Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2001, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
14 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZ NE Oggetto A CISEZIONE SECONDA Servivú - Parraggio Composta dagli Ill.mi Sigg. Ma trati: Au liamento Dott. Mario 0 R.G.N. 17941/98- Presidente ONE - - Cron.2715 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 442 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere- Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Ud. 12/10/00 - Consigliere Dott. EN MAZZACANE - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti L.3000 #31 GEN. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE TI MA, OP CO, OP MO, OP NA, UF ER, AT AF, LIRE 3000 elettivamente domiciliati in ROMA VIA SAN REMO,1, CANCELLERIA presso CASA PETTORINO, difesi dagli avvocati DI MEGLIO VITTORIO, PETTORINO MARIO, giusta delega in atti;
CG408099 - ricorrenti
contro
RI AN, RI ME, RI OS, RI AF, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, 2000 difesi dagli avvocati WASCHIMPS ALDO, TELESE LUIGI, 1641 giusta delega in atti;
-1- controricorrenti nonchè
contro
RI CE, RI RI HE, FILOMENA;
- intimati avverso la sentenza n. 1590/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 12/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/00 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato Vittorio DI MEGLIO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e deposita atto di precetto di pagamento (con notifica in data 6/10/2000); udito l'Avvocato Aldo WASCHIMPS, difensaore del resisstente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. * -2- Svolgimento del processo Con atto del 12.9.1990 TA FI conveniva in giudizio, per sentir riconoscere nei confronti di ST AN, EL AT, IR OT, TA OP, ON OP, LE OP, FR LI, TA AT, SA OT, AN D'RC e LA SO oltre alla legittimità della recinzione del proprio fondo mediante transenna che l'estensione della fascia di servitù attiva di passaggio a favore del fondo dominante dei convenuti, da esercitare sul proprio fondo servente in località Fondo Basso di Ischia era quella dell'istrumento Biondi del 23/11/1970 e, cioè, larghezza iniziale di mt.2,50 che, alla distanza di mt. 10,50, in prossimità d'una risvolta, si riduceva a mt. 2 fino al fondo dominante. I primi sei convenuti resistevano sulla base della dedotta interpretazione non rigida della misura in vista del transito veicolare. Gradatamente proposero, previo ہو intervento anche del terzo proprietario finitimo, domanda riconvenzionale di ampliamento coattivo del passaggio. Il LI aderiva alla domanda attorea. In contumacia degli altri convenuti, il Tribunale di Napoli con sentenza in data 16.2.1994, accoglieva la domanda. A tanto perveniva sul rilievo che la larghezza consentiva il transito con piccoli veicoli, così dovendosi interpretare, anche dal contegno complessivo dei contendenti, l'anzidetto titolo e che conseguentemente era legittima, in ragione dell'art.841 c.c., in relazione all'art. 1065 c.c., la recinzione, laddove era inammissibile la domanda di ampliamento coattivo. Hanno impugnato in via autonoma, con distinti atti del 21.7, 8.6 e 28.10.1994 -e a processi poi riuniti rispettivamente il gruppo dei OT OP e il gruppo dei AN PI EL, ciascuno con tre motivi comuni e insistendo - gradatamente sulla riconvenzionale. Resisteva l'appellata FI. Con sentenza in data 6.12.96/12.6.97, l'adita Corte di appello di Napoli accoglieva l'interposto appello per quanto di ragione e disponeva l'ampliamento coattivo della servitù di passaggio sul fondo della FI. Per quanto qui ancora interessa, la Corte territoriale ha osservato che la possibile invasione del fondo servente oltre l'estensione consentita dal titolo costitutivo della servitù - in mancanza di opere visibili - si traduce in una situazione di mera tolleranza da parte del proprietario del fondo servente. Ancora, il riferimento al contegno complessivo delle parti contraenti era ininfluente, in quanto esso opera solo nel caso in cui siano dubbi l'estensione ed il modo della servitù e non può servire a completare la portata del titolo, risultando da questo che le parti avevano certamente inteso limitare per lo meno il transito di veicoli di dimensioni maggiori. Poiché invece ricorreva il presupposto per l'ampliamento del passaggio esistente, si provvedeva in tal senso con specificazione delle modalità. му 2 Quanto all'indennità da corrispondersi, attesa la destinazione edilizia del fondo, doveva ritenersi che la titolare avrebbe subito un danno derivante dalla pratica inutilizzabilità di un potenziale cespite immobiliare da realizzare in loco per non più di cinque livelli;
