Sentenza 6 luglio 2011
Massime • 1
L'obbligo del P.M. di notificare l'avviso di deposito dell'ingiunzione a demolire, conseguente all'ordine di demolizione disposto dal giudice con la sentenza di condanna (art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), sussiste solo nei confronti del condannato e non del difensore.
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Sommario (prima parte): 1. La necessità di una riforma della esecuzione della pena pecuniaria. - 2. Brevissimi cenni sul sistema precedente. - 3. L'art. 660 c.p.p. del codice Vassalli e le vicende della procedura esecutiva. - 4. Funzione del pubblico ministero nel procedimento di esecuzione. - 5. Il procedimento disegnato dalla riforma Cartabia. - 6. Il p.m. e il ruolo di avvio del procedimento. Problemi in tema di legittimazione attiva. - 7. La procedura: Gli adempimenti preliminari alla emissione dell'ordine di esecuzione/ingiunzione. - 8. Il contenuto dell'ordine di esecuzione/ingiunzione. 1. La necessità di una riforma della esecuzione della pena pecuniaria Con l'art. 1 comma 16 …
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Sommario (prima parte): 1. La necessità di una riforma della esecuzione della pena pecuniaria. - 2. Brevissimi cenni sul sistema precedente. - 3. L'art. 660 c.p.p. del codice Vassalli e le vicende della procedura esecutiva. - 4. Funzione del pubblico ministero nel procedimento di esecuzione. - 5. Il procedimento disegnato dalla riforma Cartabia. - 6. Il p.m. e il ruolo di avvio del procedimento. Problemi in tema di legittimazione attiva. - 7. La procedura: Gli adempimenti preliminari alla emissione dell'ordine di esecuzione/ingiunzione. - 8. Il contenuto dell'ordine di esecuzione/ingiunzione. 1. La necessità di una riforma della esecuzione della pena pecuniaria Con l'art. 1 comma 16 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2011, n. 3589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3589 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 06/07/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - est. Consigliere - N. 1442
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 37849/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in composizione monocratica emessa il 31 maggio 2010 nell'ambito del procedimento penale a carico di:
FU UA, nata a [...] il [...]:
CE OR, nato a [...] il [...]:
udita nella udienza camerale del 6 luglio 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;
lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. IACOVIELLO Mauro, che ha richiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza pronunciata in data 31 maggio 2010 il Tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione, provvedendo sull'incidente di esecuzione promosso da FU UA e CE OR avente per oggetto l'ordine di demolizione del manufatto abusivo di cui alla sentenza del 6 luglio 2007 (irrevocabile il 5 giugno 2009) nell'ambito del procedimento penale a loro carico definito con sentenza di condanna per violazioni urbanistiche ed edilizie, dichiarava la nullità della ingiunzione alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi emessa dalla Procura della Repubblica di Napoli.
La ragione della declaratoria di nullità veniva individuata dal Tribunale nella omessa notifica del detto provvedimento di ingiunzione ai difensori di fiducia previamente nominati nella fase di cognizione, nessun rilievo accordando alla notifica effettuata al difensore di ufficio.
Avverso il detto provvedimento propone ricorso il Procuratore della Repubblica deducendo violazione di legge e rilevando, in particolare, che la disposizione normativa codicistica interessata (art. 656 c.p.p.), come modificata dalla L. n. 4 del 2001, non costituisce norma di carattere generale in quanto dettata per la specifica materia della esecuzione in tema di pene detentive come emerge del reato dalla specifica collocazione sistematica: con la conseguenza che avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto di cui all'art. 655 che prevede per la peculiare fase della esecuzione susseguente al procedimento di cognizione che abbia esaurito i propri effetti, la nomina da parte del condannato di difensore, in assenza della quale la notifica di atti afferenti alla fase esecutiva va effettuata al difensore di ufficio.
Ha conseguentemente chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata. Il ricorso è fondato, sia pure per ragioni differenti rispetto a quelle enunciate dal P.M. ricorrente. Costituisce infatti jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione disposto dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 7 della legge fondamentale urbanistica come trasfuso nel D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9 il Pubblico Ministero non ha alcun obbligo di notificare al difensore l'avviso di deposito dell'ingiunzione a demolire, per il rilievo che detta ingiunzione è indirizzata ed effettuata al solo imputato affinché questi possa provvedervi spontaneamente senza ulteriori aggravi di spesa (vds. oltre a Cass. Sez. 3^ 31.5.2007 n. 319996, Vitale, Rv. 237127, anche Cass. sez. 3A Ord. 12.4.2002 n. 14008, Mangiando Rv. 221561 e Cass. Sez. 3^ Sent. 16.6.2003 n. 25687 Rv 221561). Conseguentemente l'obbligo di notifica vale esclusivamente per il condannato e non per il difensore. Nel caso in esame, in assenza della notifica del provvedimento di ingiunzione ai condannati, l'ingiunzione deve, per ciò solo, ritenersi affetta da nullità.
Da qui l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2012