Sentenza 10 dicembre 2003
Massime • 1
Il contratto assicurativo, volto a coprire i rischi connessi all'attività imprenditoriale del datore di lavoro ed a risarcire i danni che da essa eventualmente conseguano, ha effetti vincolanti tra i soli contraenti. Ne consegue che il danneggiato non ha in sede civile azione diretta nei confronti dell'assicuratore, che legittimamente viene estromesso dal giudizio,non ricorrendo l'ipotesi di responsabile civile ex lege di cui all'art. 185, comma secondo, cod. pen.( fattispecie nella quale la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Società assicuratrice avverso la pronuncia di estromissione dal giudizio per omicidio colposo promosso nei confronti del datore di lavoro, sul rilevo che l'assicurazione ha fonte esclusiva nel contratto e,pertanto, l'assicuratore è obbligato solo verso l'assicurato).
Commentario • 1
- 1. Penale Diritto e ProceduraOttavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 3 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2003, n. 4870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4870 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 10/12/2003
1. Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1658
3. Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 029172/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IO RL ND N. IL 18/12/1941;
2) ACE INSURANCE S.A.-N.V. RAPPR. GEN. ITALIA;
avverso SENTENZA del 07/02/2003 CORTE APPELLO DI ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dott. Febbraro Giuseppe che ha concluso per l'annull. senza rinvio per prescrizione delle contravvenzioni;
riduzione della pena;
rigetto nel resto;
udito, per la ACE INSURANCE SA-NV l'avv.to Giovanni Roveda;
udito il difensore Avv.to Delfino Siracusano;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La mattina del 6.10.1999, nel corso di una ripresa cinematografica all'interno di un capannone sito nel comprensorio dell'Appia antica, essendosi verificata la necessità di oscurare con teli neri, per consentire l'effetto notte, un lucernario posto su un capannone attiguo, il capo macchinista FF Fabrizio, servendosi di una scala esterna, saliva sul tetto di tale capannone, costituito da pannelli in eternit, e, nel mentre era intento a collocare i teli di copertura, a causa dello sfondamento del tetto, precipitava a terra, dall'altezza di 5 metri, riportando lesioni gravissime che ne cagionavano il decesso tre giorni dopo, presso l'ospedale San Giovanni.
Con sentenza in data 7.2.2003 la Corte di appello di Roma confermava, nei confronti di CA RE IX, Presidente del Consiglio di amministrazione della srl Publiglobo, datore di lavoro del FF e responsabile della prevenzione e protezione dei rischi, quella del Tribunale che lo aveva ritenuto responsabile di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, e delle contravvenzioni previste dagli artt. 4 e 389 lett. c dpr 547/55; 4 e 5 lett. d e 89 lett. a D. L.vo 626/94, perché nella sua qualità di datore di lavoro non aveva reso edotto il FF dei rischi specifici connessi all'attività lavorativa svolta e per non aver fornito e disposto che venissero adottati mezzi di protezione individuali;
riduceva la pena inflitta al medesimo, previa conferma della valutazione di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, a mesi sei di reclusione per l'omicidio colposo, aumentati a mesi sette per la ritenuta continuazione con le contravvenzioni;
confermava, nei confronti del predetto IX e della Publiglobo srl, quale responsabile civile, le statuizioni rese in favore delle parti civili e revocava invece le statuizioni civili nei confronti della Ace-Insurance S.A.-N.V. (già Cigna Insurance Company of Europe S.A.), escludendone, come dalla stessa eccepito, la qualità di responsabile civile.
La Corte assolveva, per non aver commesso il fatto, AN WA, addetto al servizio di protezione e prevenzione della Publiglobo srl;
quanto a quest'ultima posizione riteneva la Corte che il comportamento del AN, cui competeva la qualifica di preposto, non fosse censurabile dal momento che era risultato che il medesimo non si era disinteressato del caso, ma piuttosto, essendo del tutto inconsapevole dell'intenzione del FF di operare autonomamente e finanche del fatto che il FF fosse a conoscenza della necessità di oscurare il tetto, aveva fatto quanto rientrava nei suoi compiti e nei suoi doveri e cioè assumere informazioni in ordine alla praticabilità del tetto per poi decidere sulla soluzione da adottare.
