Sentenza 5 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2003, n. 5390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5390 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEI, POPOLO ITALIANO " LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE | Oggetto I Composta dagl05 390 /03 Lavoro : Dott Ettore MERCURIO Presidente R.G. N. 18966/0 11813 Consigliere Стод. Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGEŠE Consigliere | Rep. I Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 05/12/02 Dott. Gabriella COLETTI Rel Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIR DELLO STATO SOCIETA' DI i TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio i I dell'avvocato FEDERICO BUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TOMASI RENZO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, 2002 rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNI LANZINGER, I 5205 giusta delega in atti;
-1- controricorrente |---- IN avverso la sentenza n. 101/01 della Sezione distaccata L. Bizo o "Trento di Corte d'Appello di BOLZANO, depositata il 30/03/01 ļ R.G.N. 274/2000; į. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del. 05/12/02 dal Consigliere Dott. Gabriella .I. COLETTI;
udito l'Avvocato BUCCI;
udito l'Avvocato LANZINGER;
| udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per ---- l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbito il secondo. |.. -2- Svolgimento del processo Con ricorso alla Corte d'appello di Trento -Sezione distaccata di Bolzano, in qualità di giudice del lavoro, la società Ferrovie dello Stato s.p.a. proponeva appello contro la sentenza del giudice di primo grado che, accogliendo la domanda del lavoratore ora resistente, ne aveva affermato il diritto alla inclusione dell' "clemento distinto della retribuzione - EDR" nella base di computo del premio di fine esercizio (in seguito denominato assegno personale pensionabile) e alla percezione delle differenze di retribuzione spettanti al suddetto titolo dal 1996 al 1999, condannando quindi essa società appellante al pagamento di complessive lire 1.116.000, oltre accessori. Radicatosi il contraddittorio, il giudice adito, con la sentenza indicata in epigrafc, rigettava l'inipugnazione e, provvedendo di ufficio a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.459 del 2000 (sopravvenuta alla sentenza appellata), condannava la società appellante a pagare all'appellato, oltre alla sorte capitale come determinata dalla sentenza di primo grado, la rivalutazione dell'anzidetta somma a decorrere dalla data della maturazione e gli interessi legali sulla somma capitale via via rivalutata (di anno in anno) dalla predetta data e fino al pagamento effettivo. Sulla questione della computabilità dell'emolumento richiesto, osservava che il dato testuale delle disposizioni del CCNL per gli anni 1990/92 (art. 33 e 41) esprimeva chiarissimamente l'intento negoziale di ricomprendere nella retribuzione basc (c, quindi, nel premio di esercizio, dovuto in importo pari a detta retribuzione) anche l 'eventuale" EDR"; con la conseguenza che quando, con l'accordo dell' 8 novembre 1995, venne fatta un' attribuzione al titolo predetto, questa nou poteva che costituire elemento positivo di computa ai fine della determinazione del premio sopra 3 indicato. Alle medesime conclusioni doveva pervenirsi, secondo la Corte d'appello, con riferimento al CCNL siglato il 6 febbraio 1998, la lettera delle clausole dello stesso esprimendo la chiara intenzione dei contraenti di ricomprendere nel computo dell'assegno personale pensionabile proprio quell'EDR che era stato previsto nell'accordo nazionale 8 novembre 1995. Per la cassazione di questa sentenza la società Ferrovic dello Stato s.p.a. ha proposto ricorso articolato in due motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ., in relazione alla interpretazione dell'art.27 CCNL 1987/1989, del Protocollo 31.7.1992, degli artt. 33 e 44 CCNL 1990/92, dell'art.5, parte economica, CCNL 1993/95 e dell'Accordo 6.2.1998, in una con vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art 360 nn. 3 c 5 c.p.c.), assume che la Corte di merito non ha indagato su quale fosse stata la comune intenzione delle parti sociali, il loro comportamento precedente e successivo ai vari accordi succedutisi nel tempo e, soprattutto, non ha tenuto conto del significato complessivo delle varie clausole contrattuali per argomentarne l'effettiva volontà negoziale, così non attenendosi ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.; inoltre appare affetta dai denunciati vizi di motivazione non avendo il Collegio giudicante indicato il criterio logico e la "ratio decidendi" che giustificano le conclusioni crmeneutiche raggiunte. In particolare, assume che il CCNL 1990/92, nel mentre stabiliva (art.37) che l' EDR, dal 1° gennaio 1991, venisse definitivamente conglobato negli 4 "stipendi iniziali", si era limitato a conservare quello già previsto ex art.27 del CCNL 1987/89 per il solo periodo di vigenza (1° gennaio 1990-1° gennaio 1991) nel quale non operava ancora il disposto assorbimento;
