Sentenza 21 giugno 2002
Massime • 1
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, il ripristino del relativo contratto nel caso di perdita di efficacia del provvedimento di urgenza di rilascio dell'immobile per effetto del rigetto nel merito della domanda di risoluzione, non è ammissibile nella ipotesi di intervenuta scadenza dell'intero periodo di potenziale durata del contratto ex art. 67 della legge n. 392 del 1978.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2002, n. 9054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9054 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ITALO CARLO FELBO 22, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO COLUCCI, difeso dall'avvocato FRANCESCO PAOLO BARCHETTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FA PA, OV AN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 447/99 del Tribunale di TARANTO, seconda sezione civile emessa il 15/2/1999, depositata il 07/04/99; RG. 1717/1998,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Martina Franca, con provvedimento d'urgenza del 7.6.1982, ordinava a GI NC di rilasciare, in favore dei PA UF ed EL TR, l'immobile locatogli ad uso di falegnameria;
il provvedimento veniva eseguito il 12.6.1982. Il Tribunale di Taranto, davanti al quale era stato instaurato il giudizio di merito, con sentenza del 31.5.1996, divenuta definitiva, rigettava la domanda di risoluzione del contratto di locazione.
L'NC, con ricorso ex art. 669-novies, comma 2, c.p.c. del 24.3.1997, chiedeva al Pretore di Martina Franca di dichiarare la sopravvenuta inefficacia del provvedimento d'urgenza e di dare le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. Gli intimati resistevano opponendosi al ripristino della locazione.
Il pretore, con sentenza del 7.4.1998, rigettava l'istanza, sul rilievo che la locazione, essendo cessata, ai sensi dell'art. 67 della legge n. 392 del 1978, alla data del 1^.12.1983, non era ripristinabile.
Pronunciando sull'appello dell'NC, al quale avevano resistito la UF ed il TR, il Tribunale di Taranto, con sentenza del 7.4.1999, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava l'inefficacia del provvedimento d'urgenza; rigettava l'istanza di ripristino;
compensava le spese del doppio grado. Considerava, per quando ancora rileva, che non è ripristinabile un rapporto di locazione ormai cessato.
Avverso la sentenza, non notificata, l'NC ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 22.5.2000, affidandone l'accoglimento a tre motivi.
Non hanno svolto difese gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 669-novies c.p.c., deduce il ricorrente che erroneamente il tribunale ha ritenuto scindibile la dichiarazione di inefficacia del provvedimento d'urgenza dal suo effetto restitutorio;
sostiene che il ripristino della situazione precedente costituisce automatica conseguenza della sopravvenuta inefficacia del provvedimento cautelare.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di locazione di immobili urbani e di quelli in materia di provvedimenti d'urgenza, addebita al tribunale di non aver considerato che il provvedimento di rilascio, adottato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. il 7.6.1982, aveva anticipatamente risolto il contratto di locazione, del quale non era quindi ipotizzabile una ulteriore durata sino alla maturazione della cessazione, ex art. 67 della legge n. 392 del 1978, alla data del 1^.12.1983.
3. Con il terzo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il ricorrente addebita al tribunale di aver apoditticamente affermato che il provvedimento d'urgenza non aveva determinato la risoluzione del contratto, ma soltanto la sospensione degli effetti, venuta meno a seguito della perdita di efficacia del provvedimento.
4. I tre motivi, tra loro intimamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati e vanno disattesi.
5. Nel caso in cui sia stato emesso un provvedimento d'urgenza la cui esecuzione abbia determinato la modificazione di una situazione, ed il provvedimento abbia perduto efficacia (nelle ipotesi di cui all'art. 669-novies, commi 1, 3 e 4, c.p.c.), alla dichiarazione di inefficacia può accompagnarsi l'adozione delle disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente (come previsto dalla citata disposizione nel comma 2) solo se il ripristino non trovi ostacoli di natura materiale o giuridica. Ora, il ripristino di un contratto, anticipatamente cessato in forza di provvedimento giurisdizionale, va disposto avendo riguardo alla potenziale complessiva durata del rapporto originario, e non può quindi essere ordinato qualora, al momento in cui il provvedimento di ripristino deve essere emesso, sia già decorso l'intero periodo di potenziale durata del rapporto. Salva la responsabilità della parte che aveva ottenuto il provvedimento per il risarcimento dei danni (la cui configurabilità è chiaramente desumibile dall'art. 669-undecies) determinati dal mancato godimento dell'immobile.
In tal senso questa S.C. si è pronunciata in relazione al ripristino previsto dall'art. 60 della legge n. 392 del 1978, nel caso di perdita di efficacia del provvedimento di rilascio per omessa destinazione dell'immobile locato all'uso dedotto a fondamento del recesso del locatore (sent. n. 6346/91 e n. 1796/94), ed il principio, in ragione dell'analogia della situazione che viene in considerazione, va esteso anche all'ipotesi di cui trattasi. Correttamente quindi il tribunale ha ritenuto precluso il ripristino, in quanto la locazione, come accertato dal giudice di merito, era destinata a cessare in forza di legge, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b), della legge n. 392 del 1978 e dell'art. 15- bis della legge n. 94 del 1982, alla data del 30.11.1985, e l'istanza di ripristino è stata presentata in epoca successiva.
6. Il ricorso è rigettato.
7. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 29 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2002