Sentenza 19 giugno 2002
Massime • 2
L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. - configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge - consiste nell'accettazione della sentenza, ossia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma tacita che espressa, configurandosi in tal caso come atto unilaterale non recettizio, non richiedente accettazione della controparte e produttivo di effetti appena la relativa dichiarazione sia esteriorizzata, con la conseguenza che essa, una volta emessa, è irretrattabile e preclude l'eventuale successiva proposizione del gravame.
Il principio della rilevabilità solo su eccezione di parte della acquiescenza alla sentenza si riferisce all'acquiescenza totale (per accettazione espressa o per atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione), ma non anche a quella conseguente alla impugnazione di alcuni capi soltanto della sentenza (acquiescenza parziale), atteso che il giudice deve accertare anche d'ufficio quali siano i limiti oggettivi dell'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2002, n. 8940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8940 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FO SI, FO CO, elettivamente domiciliati in ROMA Corso Vittorio n. 287, presso lo studio dell'avvocato MARIA CAMPOLUNGHI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO GAETANI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
HAIR BOX DI NO NI & C. SNC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DONATELLO 23, presso lo studio dell'avvocato PIERGIORGIO VILLA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLA PACIARONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 441/00 del Tribunale di MACERATA, depositata il 15/06/00 - R.G.N. 47/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 ottobre 1994 ME RI, quale genitore esercente la patria potestà sulla minore RO RI, impugnava il licenziamento orale intimato dai titolari della parrucchieria AI BO alla figlia, assunta come apprendista parrucchiera in prova.
Si costituiva la società convenuta, deducendo che la RI non era mai stata assunta come apprendista parrucchiera ne' tantomeno che aveva mai svolto alcun tipo di attività all'interno dell'esercizio. Con sentenza del 3 ottobre 1996 l'adito Pretore di Macerata, all'esito della espletata istruttoria, ritenuta l'illegittimità dell'intimato licenziamento orale, condannava la società resistente al pagamento della somma di lire 300.000, quale liquidazione equitativa del periodo lavorato e non retribuito, disponendo la reintegra nel posto di lavoro o in alternativa la corresponsione di tre mensilità della paga base a titolo di mancato preavviso. Avverso tale decisione proponeva appello la AI BO, con ricorso depositato il 29 aprile 1997, chiedendo la sospensione dell'intrapresa esecuzione della sentenza di primo grado. Rigettata l'istanza di sospensione stante l'assenza del gravissimo danno, in considerazione della modesta entità del credito azionato e rigettata altresì l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, stante la volontaria costituzione della RI, ormai maggiorenne, con sentenza del 24 maggio-15 giugno 2000 il Tribunale di Macerata, in accoglimento del gravame, ritenuta non provata l'esistenza di qualsiasi rapporto di lavoro tra la società appellante e OS RI, rigettava la domanda da questa proposta. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono RO RI e ME RI con tre motivi.
Resiste la AI BO di AN AN & C. S.n.C. con controricorso. I ricorrenti hanno anche presentato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione, sollevata dalla resistente società, di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto da RO RI e ME RI, per intervenuta acquiescenza all'impugnazione della sentenza di secondo grado, ex art. 329 c.p.c. Osserva, infatti, la AI BO che la RI, per il tramite del suo legate, con lettera raccomandata a.r. del 5 giugno 2001 aveva dichiarato espressamente di non voler appellare la sentenza, integrando, in tal modo, l'ipotesi contemplata dall'art. 329 c.p.c., secondo cui, allorquando vi sia una palese acquiescenza risultante da accettazione espressa della sentenza, viene ad essere preclusa ogni possibilità di impugnativa.
Come è noto, l'acquiescenza, contemplata dall'art. 329 cod. proc. civ., configura una preclusione rispetto ad una impugnazione non ancora proposta. Se invece interviene l'impugnazione, la volontà della parte soccombente di accettare la pronunzia del giudice può manifestarsi soltanto mediante la rinunzia espressa alla impugnazione, da compiersi nella forma prescritta dalla legge (Cass., 24 luglio 1995 n. 8079; Cass. 14 giugno 1990 n. 5802; Cass, sez. Un., 3 aprile 1989 n. 1591). Orbene, l'acquiescenza consiste nella accettazione della sentenza, ossia nella dichiarazione con la quale la parte soccombente manifesta la volontà di non impugnare. È espressa quando la parte interessata ad impugnare dichiara di accettare la pronunzia o di rinunziare all'impugnazione. In particolare, l'acquiescenza espressa alla sentenza costituisce atto unilaterale non recettizio, che non abbisogna della accettazione della controparte, ed è produttivo di effetti appena la relativa dichiarazione sia esteriorizzata: pertanto è irritrattabile, con la conseguente preclusione della eventuale successiva proposizione del gravame (Cass. 24 luglio 1995 n. 8079;
Cass. Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4818). Alla luce dei principi esposti, l'eccezione deve ritenersi fondata. Essa, peraltro, ove - come nella specie - viene sollevata nel giudizio di legittimità relativamente alla sentenza impugnata con ricorso per cassazione, poiché implica la denuncia di un vizio del procedimento di impugnazione, comporta il potere-dovere della Corte di procedere alle opportune indagini di merito, sia pure limitatamente al fatto che si assume aver dato causa al vizio, prendendo all'uopo in esame anche i nuovi atti e documenti prodotti dalle parti, in quanto riguardanti l'ammissibilità o inammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) (cfr. Cass. 25 maggio 1987 n. 4930). Risulta dalla documentazione prodotta dalla resistente che in data 7 giugno 2001, l'avv. Paolo Padovano, difensore della AI BO nel giudizio di appello, riceveva dall'avv. Roberto Gaetani, per conto della sig.ra RO RI, lettera raccomandata a.r. del 5 giugno 2001, nella quale si dichiarava: "Caro Padovano, la mia cliente non appella la sentenza. Resto in attesa di avere la distinta delle somme da restituire in base all'esito della sentenza..."
Risulta, inoltre, che in data 13 giugno 2001 veniva notificato allo stesso avvocato Padovano il presente ricorso per cassazione, sottoscritto dall'avv. Roberto Gaetani, con il quale si chiede la riforma della sentenza n. 441/00 emanata dal Tribunale di Macerata. Risulta, ancora, che in data 14 giugno 2001, e quindi successivamente alla notifica del ricorso, che lo stesso avv. Gaetani, sempre con lettera raccomandata informava che "... contrariamente a quanto sulle prime ritenuto, i miei clienti intendono ricorrere per Cassazione alla sentenza del Tribunale di Macerata".
Risulta, infine, che la procura, rilasciata da RO RI all'avv. Roberto Gaetani, allorché ebbe a costituirsi nel giudizio di appello, è formulata nel seguente modo: "Delego a rappresentarmi a difendermi in ogni fase e grado di giudizio, di cognizione esecuzione e opposizione l'avv. Roberto Gaetani con i più ampi poteri compresi quelli di farsi sostituire e transigere...".
Orbene, configurandosi la dichiarazione, espressa dall'avv. Gaetani, come inequivoca manifestazione di volontà di non voler impugnare, ed essendo espressione dei poteri conferitigli con la "delega" innanzi riportata, essa integra una espressa acquiescenza, così come prevista dall'art. 3229 c.p.c. Segue la improponibilità del ricorso proposto da RO RI. Inammissibile è, invece, il ricorso proposto da ME RI, non essendo mai stato parte in causa "in proprio".
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'improponibilità del ricorso proposto da RI RO e l'inammissibilità di quello proposto da RI ME;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2002