Sentenza 11 febbraio 2000
Massime • 1
In tema di falso per soppressione, dalla formulazione della norma di cui all'art. 490 cod. pen. si ricava che il legislatore con i termini alternativi "distrugge", "sopprime", "occulta" ha voluto indicare diverse modalità di un'azione di sottrazione, la quale per sua natura si consuma nel momento nel quale viene posta in essere, togliendo il documento dalla disponibilità della pubblica amministrazione: in tale senso l'espressione "occulta" va intesa nel significato di prendere e collocare l'atto in luogo ignoto all'avente diritto e non invece in quello di mantenere nascosto lo stesso. Ne consegue il carattere istantaneo del reato anche qualora venga realizzato tramite occultamento.
Commentario • 1
- 1. Calunnia: condannato carabiniere che redige informativa riferendo episodi delittuosi falsiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima Integra il delitto di calunnia la condotta dell'appartenente alle forze dell'ordine che redige un'annotazione di servizio con la quale riferisce la commissione di più episodi delittuosi, pur essendo consapevole della falsità di alcuni di essi. (Fattispecie in cui venivano segnalati una pluralità di episodi di cessione di stupefacenti, uno solo dei quali non veritiero - Cassazione penale , sez. V , 14/06/2018 , n. 45821). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 13/02/2019 , n. 28231 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28.9.2016 la Corte d'appello di Lecce, in parziale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/2000, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 11.2.2000
1. Dott. Carlo Casini Consigliere SENTENZA
2. " Giuliana Ferrua " N.374
3. " Vittorio Ragonesi " REGISTRO GENERALE
4. " RI MO " N.01421/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RE IA AO nato in [...] il 7-10- avverso la sentenza emessa il 5-11-98 dalla Corte di appello di Potenza. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. Con sentenza 5-11-98 la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma di quella 2-3-98 del Pretore di tale città, derubricava il reato ascritto a RE IA AO ex art. 490 c.p. in relazione agli artt. 476 e 477 c.p. (per avere occultato documenti ufficiali di pertinenza dell'amministrazione del comune di Ruoti prelevando gli stessi dall'ufficio del sindaco e conservandoli nella sua abitazione) nell'ipotesi di cui all'art. 490 c.p. in relazione all'art. 482 c.p.;
all'uopo riduceva, con le già concesse attenuanti generiche, la pena inflitta in primo grado.
Avverso la riportata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo:
1 - vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico;
2 - violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione del reato.
Il secondo motivo è fondato osservandosi quanto segue. Il reato previsto dall'art. 490 c.p. ha carattere istantaneo, anche qualora venga realizzalo tramite occultamento (Cass. 24-3-69 n. 00 171 RV. 10771; Cass. 5-4-72 n. 0 2085 RV. 1210696; Cass, 18-7-95 n. 0 7955 RV.)
Invero dalla formulazione della fattispecie incrinata si ricava che il legislatore con i termini alternativi "distrugge", "sopprime", "occulta" ha voluto indicare diverse modalità di un'azione di sottrazione, la quale per sua natura si consuma nel momento nel quale viene posta in essere, togliendo il documento dalla disponibilità della pubblica amministrazione: in tale ottica l'espressione "occulta" va intesa nel senso di prendere e collocare l'atto in luogo ignoto all'avente diritto e non invece in quello di mantenere nascosto lo stesso.
Pertanto, puntualizza l'irrilevanza della data dell'accertamento del fatto de quo, deve riconoscersi che l'ipotesi criminosa ritenuta in sentenza - siccome commessa in data "successiva e prossima all'8-4- 98" ed essendo state riconosciute le circostanze di cui all'art. 62 bis c.p. - era già estinta, per decorrenza del termine massimo di prescrizione, quando fu emessa la pronuncia impugnata. S'impone pertanto l'annullamento di quest'ultima senza rinvio, al contempo rilevandosi che, alla luce dei dati in essa evidenziati, non ricorrono gli estremi per un proscioglimento nel merito ai sensi del comma 2 dell'art. 129 c.p.p.
P.Q.M.
La Corte,
annulla la sentenza impugnata senza rinvio, essendo il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2000