in questo senso si spiega l'art.33 dello stesso contratto, il quale, nell'affermare la computabilità nella retribuzione base (da considerare ai fini del premio di escrcizio) anche dell' "cventuale EDR", non può che riguardarc le retribuzioni di tale periodo, potendo la disciplina collettiva fare riferimento solamente ad istituti già esistenti all'epoca della sua stipulazione (18.7.1990) e mon anche ad attribuzioni, magari di diversa natura, che fosscra introdotte nel futuro con la denominazione EDR. Tant'è, sottolinea la ricorrente, che l'EDR previsto dalla successiva normativa contralluale sia quella contenuta nel Protocollo firmato tra Governo e Parti sociali il 31.7.1992, sia quella del CCNL 1993/95 è diversamente - caratterizzato ed ha valenza eminentemente pensionistica, identificandolo, la prima, come erogazione forfettaria per 13 mensilità a copertura del periodo 1992/93 e, la seconda, come voce retributiva assorbita nel suo concreto importo da competenze aggiuntive (indennità di utilizzazione e indennità quadri), con eccezione della tredicesima mensilità ( eccezione, quest'ultima, introdotta dall'accordo 8 novembre 1995 tra le parti sociali). Anche per il CCNL 1997/99 (siglato il 6 febbraio 1998), conclude la ricorrente, valgono i rilievi già formulati: la interpretazione fornitane dal Collegio di merito non tiene conto clic lo stesso richiama i criteri definiti nell'accordo dell'8.11.1995, con la conseguenza che, nella determinazione dell'importo della retribuzione basc, debbono rimanere esclusi gli EDR pensionabili. Con il secondo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324, 429 c.p.c. 150) disp.att. c.p.c., nonché vizi di ' motivazione, con richiesta di rimessione alle Sezioni Unite, assume la società ricorrente che la sentenza di appello non poteva riconoscere di ufficio la rivalutazione monetaria sulle somme attribuite al resistente una volta che costui, com'è pacifico, non aveva proposto alcun appello incidentale in tal senso. Il primo motivo di ricorso è fondato alla stregua delle considerazioni che seguono, con evidente assorbimento del secondo motivo, il quale presupponc positivamente risulta a favore del lavoratore resistente la questione relativa alla spettanza delle somme di cui si assume la illegittima rivalutazione. Secondo la sentenza impugnala l'aggettivo “eventuale" riterilo all'EDR nella disposizione dell'art. 33 CCNL 1990-1992 induce un riferimento con il anche a potenzialità future e talc conclusione è ritenuta coerente significato lessicale proprio di tale aggettivo nonché con la circostanza, assunta come di grande rilevanza per l'interprete, secondo la quale la formula “eventuale" riferita all'EDR è stata riprodotta anche nel successivo CCNL riferito agli anni 1993-1995. Da tale considerazione di sistema la sentenza di merito fa discendere come naturale la ulteriore considerazione che le illimitate e, dunque, non definite possibilità future siano da leggere come una volontà contrattuale per la qualc 'EDR, lungi dal ridursi alle configurazioni già positivamente adottate dalla negoziazione collettiva, è sempre e comunque una componente stabile della retribuzione. Sul punto si osserva che, se pure il senso della parola "eventuale" esprime una regolazione che considera a suo oggetto più di una possibile ipotesi, la possibilità e l'eventualità non possono essere intese come portatrici di tanti contenuti da non averne poi in realtà alcuno sul quale compiere una concreta 6 operazione interpretativa. Vero è, invece - rispetto alla polisemia del termine EDR, che gli scritti difensivi dicono utilizzato nei testi contrattuali (stipulati in tempi diversi tra gli stessi soggetti collettivi) per designare variamente ora voci retributive non pensionabili, ora poste contabili da considerare a solo fine -di pensione, ora come base di calcolo di altre voci che, sia l'interpretazione del termine “eventuale" adoperata dai contraenti, sia l'interpretazione del dato negoziale dovevano essere operate con motivazione adeguata a definire lo specifico significato scelto e ad esprimere le ragioni di quella scelta rispetto al testo esaminato e al contesto nel quale esso si collocava. In altri termini, la sentenza impugnata nel momento in cui riconosceva essa stessa il potere dell'autonomia collettiva di determinare la concreta fisionomia e caratterizzazione dell'EDR - doveva indicare con chiarezza e persuasività gli elementi di valutazione in base ai quali ravvisava nelle pattuizioni della contrattazione collettiva di categoria successiva al CCNL 1990- 92 (il quale, è pacifico, esclude l'EDR dagli elementi di computo del premio di esercizio, tranne che per l'anno 1990) un intento negoziale inequivocamente indirizzato a identificare nel suddetto elemento una posta economica stabilmente accrescitiva dello stipendio c, come talc, da computare nel premio annuale di esercizio (prima) e nell'assegno personale pensionabile (poi), per l'attualizzarsi