Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 1
La tutela giurisdizionale delle ragioni di colui che, iscritto all'albo degli psicologi, abbia chiesto, a norma dell'art. 35 l. n. 56 del 1989, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta - autorizzazione subordinata all'esistenza di requisiti legislativamente predeterminati, in riferimento ai quali l'ordine professionale non ha alcun potere discrezionale - spetta al giudice ordinario, istituzionalmente competente per tutte le controversie su diritti soggettivi, il quale è chiamato a provvedere con pienezza di poteri e quindi anche con una pronuncia di condanna a concedere l'autorizzazione, in quanto non operano i limiti che la l. n. 2248 del 1865, all. E, ha posto a salvaguardia dell'attività discrezionale amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/1999, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SA ER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOZZOLI 82, presso lo studio dell'avvocato GIAN LUIGI FALCHI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE REGIONALE DEGLI PSICOLOGI DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI BAULLARI 4, presso lo studio dell'avvocato ERMANNO CARSANA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO MACCIOTTA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 27/96 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 30/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/99 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con deliberazione n. 414 del 30 luglio 1994, il Consiglio dell'Ordine degli psicologi della Regione Sardegna dichiarava la non validità, al fine del riconoscimento della attività psicoterapeutica, della certificazione presentata dallo psicologo dottor Roberto NN, perché da quanto documentato non risultava acquisita post lauream una specifica formazione in psicoterapia, non consentendogli, pertanto, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai sensi dell'art. 35 della legge n. 56 del 1989. Avverso questa deliberazione il NN proponeva ricorso al Tribunale di Cagliari, il quale dichiarava il NN in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta e, che, per l'effetto aveva diritto di esercitare tale attività, ordinando all'ordine Regionale Sardo degli Psicologi di rilasciargli la prescritta autorizzazione.
Su gravame dell'Ordine, la Corte d'appello di Cagliari, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. a conoscere della controversia, per il fatto che in caso di richiesta di abilitazione all'esercizio della professione di psicoterapeuta nel regime transitorio di cui all'art.35 della legge n. 56 del 1989 si è in presenza di un mero interesse legittimo da tutelare davanti al giudice amministrativo. Avverso questa sentenza il NN ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi, cui resiste con controricorso il Consiglio dell'Ordine Regionale degli Psicologi della Sardegna. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'eccezione d'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione delle norme violate è infondata, ricavandosi dal suo contesto la denuncia della violazione dell'art. 35 della legge n. 56 del 1989 e ciò è sufficiente per ritenere insussistente la violazione dell'art. 366 c.p.c. 2. - I due motivi di ricorsi con i quali si deduce violazione di legge per avere la Corte d'appello ritenuto la carenza della giurisdizione dell'a.g.o., nonché illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione, da esaminare congiuntamente, in quanto logicamente connessi, sono fondati sulla base delle considerazioni che seguono.
L'art. 3 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, ordinamento della professione di psicologo, stabilisce espressamente che l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia attivati ai sensi del d.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato d.P.R..
Il successivo art. 35 della stessa l. n. 56 del 1989 prevede, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 3, che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di avere acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica.
La stessa norma attribuisce agli ordini il compito di stabilire la validità di detta certificazione.
Le anzidette disposizioni sono dichiarate applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 56 del 1989. Pacifica e non contestata, nella specie, l'applicabilità del richiamato art. 35 della legge da ultimo citata, la questione circa l'individuazione del giudice avente giurisdizione sulla controversia relativa all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta va risolta - come questa Corte ha costantemente affermato (cfr., per tutte, Cass.20 marzo 1991 n. 2994) - sulla base dei principi generali secondo i quali va affermata la giurisdizione dell'a.g.o. ogni qualvolta l'interessato faccia valere una posizione di diritto soggettivo - a meno che non sia legislativamente affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - mentre va dichiarata la giurisdizione di legittimità di quest'ultimo quando la posizione del privato sia di interesse legittimo.
Con riferimento all'iscrizione ad un albo professionale, il rapporto tra colui aspira all'iscrizione all'albo e l'ordine preposto alla tenuta dell'albo medesimo si identifica con la dicotomia diritto soggettivo-obbligo, anziché con quella interesse legittimo potere pubblico.
Infatti, l'ordine professionale non ha facoltà di valutare se la chiesta iscrizione corrisponda all'interesse pubblico, ma ha solo il compito di verificare se in realtà l'aspirante sia nel possesso dei requisiti appositamente voluti dalla legge, in quanto tale possesso è condizione necessaria e sufficiente per ottenere l'iscrizione, la quale deve essere disposta se quei requisiti sussistono e deve essere negata nel caso contrario (Cass. 16 marzo 1978 n. 1322; Cass. 14 ottobre 1983 n. 5998; Cass. 23 febbraio 1990 n. 1399). Nè potrebbe essere altrimenti, perché lo svolgimento di una qualunque attività professionale è espressione della generale situazione di libertà assicurata dall'ordinamento italiano ad ogni cittadino (art. 4 cost.), in ordine alla scelta del lavoro. Può accadere che in un dato momento storico, certe attività, prima liberamente esercitabili, sembrino bisognose di una regolamentazione nell'interesse generale e vengano perciò consentite soltanto a chi dimostri di essere capace e degne di esercitarle. Ma qualunque diritto, appunto perché tale e non puro arbitrio o irrilevante possibilità di agire, richiede di essere ancorato a determinati presupposti e circoscritto entro certi limiti;
l'importante è che ove ricorrano i presupposti e siano osservati i limiti esso possa pienamente esercitarsi (Cass. n. 2994 del 1991, cit., in motivazione).
Gli anzidetti principi sono applicabili anche nell'ipotesi in cui la legge consente al già iscritto ad un albo professionale l'esercizio di una ulteriore e diversa attività nel concorso di determinati requisiti, legislativamente predeterminati ed in riferimento ai quali l'ordine professionale non abbia un potere discrezionale.
Dall'esame della normativa in precedenza esposta emerge che il compito riconosciuto all'ordine professionale di stabilire la validità della certificazione prodotta dal richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pscicoterapeuta non implica valutazioni di carattere amministrativo, ossia scelte del comportamento più rispondenti all'interesse pubblico, ma solo l'individuazione di circostanze senza alcun margine di discrezionalità, dal momento che il giudizio formulato in proposito dagli ordini è espressione di una discrezionalità tecnica, senza incidere sul diritto soggettivo dell'interessato, allo stesso modo come non attiene pacificamente alla discrezionalità amministrativa l'accertamento del requisito della buona condotta dell'aspirante all'iscrizione ad un albo professionale (cfr. giurisprudenza richiamata).
Si deve, quindi, ritenere che la tutela giurisdizionale delle ragioni di colui che, iscritto all'albo degli psicologi, chiede, a norma dell'art. 35 l. n. 56 del 1989, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta, non può essere affidata ad altri che non sia il giudice ordinario, istituzionalmente competente in tutte le controversie su diritti soggettivi (art. 2907 c.c. e 1 c.p.c.). A lui spetta di provvedere con pienezza di poteri e quindi anche con pronunce di condanna a concedere l'autorizzazione, in quanto non gli sono opponibili i noti limiti che la l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, ha posto a salvaguardia dell'attività discrezionale amministrativa.
Va, quindi, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia in esame.
La sentenza impugnata che non ha tenuto conto di questi principi va pertanto cassata e la causa va rinviata alla stessa Corte d'appello di Cagliari, anche per la pronuncia sulle spese di questa fase di giudizio;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Cagliari, anche per la pronuncia sulle spese di questa fase di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 26 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999