Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/2000, n. 3404
CASS
Sentenza 11 febbraio 2000

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di falso per soppressione, dalla formulazione della norma di cui all'art. 490 cod. pen. si ricava che il legislatore con i termini alternativi "distrugge", "sopprime", "occulta" ha voluto indicare diverse modalità di un'azione di sottrazione, la quale per sua natura si consuma nel momento nel quale viene posta in essere, togliendo il documento dalla disponibilità della pubblica amministrazione: in tale senso l'espressione "occulta" va intesa nel significato di prendere e collocare l'atto in luogo ignoto all'avente diritto e non invece in quello di mantenere nascosto lo stesso. Ne consegue il carattere istantaneo del reato anche qualora venga realizzato tramite occultamento.

Commentario1

  • 1Calunnia: condannato carabiniere che redige informativa riferendo episodi delittuosi falsi
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023

    La massima Integra il delitto di calunnia la condotta dell'appartenente alle forze dell'ordine che redige un'annotazione di servizio con la quale riferisce la commissione di più episodi delittuosi, pur essendo consapevole della falsità di alcuni di essi. (Fattispecie in cui venivano segnalati una pluralità di episodi di cessione di stupefacenti, uno solo dei quali non veritiero - Cassazione penale , sez. V , 14/06/2018 , n. 45821). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 13/02/2019 , n. 28231 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28.9.2016 la Corte d'appello di Lecce, in parziale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/2000, n. 3404
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3404
Data del deposito : 11 febbraio 2000

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