si perderebbe la potenziale redditività nella misura di almeno 1,495 mq., per cui l'indennità stessa era da determinarsi in L. 10.678.571. In ragione della prevalente soccombenza degli appellanti le spese venivano compensate per un terzo, mentre i restanti due terzi andavano posti a carico dei medesimi appellanti. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione IR OT, TA, ON ed LE OP, ST AN e EL AT, sulla base di tre motivi illustrati anche con memoria. Tale ricorso è stato notificato a IC, FR, RM, OS, EN, OM e EL LL, quali eredi di TA FI, i quali resistevano con controricorso. Motivi della decisione Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti: poiché essi sono eredi di FI TA e sono stati evocati in questo giudizio in quanto tali, sostengono che, a prescindere dalla avvenuta morte della predetta, ad essa avrebbe dovuto comunque essere notificato il ricorso. In ogni modo, avrebbero dovuto comunque essere evocati in questa sede tutti gli eredi. L'eccezione non ha pregio;
l'avvenuta morte di TA FI risulta dall'atto di precetto (notificato alla controparte e prodotto in udienza ex art.372 cpc) che è atto processuale;
pertanto la notifica del presente ricorso alla FI sarebbe stata una consapevole fictio, ultronea e non richiesta. Quanto al profilo afferente alla evocazione in giudizio di tutti gli eredi, che avrebbero dovuto ricevere la notifica del ricorso in quanto tali, a prescindere dagli esiti della divisione ereditaria, posto che il ricorso è stato notificato anche ad altri fratelli LI, in mancanza di una precisa indicazione dei presunti esclusi, non v'ha luogo a valutazioni, neppure officiose, circa la generica contestazione come proposta. -Venendo al merito, con il primo motivo (violazione di legge – art.360, n.3, cpc, in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c. e 1063 e ss. c.c.; art.360, n.5 cpc per omessa e contraddittoria motivazione;
omesso esame di un punto essenziale) ci si duole del fatto che la sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto che nel punto in contestazione il passaggio non era esercitabile, pure aveva ritenuto che le misure indicate nel titolo esprimessero compiutamente la 3 volontà delle parti. Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto ininfluente il comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto, essendo pacifico che il passaggio venne utilizzato in modo più ampio. La censura non ha pregio;
entrambi gli argomenti cui si a richiamo rilevano soltanto nel caso in cui le modalità di esercizio della servitù non risultano in modo inequivoco dal titolo (cfr. Cass. 7.12.1999, n. 13724). Ora, nella specie, la Corte territoriale ha evidenziato che i principi complementari operano solo quando siano dubbi l'estensione e il modo della servitù, non quando potrebbero servire a completare la portata del titolo. Tale argomentazione è pienamente condivisibile e conforme alla ricordata giurisprudenza (v. anche Cass.n.5048 del 1986) ed è sufficiente ad elidere ogni diversa considerazione. му Tale motivo non può essere pertanto accolto. Con il secondo motivo (violazione dell'art. 1032 c.c.; 112 cpc;
omessa e : contraddittoria motivazione) ci si duole che la sentenza impugnata abbia determinato l'indennità per l'allargamento della strada in base ad astratte potenzialità edificatorie del terreno, non tenendo conto del vincolo di inedificabilità sullo stesso esistente in base alla legge n.431 del 1985 e del fatto che si doveva tener conto della situazione attuale. La doglianza non ha pregio;
la Corte territoriale ha espresso un motivato ed articolato convincimento cui i ricorrenti oppongono la mera allegazione di una legge, senza indicare da quali elementi, nel caso concreto, si sarebbe dovuto trarre un convincimento diverso (ed opposto) di non edificabilità del suolo. Il motivo soffre quindi di genericità, mentre non si specifica neppure perché l'indennità non sarebbe stata calcolata all'attualità, mentre dalla sentenza impugnata risulta il contrario. Il terzo motivo (violazione dell'art.91 cpc) è basato sul fatto che la sentenza ha posto a carico degli odierni ricorrenti una parte delle spese del doppio grado, nonostante la soccombenza fosse ravvisabile soltanto a carico della FI. Non è fondato;
la FI è infatti risultata vittoriosa, sia in primo che in secondo grado sulla sua domanda, intesa a limitare l'esercizio della servitù nelle misure contenute nel rogito Biondi del 1940. Essendo insussistente il presupposto su cui il motivo si basa, esso non può trovare accoglimento. Il ricorso deve essere pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in L. 129,000 oltre a L.
2.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 12.10.2000 Il Presidente hoooo Править Il Consigliere estensore 290000 5 في العالم المست مسطر 36 ta ar, 806T 5192 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Ponatella D'Anna 18 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 30 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 versate € 185,92 Registrato 2° (ouro Leuit ottantacinque /92 A R M alm. p. Oriente Area Servizi (Dolussa Mana z FILIPPO) Responsabile Servizio d (Dr. M. FACCIALLY