Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/04/2002, n. 6034
CASS
Sentenza 24 aprile 2002

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L'espressione "motivi attinenti alla giurisdizione" di cui al numero 1 dell'art. 360 cod. proc. civ. - richiamata dall'art. 374 cod. proc. civ. nel delineare uno degli ambiti di competenza delle Sezioni unite - comprende l'ipotesi in cui il problema del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo sorga in funzione dell'accertamento della compromettibilità ad arbitri, e quindi della validità del compromesso o della clausola compromissoria; conseguentemente, è ammissibile la questione di giurisdizione sollevata con il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello sull'impugnazione per nullità del lodo.

Con riguardo alla revisione del prezzo degli appalti di opere pubbliche, la posizione dell'appaltatore - che è di norma tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, configurandosi come interesse legittimo - acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, solo quando il diritto alla revisione derivi da apposita clausola contrattuale stipulata, in deroga alla regolamentazione legale, anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 febbraio 1973, n. 37 (che tale deroga ha espressamente vietato), ovvero quando l'amministrazione abbia adottato un espresso provvedimento attributivo o tenuto un comportamento denotante implicito riconoscimento del diritto alla revisione; mentre in relazione alla prima ipotesi è inidonea una clausola contenente un mero rinvio alle norme vigenti, non configurando essa alcuna obbligazione contrattuale in deroga alla regolamentazione legale, in relazione alla seconda è necessario che il provvedimento o il comportamento concludente - che in ogni caso non possono consistere in atti interni della pubblica amministrazione, meramente preparatori e propedeutici ad un eventuale riconoscimento della revisione - provengano dall'organo deliberativo competente ad esprimere la volontà dell'ente pubblico, e tale non può considerarsi il direttore dei lavori, che si limita a fornire alla stazione appaltante il supporto tecnico per la verifica della variazione dei prezzi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/04/2002, n. 6034
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6034
    Data del deposito : 24 aprile 2002

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