Sentenza 14 luglio 2017
Massime • 1
In tema di patteggiamento, il giudice è tenuto ad accertare d'ufficio la capacità di intendere e di volere dell'imputato e la sua capacità di stare in giudizio di talché è invalido l'accordo negoziale qualora emerga, anche successivamente all'emissione della sentenza, che l'imputato non aveva tali capacità al momento in cui ha espresso la sua volontà.
Commentario • 1
- 1. Art. 85 - Capacità d’intendere e di volerehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Prima di valutare la condizione di imputabilità del soggetto attivo del reato, occorre individuare preliminarmente i «requisiti bio-psicologici che facciano ritenere che il soggetto sia in grado di comprendere e recepire il contenuto del messaggio normativo connesso alla previsione della sanzione punitiva». Ed è solo sulla base di questa preliminare e indispensabile ricognizione nosografica che il giudice potrà provvedere all'individuazione delle «condizioni di rilevanza giuridica dei dati forniti dalle scienze empirico-sociali», su cui fondare le sue determinazioni processuali, rilevanti sia ai fini della formulazione di un giudizio di colpevolezza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/2017, n. 38454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38454 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2017 |
Testo completo
38454-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/07/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA GIOVANNI CONTI Dott. N. 1502 - Consigliere - ANNA PETRUZZELLIS Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - PIERLUIGI DI STEFANO Dott. N. 15575/2017 - Consigliere - Dott. ORLANDO VILLONI Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARIGO' DEMIS N. IL 20/08/1978 avverso la sentenza n. 7648/2016 TRIBUNALE di PALERMO, del 26/08/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Mo GIUSEPPINA CHSELLA chu ha per la memmissibilité plikрек ricorso - Udit i difensor Avv.; ли 37 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 agosto 2016 il Tribunale di Palermo ha applicato su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno di reclusione ad RI Demis per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, per i quali veniva arrestato in flagranza il 26 agosto 2016 e presentato dal P.M. per la relativa convalida ed il successivo giudizio direttissimo.
2. Nell'interesse del predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo violazioni di legge in relazione agli artt. 85-88 cod. pen. e 70 cod. proc. pen. per la presenza di seri e documentati dubbi, emergenti già in occasione dell'arresto in flagranza di reato, sulla sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto e di partecipare consapevolmente al processo, con la conseguente necessità di un'adeguata verifica sulla sua capacità di esprimere un valido consenso in sede di patteggiamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto, avendo questa Corte in più occasioni stabilito il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, il giudice è tenuto ad accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato e la sua capacità di stare in giudizio, di talché è invalido l'accordo negoziale qualora emerga, anche successivamente all'emissione della sentenza, che l'imputato non aveva tali capacità al momento in cui ha espresso la sua volontà (Sez. 6, n. 7530 del 21/01/2016, Amodio, Rv. 266104; Sez. 6, n. 13183 del 02/04/2012, Gugole, Rv. 252594).
2. Dalla documentazione allegata al ricorso risulta che l'RI è affetto da oltre un decennio da disturbo bipolare di tipo I e da altre patologie psichiatriche potenzialmente incidenti sia sulla capacità di intendere e di volere che su quella di partecipare coscientemente al processo. Al riguardo, invero, questa Corte ha osservato che deve ritenersi dirimente il fatto che il rito alternativo di cui all'art. 444 cod. proc. pen. si fonda sulla manifestazione di un consenso di cui deve essere comunque valutata la validità, in rapporto alla capacità dell'imputato di determinarsi consapevolmente e di valutare gli effetti della manifestazione di volontà. La capacità di intendere e di volere e la capacità di stare in giudizio costituiscono infatti la base cognitiva indispensabile perché possa darsi corso ad una richiesta di applicazione di pena. In relazione a tali profili l'accertamento non può che essere ricondotto al Giudice ex officio, in ragione di un obbligo riveniente in via diretta dall'art. 85 cod. pen., secondo cui nessuno può essere punito per un fatto previsto come reato, se al momento in cui l'ha commesso non era imputabile. Non è casuale, del resto, il fatto che lo stesso art. 129 cod. proc. pen. non includa 1 lu gr espressamente il difetto di imputabilità tra le cause di non punibilità (Sez. 6, n. 13183 del 02/04/2012, Gugole, cit.). L'evenienza per cui nel caso del ricorrente, le ragioni di dubbio sull'imputabilità siano venute in rilievo essenzialmente dopo la sentenza impugnata, sebbene preesistenti alla decisione di merito, non altera i termini della su indicata questione e non fa velo all'oggettiva situazione di incertezza ex artt. 85 cod. pen. e 70 cod. proc. pen. sulla validità della richiesta personalmente prestata in giudizio dall'RI per definire la sua posizione processuale con la pena detentiva poi applicatagli.
3. Nel caso di specie, conclusivamente, è stato prospettato uno stato di mente dell'imputato che imponeva ed impone di verificarne in modo adeguato la sussistenza, con riferimento alla capacità di intendere e di volere e di stare in giudizio e, con essa, alla sua capacità di esprimere un valido consenso, a fronte del potenziale pregiudizio ricollegabile alla sua esternazione. Poiché tale verifica è mancata, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale in dispositivo indicato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo. Così deciso il 14 luglio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano De Amicis Giovanni Conti Duti DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 AGO 2017 Funzionato Giudiziario CORTE SUND Dott.ssa Silvana DI PUCCHIO 2