in considerazione di tale riconosciuta natura della vigenza sia dell'art.33 (che considera lo stipendio elemento della retribuzione base) che dell'art.41 (il premio di esercizio è di importo pari alla retribuzione base) del CCNL 1990/92. A un siffatto compito - necessario, come si è detto, nella prospettiva ( interna alla pronuncia censurata e, tuttavia, riproposta nello stesso ricorso per 7 cassazione) della mancanza di una disciplina unitaria dell' EDR non può ritenersi che abbia adempiuto il Collegio di appello. l'affermazione che l'attribuzione fatta al predetto titolo con Invero, I'accordo dell'8.11.1995 "..non può che costituire elemento positivo di computo ai fini della determinazione del premio di fine servizio", come pure la considerazione che la lettera delle clausole del CCNL siglato il 6 febbraio 1998 consente di affermare che la chiara intenzione dei contraenti fu quella di ricomprendere nel computo proprio quell' EDR prevista nell'accordo nazionale 8.11.1995. argomenti, questi, nei quali si sostanzia la motivazione ) non " danno modo di apprezzare se sia stata tenuta nel debito conto la regola - di valore preminente nella interpretazione dei contratti collettivi (vedi Cass. 13 novembre 2002 n.15909, 4 marzo 2002 n.3091, 9 agosto 2000 n.10500, 6 ottobre 1997 n.9713) che impone di valutare la comune intenzione dei contraenti interpretando ciascuna clausola del contratto per mezzo delle altre e attribuendo alla stessa il senso che risulta dal complesso della disciplina della materia, secondo il criterio indicato nell'art. 1363 cod.civ. Non solo, ma la ratio decidendi così espressa è talmente sintetica da non permetterc neppure di stabilire se la operata ricostruzione della volontà negoziale sia il risultato di una corretta applicazione del criterio "testuale" che si dice impiegato, ovvero sia affetta da errori giuridici o logici nell' uso del medesimo. Avvalora il dubbio che il significato proprio delle indicate pattuizioni collettive possa non essere quello rilenuto così immediatamente cvincibile dal giudice a quo, la circostanza che questa Corte, con recenti pronunce confermative di altrettante decisioni di merito (vedi Cass. 8 gennaio 2002 n.124, 23 gennaio 2002 n.737, 15 maggio 2002 n.7085), ha considerato non sindacabile perché doverosamente fondato sulla interpretazione complessiva e sistematica (invece che distinta e frammentaria) delle disposizioni collettive susseguilesi nel tempo, oltre che sull'utilizzazione del canone primario, rappresentato dalla c dal chiara ed inequivoca lettera delle espressioni negoziali usate comportamento complessivo delle parti nell'attuazione delle pattuizioni collettive – un convincimento di segno opposto a quello espresso nella sentenza impugnata e, sinteticamente, riassumibile nel senso che la disciplina dell'EDR contenuta aci contratti collettivi succedutisi nel tempo e fino all'accordo 8.11.1995 (la sola che, nei casi esaminati, veniva in considerazione), aveva identificato in tale elemento, salvo che per l'anno 1990 ( nel quale, infatti, l'azienda l'aveva corrisposto) una posta economica con valenza solo " pensionistica, stanto lo stretto raccordo con competenze aggiuntive, come la indennità di utilizzazione (o come quella "quadri") che ne avevano assorbito di mese in mese la immediata consistenza monetaria, eliminandone il carattere di puro corrispettivo, con la sola eccezione (quest'ultima introdotta dall'accordo 11 novembre 1995) della tredicesima mensilità: ciò che escludeva, secondo la riferita interpretazione, l'applicazione della regola enunciata dall'art. 41 CCNL 1990/92 (circa la composizione del premio annuale di esercizio), essendo questa in grado di operare efficacemente, nel senso della inclusione dell'EDR, solo nel caso di una sua specifica previsione come elemento realmente accrescitivo dello stipendio mensile, senza assorbimenti di sorta. Tenuto conto delle osservazioni fin qui svolte la causa, previa cassazione della sentenza impugnata, va rinviata ad altro giudice perché, utilizzando tutti i critcui ermeneutici sopra menzionati e fornendo dei risultati della propria indagine una circostanziata giustificazione, esamini nuovamente l' intera vicenda contrattuale così come assunta nel contraddittorio delle parti e approfondisca la ricerca volta a identificare la specifica funzione che le parti collettive hanno assegnato all'attribuzione controversa nei vari contratti succedutisi nel tempo fino a quello relativo agli anni 1997/99, nella prospettiva di stabilire se la scelta regolatrice ivi manifestata dall'autonomia negoziale sia stata, o meno, quella di considerare l'EDR clemento di computo ai fini che interessano. Il giudice di rinvio, designalo nella Corte d'appello di Venezia, provvederà anche a regolare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Venezia. Così deciso in Roma il 5 dicembre 2002 Il Presidente Meran J] Cons. cste nsore 200 245 A rine forello ret. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelieria 5 APR. 2003. CANCELLIEREL 10