Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10373 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POPE103 7 3 /01 REPUBBLICA ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G. N. 136/99 1- - Rel. Consigliere Cron. 27 989 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 09/02/01 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: ER AO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE M iles DI VILLA MASSIMO 36, presso lo STUDIO AVV. RENATO DELLA BELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato CECI DANDOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA 2001 ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
controricorrente 704 -1- avverso la sentenza n. 213/98 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 30/03/98 R.G.N. 622/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. MI : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 16 agosto 1990 RR Paolo chiedeva al Pretore di Frosinone la condanna dell'I.N.A.I.L. alla costituzione in suo favore di una rendita da inabilità permanente parziale per ipoacusia contratta in occasione di lavoro. Resistente il convenuto, che eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto azionato e contestava la fondatezza della richiesta nel merito, il giudice adito, acquisita C.T.U., accoglieva la domanda con sentenza del 3 dicembre 1992, la quale, all'esito dell'appello M iles dell'Istituto, veniva del tutto riformata dal Tribunale del luogo con decisione del 30 maggio 1998, dichiarativa della prescrizione come prospettata dall'appellante, essendo decorso il termine di tre anni e 150 giorni dalla istanza amministrativa (3.4.1980) rispetto alla domanda giudiziale (16.8.1990). Avverso tale sentenza il RR ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a due motivi;
resiste l'I.N.A.I.L. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE primo mezzo di impugnazione il Con il denunciando omessa, insufficiente ricorrente, 3 contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360, n.5, Cod. Proc. Civile, deduce che il Tribunale, senza procedere ad alcuna argomentazione di supporto al suo assunto, ha rapportato il termine "domanda" all'istanza amministrativa, laddove il provvedimento giurisdizionale pretorile afferiva unicamente alla "domanda giudiziale. Il motivo è inconferente. Infatti, la fattispecie in esame ricade nella previsione dell'art. 112, comma quarto, d. P. R. 30 giugno 1965 n.1124, tenuto conto altresì della Ariles giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo il quale la "prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all'indennità........ abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative о l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme". Il Tribunale, con motivazione corretta e congrua, ha evidenziato che giudiziale era stata proposta con la domanda 16 agosto 1990 a distanza di oltre ricorso del dieci anni dalla presentazione della domanda amministrativa del 3 aprile 1980. Di guisa che, fissate in tale modo le rispettive date ai fini del calcolo della 4 prescrizione, non si riesce a comprendere quale valenza diversa possa individuarsi nelle stesse in ordine al thema decidendum prospettato al vaglio di legittimità, se non quella ritenuta nella sentenza impugnata e concernente 1'inutile decorso del termine prescrizionale. Con la seconda censura il RR deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 111, 112 e 131 D. P. R. 102, 104, Cod. Civile, n.1124, in riferimento all'art. 360, 30.6.1965, n.3, Cod. Proc. Civile, sostenendo che, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, ai sensi della normativa citata la prescrizione poteva decorrere soltanto dalla comunicazione di rigetto della Unileo istanza amministrativa da parte dell'Istituto, in quanto soltanto da tale momento il diritto dell'assicurato poteva essere esercitato;
con la conseguenza che, difettando nella specie detta notizia siccome mai effettuata, la omissione comportava la permanente sospensione del decorso della prescrizione. Il rilievo è privo di consistenza. Al riguardo è sufficiente osservare che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 104 T.U. citato, l'azione in esame è sempre proponibile trascorsi i 5 termini ivi previsti per silenzio-rifiuto dell'I.N.A.I.L. a seguito della domanda dell'interessato (60 giorni dallaamministrativa stessa), con l'effetto di rendere possibile l'esercizio del diritto e legittimare la domanda giudiziale volta alla sua tutela. E va, altresì, ribadito il principio reiteratamente affermato da questa Suprema Corte in subiecta materia, secondo il quale, a norma degli artt. 111 e 112 D. P. R. n.1124/65, la prescrizione triennale del diritto alle prestazioni previdenziali previste in tema di infortuni e malattie professionali è soggetta, con riferimento alla pendenza del procedimento M iles amministrativo, ad un unico periodo di sospensione della durata massima di centocinquanta giorni, indipendentemente dal momento in cui il relativo iter venga di fatto a concludersi. Pertanto, in relazione alla suddetta predeterminazione ex lege del periodo massimo di sospensione (che risponde alla esigenza, di carattere pubblico, di accertare la sussistenza del diritto nel più breve tempo possibile, per cui non è dato attribuire rilievo ad un interesse personale al prolungamento del termine di sospensione fino a comprendervi tutto l'iter amministrativo), l'assicurato può, trascorso 6 il cennato termine, proporre l'azione giudiziale indipendentemente dal comportamento puramente passivo dell'I.N.A.I.L., atteso che l'inerzia dell'Istituto equivale а reiezione della istanza amministrativa (Cfr. Cass. nn. ° ° ° /91 e 2515/97). Ne consegue che la sentenza impugnata, avendo applicato correttamente tali principi, non appare inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi di motivazione denunciati;
per l'effetto il ricorso va rigettato. Non si procede ad alcuna statuizione in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità, trattandosi di controversia di natura M iles previdenziale e non ricorrendo la ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria (art. 152 Disp.Att. Cod. Proc. Civile).
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il ricorso. relative al presente Nulla per le spese giudizio di legittimità. Roma 9 febbraio 2001. 7 Мюгіно затодомий il Presidente;
1! Cons. estensore: Vincenzo Mille IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria 3BUG. Oggi, 30 LUG. 2001 A M ✓ CANCELLIERE E R P U S T R O C D