto per intervenuta prescrizione e ha confermato nel resto la impugnata sentenza per il capo A, relativo al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen.. Avverso la predetta sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a tre motivi di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b, cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen.. Osserva la parte ricorrente che, nel caso di specie, non era ascrivibile all'imputato 1 l'aggravante da ultimo ricordata, e cioè l'esposizione a pubblica fede del bene sottratto, e ciò in ragione del fatto che, per stessa ammissione della parte offesa ( che, peraltro, aveva anche rimesso la querela presentata ), il ciclomotore era rimasto incustodito, con le chiavi lasciate per dimenticanza inserite nel motociclo;
osserva che, trattandosi di furto semplice ed essendo stata rimessa la querela, la conclusione necessitata era una declaratoria di estinzione del reato per la mancanza della condizione di procedibilità.
1.2 Con il secondo motivo si denunzia, ai sensi dell'art. 606, lett. b, cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 624 cod. pen. Osserva il ricorrente che, nel caso di specie, mancava il presupposto del fine specifico di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, essendo la condotta spiegabile, come emerso dalla istruttoria, per la volontà dell'imputato di infliggere uno scherzo alla persona offesa a cagione di una contesa intercorsa tra le parti per via di una ragazza, e non già per la volontà di procurarsi un ingiusto profitto patrimoniale, o comunque un vantaggio anche di natura non patrimoniale. Osserva la difesa della parte ricorrente che, diversamente opinando, si arriverebbe alla conseguenza giuridica inaccettabile di ampliare enormemente il concetto di ingiusto profitto sino a comprendere qualsiasi vantaggio anche indiretto conseguibile dall'azione di sottrazione.
1.3 Con il terzo motivo si denunzia la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sempre in relazione all'art. 624 cod. pen.. Osserva il ricorrente che la spiegazione fornita dalla Corte distrettuale per escludere che la condotta fosse stata commessa ioci causa e non già per la volontà di sottrarre il bene in via definitiva alla persona offesa era illogica, atteso che, per un verso, non era passato un lasso di tempo consistente tra la sottrazione del bene e l'arresto del ricorrente ( circa venti minuti) e che, per altro verso, il luogo in cui era stato ritrovato quest'ultimo nel possesso del motociclo non era comunque lontano dal centro cittadino e comunque dalla abitazione della persona offesa, con ciò rendendo compatibile la condotta con la descritta volontà di non sottrarre il bene al legittimo proprietario. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è infondato.
2.1 Già il primo motivo di doglianza non è meritevole di accoglimento.
2.2 Sul punto, giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che in caso di furto di autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via, la circostanza aggravante della esposizione per consuetudine alla pubblica fede, non presupponendo la predisposizione di un qualsiasi mezzo di difesa avverso eventuali azioni criminose, sussiste anche se l'autovettura sia stata lasciata con gli sportelli aperti e le chiavi inserite nel cruscotto (Cass., Sez. 3, n. 35872 del 08/05/2007 - dep. 01/10/2007, Alia, Rv. 23728601). In altro analogo precedente è stato affermato, expressis verbis, che "l'autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico è cosa esposta alla pubblica fede, anche se ha le portiere aperte" (Sez. 4, Sentenza n. 41561 del 26/10/2010 Ud. (dep. 24/11/2010) Rv. 248455). 2 Vanno invero condivisi i precedenti di questa Corte ( v. anche sentenze Cass., sez. 3, 8 maggio 2007 n. 35872, Alia, rv. 237286; 9 novembre 1988 n. 164, Corrente, rv. 183007) che hanno ritenuto che le autovetture vengono per consuetudine parcheggiate nella pubblica via, o in luoghi privati accessibili al pubblico, e che l'aggravante esista anche se l'autovettura sia stata lasciata aperta. Solo nel caso in cui l'autovettura sia munita di dispositivi antifurto può ritenersi esclusa l'esposizione del veicolo alla pubblica fede.
2.3 Ne consegue che risulta corretta la contestazione e l'applicazione nel caso di specie dell'aggravante in parola, non essendo dirimente la circostanza che il legittimo proprietario avesse, per dimenticanza, lasciato le chiavi inserite nel motociclo parcheggiato sulla pubblica via. Ne discende, ancora, come ulteriore corollario, che, anche in presenza della remissione della querela, il reato contestato è comunque perseguibile.
3. Ma anche il secondo motivo di doglianza risulta infondato. Ed invero, nel concetto di "profitto" deve comprendersi qualsiasi vantaggio, anche non economico, purché sia immediato e diretto. Pertanto, non è rintracciabile nel caso di specie alcun profilo di erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto normativo di cui all'art. 624 cod. pen.. La Corte territoriale spiega correttamente, sul punto qui da ultimo in esame, che il ricorrente aveva tratto vantaggio dalla circostanza di aver utilizzato il motociclo per spostarsi in città, e ciò escludeva pertanto che il furto fosse stato commesso ioci causa, in ragione di una diatriba insorta tra le parti per la contesa amorosa di una ragazza.
4. Non è neanche rintracciabile il vizio argomentativo denunziato nel terzo motivo di ricorso.
4.1 La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che ricorre il vizio della mancanza, della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza se la stessa risulti inadeguata nel senso di non consentire l'agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di impedire, per la sua intrinseca oscurità ed incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti (Cass., Sez. IV, 14 gennaio 2010, n. 7651/2010).
4.2 In realtà, la Corte di merito motiva, in modo corretto ed esente da criticità ovvero aporie, anche in ordine al contestato profilo della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, nella forma del dolo specifico, evidenziando che, per un verso, il ciclomotore era stato sottratto dall'imputato per un lasso temporale consistente, e cioè per più di venti minuti e che, peraltro, tale condotta si sarebbe protratta ulteriormente se non fossero intervenuti i Carabinieri e che, per altro verso, la prospettata ipotesi del furto "ioci causa" era da escludersi in radice nel caso di specie, e ciò anche in ragione del fatto che il ciclomotore, unitamente al ricorrente, era stato ritrovato in una zona periferica di SA, con ciò rendendo evidente l'incompatibile tra l'azione programmata e realizzata dal reo con la volontà di organizzazione in danno della 3 persona offesa solo uno scherzo, che avrebbe, comunque, previsto la restituzione immediata del ciclomotore al legittimo proprietario. Peraltro, evidenzia bene la Corte distrettuale che proprio la sussistenza di pessimi rapporti tra le parti, in ragione della sopra descritta contesa per le simpatie di una ragazza, rafforza e non sminuisce ( come, invece, asserito dal ricorrente) la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, colorando la vicenda come un comportamento anche ritorsivo e vendicativo posto in essere dall'imputato contro l'odierna parte offesa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13.12.2016 Il Presidente Stefano Palla SS.Sifu Tama Il Consigliere estensore Roberto AmatoreSt. Rebet finater ATA IN CANCELLIRIA ad 19 GEN 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Compets Lapruise ou jean 4