Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/1999, n. 384
CASS
Sentenza 7 luglio 1999

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La tutela giurisdizionale delle ragioni di colui che, iscritto all'albo degli psicologi, abbia chiesto, a norma dell'art. 35 l. n. 56 del 1989, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta - autorizzazione subordinata all'esistenza di requisiti legislativamente predeterminati, in riferimento ai quali l'ordine professionale non ha alcun potere discrezionale - spetta al giudice ordinario, istituzionalmente competente per tutte le controversie su diritti soggettivi, il quale è chiamato a provvedere con pienezza di poteri e quindi anche con una pronuncia di condanna a concedere l'autorizzazione, in quanto non operano i limiti che la l. n. 2248 del 1865, all. E, ha posto a salvaguardia dell'attività discrezionale amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/1999, n. 384
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 384
    Data del deposito : 7 luglio 1999

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