Censurabile era invece il IX che si era limitato ad allegare al contratto di lavoro del FF uno stralcio del manuale relativo alle norme di sicurezza e a prendere in locazione un camion contenente i dispositivi di sicurezza, senza curarsi di attivarsi e controllare che la normativa predetta fosse assimilata dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro e che i dispositivi fossero concretamente usati, consentendo così che il FF salisse sul tetto di sua iniziativa, senza attendere le disposizioni degli addetti alla sicurezza e senza adottare le necessarie misure di protezione. L'esistenza sul set di carenze in materia di prevenzione era peraltro emersa anche dalle testimonianze assunte, che avevano evidenziato come la stessa regista non sapesse chi era il responsabile della sicurezza e come vi fosse la tendenza dei singoli lavoratori a mettersi in mostra, senza tenere conto dei problemi della sicurezza e della organizzazione del lavoro. Il comportamento del FF non era anomalo e imprevedibile avendo egli agito, nella qualità di macchinista, per svolgere una operazione connessa alle sue mansioni. Ricorrono per Cassazione, attraverso i difensori di fiducia, l'imputato e la Ace-Insurance assicurazioni.
Nell'interesse del IX la sentenza viene censurata sotto i seguenti profili: 1) illogicità della motivazione che ha assolto il AN e condannato il IX;
una volta riconosciuto, con l'assoluzione del AN, che il medesimo aveva regolarmente adempiuto ai suoi compiti, non trovava più fondamento la responsabilità di IX per aver scelto un responsabile della sicurezza non idoneo;
2) mancanza di motivazione sulle censure mosse con l'appello in ordine alla sussistenza del nesso di causalità: si era messo in evidenza che il FF era un lavoratore esperto, ben a conoscenza dei rischi che assumeva salendo sul capannone e che dunque del tutto ininfluente era la mancata effettuazione di un corso sulla sicurezza del lavoro;
si era altresì messo in evidenza l'abnormità del comportamento del FF, che non avrebbe dovuto assumere l'iniziativa in questione in quanto vietata dal responsabile della sicurezza ed anche perché il capannone attiguo non era stato preso in locazione e vi erano le transenne che impedivano l'accesso; 4) mancanza di motivazione circa quanto sostenuto con i motivi di appello in ordine alle ipotesi contravvenzionali di cui agli artt. 4 dpr 547/55 e 4 D. L.vo 626/94. La Ace-Insurance S.A. si duole che la Corte di appello non abbia preso in esame i motivi di merito da essa proposti contro la sentenza di primo grado;
l'accertata carenza di azione diretta dei danneggiati verso la Ace-Insurance non avrebbe fatto venire meno l'interesse di quest'ultima a interloquire nel processo per svolgere osservazioni che potevano escludere la responsabilità dell'imputato e quindi anche la responsabilità propria e della responsabile civile Publiglobo srl.
Il ricorso della Ace Insurance è inammissibile.
Per la nozione di responsabile civile, di cui è possibile la citazione nel processo penale o che in esso può intervenire volontariamente ex art. 85 c.p.p., occorre fare riferimento all'art. 185, co. 2, c.p. secondo il quale "ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui"; si tratta soltanto, come è fatto palese dal tenore letterale, dei casi di responsabilità civile ex lege;
tale situazione non ricorre allorché, come nella specie, l'assicurazione ha fonte esclusiva nel contratto, essendo in tali casi l'assicuratore tenuto soltanto verso l'assicurato. Correttamente dunque la sentenza impugnata - conformemente peraltro alla pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4^ 11.3.94 n. 6904, PC e Della Rizza m.u. 198667 e Sez. 4^ 10.4.97 n. 4940 m.u. 207804) - ha escluso la qualità di responsabile civile della Ace- Insurance, che pertanto non ha veste per interloquire ulteriormente nel presente procedimento. Nè risulta che il presente ricorso sia stato proposto anche per la Publiglobo srl, cui la qualità di responsabile civile compete quale società alla quale appartiene il IX.
Il ricorso di IX è infondato.
