Sentenza 21 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di patteggiamento, il giudice è tenuto ad accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato e la sua capacità di stare in giudizio di talché è invalido l'accordo negoziale qualora emerga, anche successivamente all'emissione della sentenza, che l'imputato non aveva tali capacità al momento in cui ha espresso la sua volontà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2016, n. 7530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7530 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2016 |
Testo completo
7 5 30/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA IN CAMERA Composta dai Sig.ri Magistrati DI CONSIGLIO DEL 21/01/2016 SENT. n. set. 109 Dott. CARLO CITTERIO - Presidente - Dott. STEFANO MOGINI Dott. MASSIMO RICCIARELLI Relatore R.G.N. 37073/2015 Dott. ORLANDO VILLONI Dott. EMANUELE DI SALVO ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: DI AL n. il 20/02/1973 Avverso la sentenza n. 3677/2015 TRIBUNALE DI NAPOLI del 11/3/2015 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Massimo Ricciarelli Lette le conclusioni del P.G. dott. Massimo Galli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/3/2015 il Tribunale di Napoli applicava ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di mesi dieci di reclusione ciascuno nei confronti di DI AS e di UN TO, chiamati a rispondere, dopo la convalida dell'arresto, dei reati di cui agli artt. 337, 339 comma primo, cod. pen. e 582, 585, 576, nn. 1 e 5-bis, 61 n. 2, cod. pen, con sospensione condizionale della pena per UN.
2. Proponeva ricorso DI AS. Denunciava inosservanza ed erronea applicazione della legge penale agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. In particolare segnalava che la sentenza era stata emessa in violazione degli artt. 85, 88 cod. pen. e 70 cod. proc. pen., in quanto sulla base di documentazione disponibile ma non prodotta al momento della richiesta di patteggiamento risultava che l'DI era stato riconosciuto affetto nel 2004 da forma psichiatrica inquadrabile tra le schizofrenie e manifestantesi con disturbo dissociativo cronico fatto di deliri e allucinazioni uditive e visive, non suscettibile di miglioramenti, nel 2009 da grave disturbo psicoaffettivo di tipo bipolare che aveva condotto la commissione sanitaria a ritenere l'DI gravato da minorazione di tale portata da richiedere un intervento assistenziale permanente, e attualmente da disturbo schizofrenico di tipo paranoide, tale da ridurre le sue abilità cognitive e compromettere le abilità e competenze relazionali e di adattamento sociale, causando grave disfunzione sociale e lavorativa. Come ritenuto dalla Suprema Corte di cassazione la capacità di intendere e di volere dell'imputato e la capacità di partecipare coscientemente al processo avrebbero dovute intendersi come presupposto giuridico dell'esistenza stessa di un valido vincolo processuale, dovendosi dunque considerare l'accertamento della capacità di intendere e di volere immanente alla instaurazione di qualunque giudizio valutativo di merito. La natura di atto negoziale unilaterale del consenso espresso dalla parte valeva a ricondurre l'atto entro la sfera di operatività dell'art. 428 cod. civ., in tema di incapacità naturale, cui consegue l'invalidità degli atti unilaterali compiuti da persona incapace di intendere e di volere, ove dall'atto derivi grave pregiudizio. Poiché il Giudice non aveva tenuto contro del quadro clinico grave riguardante l'DI si sarebbe dovuta annullare la sentenza impugnata, onde consentire i necessari accertamenti in merito alla imputabilità dell'DI al momento del fatto.
3. Il Procuratore Generale presentava requisitoria scritta, concludendo nel senso dell'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La questione sollevata con il ricorso è in effetti sovrapponibile a quella che ha già formato oggetto di analisi in altra sentenza della Corte di cassazione (Cass. Sez. 6, n. 13183 del 2/4/2012, Gugole, rv. 252594). Era stato allora rilevato che la capacità di intendere e di volere dell'imputato e la sua capacità di stare in giudizio costituiscono la precondizione di un giudizio 2 H L che si concluda con un'affermazione di responsabilità, per modo che ஸ்வ ட் l'accertamento di tale capacità è immanente nella instaurazione di qualunque giudizio valutativo di merito su una regiudicanda penale. Non rileva in tale prospettiva che le ragioni di dubbio sui coefficienti di imputabilità, benché preesistenti, siano venute alla luce dopo la sentenza impugnata, giacché le stesse comunque incidono sulla validità del consenso prestato nell'ambito della procedura di cui agli artt. 444 segg. cod. proc. pen., consenso che esprime una volontà negoziale di assoluta rilevanza, incidente sul diritto di libertà, e richiede dunque piena consapevolezza rappresentativa e deliberativa degli effetti giuridici. Per contro il consenso è valutabile alla luce di quanto previsto dall'art. 428 cod. civ. in tema di incapacità naturale, che sancisce l'invalidità degli atti compiuti da persona che si provi essere stata per qualsiasi causa incapace di intendere e di volere, allorché l'atto sia fonte di grave pregiudizio.
2. E' di tutta evidenza che tali principi sono riproducibili per intero nella presente vicenda processuale. E' stata infatti allegata inequivoca documentazione attestante lo stato di mente dell'imputato, più volte sottoposto a valutazione e sempre risultato affetto da rilevanti infermità incidenti sulla capacità di intendere e di volere (si richiama a tal fine quanto sopra esposto al punto 2, in sede di analisi del ricorso). Non potendosi considerare rilevante, per quanto esposto, che la questione relativa al vizio di mente sia stata prospettata dopo che la sentenza impugnata era stata pronunciata, deve invece ritenersi dirimente che il rito alternativo di cui all'art. 444 cod. proc. pen. si fondi sulla manifestazione di un consenso di cui deve essere comunque valutata la validità, in rapporto alla capacità dell'imputato di determinarsi consapevolmente e di valutare gli effetti della manifestazione di volontà. Ed invero la capacità di intendere e di volere e la capacità di stare in giudizio costituiscono la base cognitiva indispensabile perché possa darsi corso ad una richiesta di applicazione di pena. Il Giudice di tali profili deve farsi carico, fermo restando che nella normalità dei casi, ove non vengano rappresentati problemi specifici, l'accertamento potrà assumere connotazione semplificata, in quanto assorbito dalla considerazione dei profili estrinseci venuti in evidenza. Ciò non significa tuttavia che quell'accertamento non sia necessario, con la conseguenza che al manifestarsi di elementi seriamente idonei a rappresentare il difetto di quella base cognitiva l'accertamento deve essere approfondito, senza di 3 де அ che il consenso non potrebbe reputarsi idoneo alla definizione del processo con il rito alternativo di cui all'art. 444 cod. proc. pen. Nel caso di specie è stato prospettato uno stato di mente dell'imputato che imponeva ed impone di verificarne in modo adeguato la capacità di intendere e di volere e di stare in giudizio e con essa la sua capacità di esprimere un valido consenso, a fronte del potenziale pregiudizio in esso insito. Poiché tale verifica è del tutto mancata, la sentenza impugnata deve essere annullata. L'annullamento deve essere pronunciato senza rinvio, in quanto occorre rimettere le parti nella condizione di potersi determinare liberamente, fermo restando che grava sul Giudice l'obbligo di compiere gli accertamenti necessari per sondare il profilo della capacità dell'imputato, in particolare nel caso in cui venga riproposta una richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 21/1/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente cart itter's Men Reesh DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 24 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARI SUPREMADIE GOZIARIO! Pera Esposito