Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2002, n. 8940
CASS
Sentenza 19 giugno 2002

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L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. - configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge - consiste nell'accettazione della sentenza, ossia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma tacita che espressa, configurandosi in tal caso come atto unilaterale non recettizio, non richiedente accettazione della controparte e produttivo di effetti appena la relativa dichiarazione sia esteriorizzata, con la conseguenza che essa, una volta emessa, è irretrattabile e preclude l'eventuale successiva proposizione del gravame.

Il principio della rilevabilità solo su eccezione di parte della acquiescenza alla sentenza si riferisce all'acquiescenza totale (per accettazione espressa o per atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione), ma non anche a quella conseguente alla impugnazione di alcuni capi soltanto della sentenza (acquiescenza parziale), atteso che il giudice deve accertare anche d'ufficio quali siano i limiti oggettivi dell'impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2002, n. 8940
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8940
    Data del deposito : 19 giugno 2002

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