Quanto al primo motivo, può rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata non è illogica per aver assolto il AN e condannato il IX, in quanto la responsabilità del IX non è stata ravvisata nell'aver scelto persona idonea o meno al compito di preposto, ma nel fatto che egli è risultato inadempiente all'obbligo, su di lui direttamente gravante, di educare i lavoratori al rispetto delle norme di sicurezza e ad avvalersi dei relativi presidi, obbligo che gli imponeva di attivarsi per far assimilare ai lavoratori le norme stesse e di controllare la relativa attuazione. È stato infatti accertato che nello stabilimento vi era carenza di effettive misure preventive e protettive dei lavoratori (in particolare, risulta dalla sentenza di primo grado che le cinture di sicurezza ed i caschi, pur presenti sul camion, non venivano utilizzati e che anche il trabattello che avrebbe dovuto essere utilizzato non era a norma) e dunque vi era una organizzazione approssimativa, non sufficiente ad assolvere l'obbligo antinfortunistico, essendo pacifico che non è sufficiente la mera consegna dei mezzi di protezione, ma è necessario che gli stessi siano adeguati allo scopo e che ne sia assicurato l'utilizzo. Inoltre i giudici di merito hanno messo in evidenza l'eccessivo spazio decisionale lasciato al personale presente nello staff, nel senso che, allorché si verificava una necessità, vi era la tendenza a farvi fronte con iniziative autonome, per mettersi in mostra, anziché rispettare i ruoli, le modalità ed i tempi che una corretta gestione della prevenzione avrebbe richiesto.
In tale contesto si inquadra dunque la ritenuta responsabilità del IX che, quale datore di lavoro ed al contempo responsabile della prevenzione e protezione dei rischi, aveva l'obbligo di creare le condizioni effettive affinché il lavoro sul set si svolgesse nelle condizioni di massima sicurezza possibile e di sorvegliare la concreta attuazione.
Nè può sostenersi che l'obbligo di formazione riguarda solo i rischi specifici ma non quelli che rientrano nella normale cautela e che pertanto sono prevedibili da parte di chiunque, o contestarsi la responsabilità del IX sotto il profilo della non prevedibilità del comportamento del FF, abnorme e interruttivo del nesso di causalità.
È evidente infatti che i rischi specifici richiedono una corrispondente formazione specifica del lavoratore, ma che ciò non significa che il datore di lavoro possa disinteressarsi dell'ordinario svolgimento del lavoro e dei rischi "comuni", sul presupposto di una loro evidenza che li rende percepibili direttamente dal lavoratore;
opportunamente la sentenza di primo grado ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale per evitare che i lavoratori sfuggano alla tentazione, sempre presente, di non osservare le norme di cautela, il responsabile della sicurezza deve avere la cultura e la "forma mentis" del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere formalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma di attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro (sez. 4^ 3.6.95 n. 6486, Grassi m.u. 201706).
È poi sicuramente vero che il FF si determinò a salire sul tetto di sua esclusiva iniziativa, ma correttamente un tale comportamento non è stato ritenuto abnorme atteso che l'oscuramento del lucernario era una operazione necessaria alla prosecuzione del lavoro e rientrante nelle funzioni di "macchinista" del FF;
tale iniziativa è stata resa possibile dalle inadempienze in tema di attuazione ed organizzazione delle misure di prevenzione di cui si è detto sopra, di modo che la ritenuta responsabilità del IX si inquadra perfettamente nello schema già precisato da questa Corte (
3.6.99 n. 12115, Grande m.u. 214999), secondo cui "Il comportamento del lavoratore avventato ed esorbitante rispetto alle normali attribuzioni interrompe il nesso di causalità, ponendosi come serie causale autonoma rispetto alla precedente condotta del datore di lavoro che non abbia adempiuto a tutti gli obblighi che gli sono propri;
invece, il comportamento pur sempre avventato del lavoratore posto in essere mentre è dedito al lavoro affidatogli e pertanto non esorbitante, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro, obblighi che mirano appunto ad evitare l'abnorme, l'imprevedibile e pertanto che il lavoratore per eseguire il proprio lavoro si avvalga di accorgimenti diversi da quelli imposti dalla legge o suggeriti dalla migliore ricerca".
Da ultimo, resta da rilevare che le contestate contravvenzioni, per la cui sussistenza la sentenza impugnata contiene idonea motivazione alle pagine 16 e 17, non possono ritenersi prescritte in quanto, essendo punite anche con l'arresto, si applica il termine triennale di cui all'art. 157 n. 5 c.p..
P.T.M.
La Corte:
- dichiara inammissibile il ricorso della ACE Insurance S.A.-N.V. e rigetta il ricorso di IX CA RE;
condanna entrambi i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e la ACE Insurance S.A.-N.V. anche al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004